Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga utilizzo lavorativo
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||
25 Novembre 2024 | |||||||||||||||
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Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga ID 11959 | 31.10.2020 / Documento completo allegato In allegato Note, es. Modello e Documentazione richiesta dall'Organo competente(*) di Deroga all'utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei. (*) Contattare l'Organo competente ASL / ecc. Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 65 comma 1 stabilisce che: “E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei” L’uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei in assenza di particolari esigenze tecniche o senza preventiva autorizzazione dell’organo di vigilanza è punito ai sensi dell’art. 68 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Locali sotterranei o semisotterranei In accordo con il Regolamento edilizio-tipo "Intesa Governo, le Regioni e i Comuni 20 ottobre 2016" le definizioni sono: INTESA 20 ottobre 2016 22. Piano interrato Delibera PAT n 1513 del 13.07.2012 APPS Provincia Autonoma di Trento (allegata) Allegato Piano interrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è superiore al 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali. Piano seminterrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è compresa tra 50% e 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008 Sent. n. 271 Le deroghe possibili La normativa prevede due situazioni derogabili: 1) quando ricorrano particolari esigenze tecniche (Art. 65, comma 2, D.Lgs. 81/2008). 2) Per definire la seconda condizione si cita integralmente il disposto di legge (Art. 65, comma 3, D.Lgs. 81/2008): “L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”. In questo secondo caso il datore di lavoro deve richiedere all’organo di vigilanza territorialmente competente (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL) una formale autorizzazione, con le modalità indicate nel successivo capitolo “Come deve essere fatta la richiesta di autorizzazione”. (*) Dovranno essere garantite condizioni di aerazione, di illuminazione e microclima adeguate. Fig. 1 - Deroga all'utilizzo di locali di lavoro sotterraneo o semisotterraneo di cui Art. 65 Con l'Interpello n. 5 del 2015, il CNI ha posto alla Commissione richiesta di chiarimenti inerenti la permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale.
_______ D.Lgs. 81/2008 1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. 2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci. d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. 2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. 4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Art. 64 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei 1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. 3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2. ... Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati |
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