Codice delle Acque 2020 | Ed. 2.0 del 31.08.2020
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25 Novembre 2024 | ||
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Codice delle Acque 2020 | Ed. 2.0 del 31.08.2020 Normativa sulla protezione e qualità delle Acque Ed. 2.0 del 31 Agosto 2020 Il Codice delle Acque raccoglie la normativa europea e italiana di attuazione in materia di protezione e qualità delle Acque e nello specifico: - Direttiva 2000/60/UE - Direttiva quadro sulle Acque (DQA) (Recepita D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) I testi normativi contenuti tengono conto delle modifiche e abrogazioni fino ad Agosto 2020. Download Indice Ed. 2.0 Agosto 2020 Ed. 2.0 del 31 Agosto 2020 Inseriti: Ed. 1.0 del 31 Agosto 2020 La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. La Direttiva 2000/60/CE si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali: - ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di “bacino idrografico” e l’unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel “distretto idrografico”, area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati: - un’analisi delle caratteristiche del distretto Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno “stato buono” di tutte le acque entro il 2015 (salvo casi particolari espressamente previsti dalla Direttiva). I programmi di misure sono indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di programmazione/attuazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva. Gli obblighi comunitari inerenti l’elaborazione dei piani di gestione sono stati recepiti nella normativa nazionale attraverso l’articolo 117, parte terza, del Decreto Legislativo 152/2006 il quale, nell’ambito del quadro più ampio della pianificazione distrettuale, prevede l’obbligo per ciascun distretto idrografico di adottare un Piano di gestione. Acqua destinata al consumo umano La qualità dell'acqua destinata al consumo umano è disciplinata dal Decreto Legislativo n.31 del 2001, che recepisce la Direttiva 98/83/CE e che si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura. La dizione "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" implica, oltre all'uso potabile, anche il contatto dell'acqua con il corpo umano durante le varie pratiche di lavaggio, tenendo conto sia della popolazione media, adulta e sana, che delle fasce sensibili quali bambini, anziani e malati. L'attuazione, perciò, di tutte le disposizioni descritte nella norma ed il rispetto dei valori di parametro dell'allegato I, nel punto in cui le acque sono messe a disposizione del consumatore, determinano la valutazione di "idoneità" dell'acqua al consumo umano in condizioni di sicurezza per l'intero arco della vita. I parametri e i valori massimi consentiti, di cui all'allegato I, sono in genere fondati sugli orientamenti stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e sul parere del comitato scientifico della Commissione Europea, mentre, valori più restrittivi e parametri supplementari, ad esempio "clorito" e "vanadio", sono determinati dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Acqua minerale La normativa attuale delle acque minerali naturali è quella regolata dal Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che recepisce la Direttiva Europea 2009/54/CE. Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176. Art. 2 Definizione e caratteristiche di un’acqua minerale naturale 1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. 2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e la sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. 3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano: a) geologico ed idrogeologico; 4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell’ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata. Secondo la normativa un’acqua minerale naturale deve quindi possedere i seguenti requisiti: - L’origine sotterranea e protetta È il Ministero della Salute, come previsto dallo stesso Decreto Legislativo che riconosce e autorizza un’acqua "minerale naturale" in quanto tale. È sempre il Ministero della Salute che, dopo una valutazione degli studi clinicifarmacologici, autorizza con decreto di riconoscimento le indicazioni favorevoli alla salute che possono essere riportate in etichetta, secondo alcune espressioni previste dal Decreto Legislativo 176/2011 (come per esempio "stimola la digestione", "può favorire le funzioni epatobiliari"). Uno dei fattori fondamentali, sempre previsto dalla legge, che garantisce la preservazione dell’acqua minerale nella sua purezza e caratteristiche originarie è inoltre l’imbottigliamento alla fonte, che sigilla tutte le proprietà con cui l’acqua sgorga. Ogni acqua minerale è diversa dalle altre grazie ai sali minerali e agli oligoelementi che acquisisce lungo il suo percorso sotterraneo verso la fonte. La tipologia e la quantità di questi ultimi è strettamente correlata alle caratteristiche delle rocce e dei terreni percorsi che conferiscono gusto e proprietà distintive all’acqua, rendendola una risorsa unica. Poiché la loro composizione è stabile e garantita, è sufficiente leggere l’etichetta apposta sulla bottiglia per sapere quello che un’acqua minerale contiene esattamente.[/panel] Ed. 1.0 Agosto 2020 1. Direttiva 2000/60/CE Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GUUE n. L 327 del 22/12/2000) Modifiche e abrogazioni: - Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 Rettifiche: Rettifica, GU L 017, 19.1.2001, pag. 39 (2000/60/CE) Il testo nativo: Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006). Modifiche e abrogazioni: - Direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 Il testo nativo: D.lgs. 16 marzo 2009 n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (GU n.79 del 4-4-2009) Il testo nativo: Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007) 5. D.Lgs 23 febbraio 2010 n. 49 Il testo nativo D.Lgs 23 febbraio 2010 n. 49 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (GU del 2 aprile 2010 n. 77) - Legge 6 agosto 2013 n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) Il testo nativo: Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84-97) Modifiche e abrogazioni: - Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 Il testo nativo Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 dell'5.12.1998, pag. 32 Modifiche: - Regolamento (CE) N. 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 8. D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 Il testo nativo Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano GU n. 52 del 3 marzo 2001( S.O.) Modifiche: - Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 (in G.U. 09/03/2002, n.58) Il testo nativo Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009) 10. D.Lgs. 8 ottobre 2011 n. 176 Il testo nativo Decreto Legislativo 8 ottobre 2011 n. 176 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. ... Formato: pdf |
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