Acque potabili e contaminazione da amianto: Quadro normativo, Documenti e Studi
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24 Novembre 2024 | ||
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Acque potabili e contaminazione da amianto: Quadro normativo ID 11696 | 03.10.2020 / Documento completo allegato Il Documento allegato e altri, intendono fornire un quadro generale di informazioni inerenti la contaminazione da amianto delle acque destinata al consumo umano. Non sono al momento presenti livelli di riferimento di fibre di amianto normati UE/IT. IARC, come illustrato a seguire nella Monographs 100C, evidenzia studi sul rischio cancro dovuto ad ingestione di fibre di amianto (oltre a quanto normalmente previsto per inalazione dalle stesse). La presenza di amianto nelle acque può essere, in sintesi dovuta a inquinamento da fonti naturali e antropiche per la presenza di formazioni geologiche contenenti amianto o da inquinamento da rete per cassoni e condutture in cemento-amianto, per i quali non è disponibile un censimento nazionale. In quest'ultimo caso, è possibile che il deterioramento delle condutture sia suscettibile di aumento per l'invecchiamento delle stesse, il monitoraggio dei livelli di fibre di amianto risulta "un obbligo" da parte dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio/gestore. Il Italia, le principali sorgenti di contaminazione delle acque da parte di fibre d'amianto possono essere ricondotte ad un: Fonti sia naturali che antropiche Fonti Antropogeniche La contaminazione di fibre di amianto nell’acqua destinata al consumo umano è stata ed è oggetto di grande attualità. L'amianto nelle acque destinate al consumo umano è un parametro non normato. Sulla base della normativa vigente la ricerca e il controllo di sostanze non normate, tra cui l'amianto, nelle acque da destinare e destinate a consumo umano è responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, che è tenuta ad assicurare "una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana."(Art. 8(3) D.Lgs. 31/2001 e s. m.i.) Contaminazione da fibre di amianto nelle acque potabili in Toscana - Studio 1999 Nello studio allegato "Contaminazione da fibre di amianto nelle acque potabili in Toscana" (G. FORNACIAI, M. CHERUBINI, F. MANTELLI), si evidenzia che le concentrazioni di fibre di amianto riscontrate nelle acque potabili studiate non superano le decine di migliaia di fibre L-1 e sono quindi sempre inferiori al valore di 0,1 - 0,2 milioni di fibre L-1, concentrazione stimata a rischio dal Safe Drinking Water Committee della National Academy of Sciences statunitense (vedi a seguire). Se molte situazioni locali possono quindi essere ritenute piuttosto sicure nonostante la presenza di tubazioni in C-A, altre meritano particolare attenzione. IARC Vie di esposizione IARC Monographs 100C Asbesto 2.4.4 Cancro allo stomaco 5. Valutazione Posizione EPA Il Safe Drinking Water Committee della National Academy of Sciences statunitense ha stimato, basandosi su studi tossicologici in vivo un rischio tumorale per l'uomo associato a consumo di acque potabili contenenti una concentrazione di circa 7x10 6 fibre/litro nell'ordine di 1 caso addizionale di tumore gastrointestinale ogni 100.000 abitanti. Su tali basi, l'agenzia per la protezione ambientale statunitense (EPA) ha stabilito un limite massimo di contaminazione (maximum contaminant level, mcl) in acque destinate al consumo umano di 7 milioni di fibre di lunghezza superiori a 10 micron, avvertendo sul potenziale rischio di sviluppo di polipi intestinali benigni a seguito di esposizioni prolungate a concentrazioni superiori ai 7 mfl. Amianto al bando IT/EU Con la Legge n. 257/1992, mise al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietandone l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione d amianto e di prodotti contenenti amianto, fissando un limite per la dismissione al 28 aprile 1994 (successivamente venne introdotta una deroga con la Legge 426/1998. Con il DM 14 maggio 1996 il ministero della salute riportò valutazioni e indirizzi Comportamentali specificatamente riguardanti la questione delle acque in contatto con prodotti in cemento-amianto, in particolare nell’allegato 3 “Criteri per la Manutenzione e l’uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o deposito di acqua potabile”. Il Decreto cita studi internazionali effettuati su popolazioni esposte a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1 x 106 a 200 x 106 fibre/litro che non hanno fornito chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. Ad oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) evidenzia la mancanza di dati epidemiologici