Radon abitazioni e luoghi lavoro: tabelle riassuntive per Regione
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24 Novembre 2024 | ||
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Radon abitazioni e luoghi lavoro: tabelle riassuntive per Regione ID 9941 | 23.01.2020 In allegato Documento completo e tabelle riassuntive, suddivise per Regione, delle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro (Fonte ISS). Nell’Archivio Nazionale Radon (ANR) sono presenti dati relativi a misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro. Tali misure sono state effettuate nell’ambito di indagini di misura organizzate da enti pubblici regionali e nazionali.
Abitazioni Per molti anni si è fatto riferimento alla Raccomandazione Euratom 143/90 “Sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al Radon in ambienti chiusi” della Commissione Europea, dove sono consigliati dei livelli soglia per le abitazioni esistenti (400 Bq/m3) e per quelle di nuova costruzione (200 Bq/m3). I livelli vanno intesi come valori medi annui di concentrazione di radon. A seguito dei risultati dei numerosi studi epidemiologici effettuati negli ultimi 20 anni e della conseguente rivalutazione del rischio di tumore polmonare associato all’esposizione al radon nelle abitazioni, nel 2009 l’Oms ha pubblicato il rapporto “WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective”, nel quale si raccomanda che i Paesi adottino possibilmente un livello di riferimento di 100 Bq/m3 e non superiore a 300 Bq/m3. Il D.Lgs. 17 Marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili. (GU n.136 del 13-6-1995 - S.O n. 74) non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni. La nuova direttiva europea “direttiva 2013/59/Euratom” (GU L 13/1 del 17.1.2014), non ancora recepita data news, indica come livello di riferimento, oltre il quale si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento in 300 Bq/m3 (media annua) per tutti gli ambienti chiusi, incluse le abitazioni. La nuova direttiva europea “direttiva 2013/59/Euratom” (GU GU L 13/1 del 17.1.2014), non ancora recepita data news, indica come livello di riferimento, oltre il quale si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento in 300 Bq/m3 (media annua) per tutti gli ambienti chiusi, incluse le abitazioni. Luoghi di lavoro: 500 Bq/m3 (300 Bq/m3 direttiva 2013/59/Euratom) In attesa del recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, la norma che regola le concentrazioni di radon indoor negli ambienti lavorativi è il decreto legislativo n. 241 del 26 maggio 2000, “In materia di radiazioni ionizzanti”, che recepisce le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, e che ha modificato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 Attuazione della Direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. (la Direttiva 96/29/Euratom è abrogata dalla Direttiva 2013/59/Euratom dal 06.02.2018 - Data new non recepita). Il Decreto, prevede, al capo III-bis, dall’art. 10-bis al 10-octies (Art. 5 modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230), disposizioni riguardanti le “attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori”, i seguenti luoghi di lavoro: - luoghi di lavoro interrati: attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del Toron, o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei; Nel decreto è imposta l’obbligatorietà delle misurazioni di radon indoor nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività suddette, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività: le misurazioni si intendono come concentrazioni di attività di radon medie in un anno. I valori rilevati con tali misurazioni non devono superare il livello di azione fissato nell’allegato I-bis, ovvero 500 Bq/m3. Nel caso in cui i valori non superino il livello di azione, ma siano superiori all’80% di suddetto livello (quindi 400 Bq/m3), il datore di lavoro assicura nuove misurazioni nel corso dell’anno successivo. Nel caso di superamento del livello di azione, l’esercente pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, e procede a nuove misurazioni al fine di verificare l’efficacia di tali azioni. Queste operazioni devono essere completate entro tre anni a partire dal rilascio della relazione tecnica redatta da un organismo riconosciuto. Scuole: 500 Bq/m3 (300 Bq/m3 direttiva 2013/59/Euratom) Il datore di lavoro non è tenuto alle azioni di rimedio se dimostra, avvalendosi di un esperto, se nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata nell’allegato I-bis (3 mSv/anno); questa disposizione non si applica per gli esercenti di asili nido, scuola materna e scuola dell’obbligo, per i quali rimane il limite di 500 Bq/m3 (art. 10-quinquies, comma 5). Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione. 5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti all'attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime. Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020 Collegati |
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