e tossicologici indicanti pericoli di cancerogenicità per ingestione di acque contenenti elevati valori di fibre di amianto. Sulla base di quanto appena esposto l’OMS conclude pertanto che, in mancanza di evidenze di pericolosità per la salute riferite ad ingestione di amianto, non risulta necessario stabilire alcun valore guida sanitario per l'amianto nelle acque destinate al consumo umano. Tale posizione è stata ribadita in un dossier dell'OMS di revisione del rischio dovuto ad amianto nelle acque potabili, ripresa nell'edizione delle linee guida del 2004 e revisioni successive e confermata nella versione corrente delle linee guida del 2011. Conformemente alla posizione espressa dall'OMS, l'europa, con le direttive 88/778/CEE e, più di recente con la direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque potabili, non ha ritenuto opportuno introdurre un valore parametrico per tali fibre minerali e di conseguenza anche il relativo recepimento nazionale (Decreto Legislativo 31/2001) non ha previsto alcun valore limite. La ricerca di amianto nelle acque potabili I riferimenti internazionali (IARC) rilevano prove della pericolosità per la salute umana dovuta all´ingestione di fibre di amianto presenti nell´acqua condottata. Arpa effettua, da anni, analisi su campioni di acqua con risultati ampiamente inferiori ai valori limite indicati dall´EPA degli Stati Uniti. La contaminazione di fibre di amianto nell’acqua destinata al consumo umano è oggetto di crescente attualità e, per dare risposta alle innumerevoli richieste di informazioni, Arpa Emilia-Romagnam ad esempio, ha ritenuto opportuno comunicare lo stato dell’arte già dal 2011 (v. Allegato Documento Ecoscienza 3/2011). A tutt’oggi il principale riferimento internazionale in materia resta il documento “Linee guida per la qualità dell’acqua potabile” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicato nel 1994, che così si esprime: “Non esiste dunque alcuna prova seria che l’ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell’acqua potabile”. Questo concetto è stato ribadito anche nei successivi aggiornamenti (Linee guida sulla qualità dell’acqua, OMS 2011). Conformemente alla posizione espressa dall’Oms, la stessa Comunità europea con la direttiva 98/83/CE, recepita dal D.Lgs. 31/2001 dove sono normate tutte le condizioni necessarie a garantire la distribuzione di acqua potabile sicura, non considera l’amianto un parametro da controllare e non ne fissa i limiti. A livello internazionale, gli unici riferimenti a limiti di residui sono contenuti in indicazioni americane, dove viene presa in considerazione la possibilità che l’amianto eventualmente contenuto nell’acqua possa contribuire ad aumentare il livello di fondo delle fibre aerodisperse e, quindi, il rischio legato alla possibile assunzione per via inalatoria. Queste indicazioni prevedono di non superare il valore di 7 milioni di fibre/litro (fonte EPA. Environmental Protection Agency). Recentemente studi internazionali su popolazioni esposte attraverso l’acqua potabile non hanno fornito evidenze sufficienti fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile (Monograph Iarc, vol.100 C del 2012). Tubazioni interrate cemento/amianto - Nota ISS prot. n. 15414 del 25.05.2015 OGGETTO: Richiesta di linee guida in materia di tubazioni interrate in cemento amianto In riferimento alla richiesta di pari oggetto, si rappresenta quanto segue. Premessa I requisiti di idoneità di un'acqua per il consumo umano, incluso l'utilizzo potabile ed altri impieghi domestici, sono stabiliti dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i., recepimento della Dir. 98/83/CE, in base al quale l'acqua, nei punti in cui è attinta per il consumo I parametri stabiliti nell'allegato I della direttiva rappresentano requisiti minimi di sicurezza, relativi ad un numero relativamente limitato di sostanze chimiche di interesse prioritario per caratteristiche tossicologiche o per diffusione. In aggiunta alle sostanze regolamentate, molteplici elementi e composti chimici, di origine geogenica o antropica rilasciati nelle risorse idriche di origine, prodotti nel corso dei trattamenti dei sistemi idrici, o migrati nelle acque da prodotti e materiali in contatto con esse, laddove non efficacemente rimossi nella filiera di potabilizzazione, potrebbero ritrovarsi nelle acque al punto di consumo e rappresentare dei fattori di rischio per la salute umana(2) La protezione della qualità delle acque destinate al consumo umano deve quindi essere perseguita anche rispetto a elementi o composti chimici non espressamente considerati nella Direttiva, che possono tuttavia rappresentare potenziali fattori di rischio, in ottemperanza al principio generale secondo il quale le acque destinate al consumo umano "non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana"(3) (1) I parametri ed i valori parametrici della dir. 98/83/CE, cosi come il recepimento nazionale di questi. è basato sulle conoscenze scientifiche disponibili, al fine di garantire che le acque possano essere utilizzate e consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita. I valori parametrici individuati sono in genere fondati sugli orientamenti stabili ti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO). I "guideline values", o analoghe espressioni di valori di sicurezza per concentrazioni limite di sostanze nelle acque, che comportino un rischio accettabile in seguito ad ingestione nell'arco di una vita del consumatore, sono definiti da organismi scientifici internazionali, in primo luogo la WHO, attraverso processi am1onizzati di valutazione del rischio. (2) Si riporta in proposito il considerando (8) della dir. 98/83/CE (8): "considerando che, per consentire alle imprese erogatrici di rispettare le norme di qualità per l'acqua potabile, occorre garantire - grazie a idonee misure di protezione delle acque - la purezza delle acque di superficie e sotterranee: che lo stesso scopo si può raggiungere applicando opportune misure di trattamento delle acque prima dell'erogazione. " (3) Rif. art. 4. c. 1 a, dir. 98/83/CE. recepito in art. 4, c. 2. a del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. Sulla base della normativa vigente, la ricerca e il controllo di sostanze non normate, tra cui l'amianto, nelle acque da destinare e destinate a consumo umano è responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio(4), che è tenuta ad assicurare "una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana". Nella fattispecie di interesse ai fini della richiesta in oggetto "la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale" è di competenza statale, da parte del Ministero della Salute di concerto con il Mistero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui al citato art. 4(2)a, del decreto"(5) Rilevante nello stesso contesto è anche la recente emanazione a cura di questo Istituto sotto l'egida del Ministero della Salute delle "Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans"(6). In relazione a quanto sopra si ritiene utile fornire un'analisi delle conoscenze e della valutazione di rischio in merito all'oggetto. (4) Rif. art. 8(3) D.Lgs. 31/2001 e s. m.i. (5) li punto di rispetto della conformità per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione è il rubinetto di utenza (art. 5). A garanzia della idoneità al consumo delle acque al punto di utenza, lo stesso Decreto prescrive l' esecuzione di controlli estesi alla filiera di produzione delle acque (art. 6), inclusi i punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano [art. 6. c. 1, a)]; tali controlli devono essere eseguiti dal gestore del servizio idrico (art. 7) e dalle Autorità sanitarie locali. tenendo conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del D.L.gs. 152/1999(5) ( art. 8 , c. 2). (6) Lucentini L, Achene L, Fusco letti V, igro Di Gregorio F, Pettine P (Ed.). linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan s. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2014. (Rapporti ISTlSAN 14/21). Trasporto di acqua potabile e cassoni in cemento amianto ALLEGATO 3 CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI TUBAZIONI E CASSONI IN CEMENTO-AMIANTO DESTINATI AL TRASPORTO E/O AL DEPOSITO DI ACQUA POTABILE E NON In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia tecniche che normative, in base alle quali sono stati individuati i seguenti indirizzi comportamentali. Innanzitutto e' stata valutata la possibilita' di utilizzare tubazioni e cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile. In merito a tale aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanita' e' stato rilevato che: 1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1x10 6 a 200x10 6 fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche e' a tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi e' unanimita' di vedute. A riguardo il comma 2 dell'art. 1 della legge 27/3/1992 n. 257 ha vietato (con decorrenza dal 365 giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima) "l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, o di prodotti contenenti amianto", facendo peraltro salvi i diversi termini previsti nella tabella allegata alla legge "per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti". Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non e' esteso anche all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti amianto. Oltre al dato testuale, anche l'interpretazione logica porta a concludere che l'impiego dei prodotti contenenti amianto e' escluso dall'ambito dei divieti previsti dalla norma citata. Non avrebbe senso, infatti, la previsione che consente l'ulteriore produzione e commercializzazione, per un periodo di due anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra cui "tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile ed industriale"), se non fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del biennio, i prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine. Si ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio consorzi irrigui, comuni etc.), di tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge 257/92, purche' si tratti di tubature regolarmente acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce l'obbligo del rispetto del Decreto Legislativo 277/91 relativo alla protezione dei lavoratori, nonche', per la sostituzione dei materiali gia' in opera, l'obbligo di seguire i criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6/9/94. Va, peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell'opportunita', l'impiego, anche ai soli fini di manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe essere, con il passare del tempo, sempre piu' limitato, in coerenza con l'intento del legislatore di assicurare una progressiva eliminazione dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Per quanto sopra si richiama la necessita' di valutare il reale stato di conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del cemento-amianto, danni alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia, in conseguenza dei quali si potrebbe avere una cessione di fibre di amianto all'acqua) per decidere sulla opportunita' della loro sostituzione. In proposito si richiama l'attenzione delle Competenti Amministrazioni sulla esigenza di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via via che lo stato di manutenzione degli stessi e le circostanze legate ai vari interventi da effettuarsi diano l'occasione per tale dismissione. Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di valutazione e di bonifica da prendere in considerazione sono quelli indicati al punto 2 del Decreto Ministeriale 6/9/94, adattandoli alle particolari tipologie dei manufatti presi in esame. Criticità inerente l'amianto nell'acqua potabile Procedura analitica determinazione della concentrazione di fibre di amianto presenti nelle acque destinate al consumo umano ISS 2017 La procedura analitica allegata ha come obiettivo principale quello di definire le modalità di esecuzione per la determinazione della concentrazione di fibre di amianto presenti nelle acque destinate al consumo umano. Scopo principale è quello di fornire uno strumento per garantire un monitoraggio omogeneo a livello nazionale con cui realizzare un controllo nel tempo dei livelli di concentrazione. Questo metodo analitico è da applicare alle sole acque potabili e specifica le modalità di prelievo, di trasporto, di conservazione, di preparativa, di analisi ed in ultimo di elaborazione del dato che ogni laboratorio di analisi dell’amianto deve essere in grado di fornire per quanto riguarda la concentrazione di fibre di amianto nelle acque potabili. Il metodo si basa sull’individuazione, caratterizzazione e conteggio, tramite l’impiego della sola tecnica di Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) integrata da microanalisi a raggi X a dispersione di energia (EDS). Metodo di campionamento e modalità di conservazione. Il campionamento relativo alle analisi delle acque ad uso umano dovrà essere condotto in conformità a quanto riportato nel Rapporto ISTISAN 07/31 “Metodi analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001. Metodi chimici” con opportune modifiche. Il prelievo dovrà essere di tipo dedicato allo scopo della ricerca esclusivamente di fibre di amianto. Il volume di campione da prelevare dipende dal sistema di filtrazione utilizzato dal laboratorio che esegue l’analisi. Si consiglia di effettuare e/o richiedere un volume non inferiore ai 2/5 litri di acqua. Il prelievo ed il trasporto del campione dovrà essere effettuato in idonei contenitori in plastica in modo da non alterare il dato finale dell’analisi. Giunti in laboratorio, i contenitori vanno conservati in frigorifero ad una temperatura compresa tra +1 °C e +5 °C. La filtrazione dovrà essere eseguita in tempi brevi al massimo entro 48 ore dal campionamento. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati |
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