Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione / Update CEI 64-8 ed. 8a 2021
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30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione / Update CEI 64-8 - 2021 ID 5442 | Rev. 1.0 del 17.10.2021 CEI 64-8 ed. 8a 2021 Documento aggiornato alla nuova edizione della norma CEI 64-8 Ed. 8a (2021) L'acronimo "MA.R.C.I." sta per "MAggior Rischio in Caso d'Incendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario. Nei luoghi MA.R.C.I. (in seguito MARCI), gli Impianti elettrici devono rispettare i requisiti della norma CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1. Download Preview Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione Ed. 2021 Excursus Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato non con calcoli analitici. Nei luoghi MARCI, per la progettazione e l’esecuzione degli impianti elettrici, si applicano le prescrizioni della sezione 751 della norma CEI 64-8/7. Il D.M. 10 Marzo 1998 al punto 1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio, riporta le modalità per la classificazione del livello di rischio incendio di un luogo di lavoro: Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere: Luoghi a maggior rischio d'incendio e Attività soggette DPR 151/2011 Luoghi con pericolo di esplosione possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato I luoghi di lavoro ove lavorazione e materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998 (Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24/02/2000). La norma CEI 64-8/7 (2021) 751 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio 751.01 Campo d’applicazione Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Esse sono integrative delle prescrizioni contenute nei Capitoli 42, 43, 46, 52, 53, 6.5 ed hanno il fine di ridurre al minimo anche in questi ambienti la probabilità che l’impianto elettrico sia causa d’innesco e di propagazione di incendi. Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31. La sezione 751 della CEI 64-8/7, definisce 3 tipi di ambienti MARCI in relazione alla causa che determina il maggiore rischio: 1 751.03.2 Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella: Tabella 751.03.2 (rif. Tabella 51A)
NOTA 2 751.03.3 Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella: Tabella 751.03.3 (rif. Tabella 51A)
NOTA 3 Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella Tabella 751.03.4 (rif. Tabella 51A)
NOTA Carico di incendio e Classe compartimento
Secondo quanto stabilito dalla Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la quantità di materiale combustibile era notevole se la classe del compartimento era maggiore di 30, ovvero se: q x k > 15 kg (di legna equivalente) = 277 MJ/m² dove: Casi particolari - Esempi 1) Luogo dove si svolge un'attività non soggetta a D.P.R. 151/2011 ma luogo MARCIO Se in base alla valutazione del rischio, un'attività non è soggetta a D.P.R. 151/2011 può essere luogio MARCIO, ad esempio quelle attività ricomprese in 751.03.3 (strutture combustibili portanti). 2) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO Es.: Attività 54B di cui al D.P.R. 151/2011 "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti" senza materiale combustibile in quantità apprezzabile "può" essere considerato il luogo non MARCIO. 3) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO Nota 751.01 Essi sono disciplinati da apposita normativa e devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all'art. 5 del DPR 462/2001. CEI 64-8/7 (2021) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Esse sono integrative delle prescrizioni contenute nei Capitoli 42, 43, 46, 52, 53, 6.5 ed hanno il fine di ridurre al minimo anche in questi ambienti la probabilità che l’impianto elettrico sia causa d’innesco e di propagazione di incendi. Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31 Commento Le seguenti definizioni sono tratte dalla regolamentazione del Ministero dell’Interno 751.02 Definizioni a) Carico d’incendio: Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all’energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente. b) Carico d’incendio specifico: Carico di incendio riferito all ‘unità di superficie lorda di piano, in MJ/m2. c) Carico d’incendio specifico di progetto: Carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento antincendio e dei fattori relativi alle misure antincendio presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione. d) Classe di resistenza al fuoco: Intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale. e) Materiale (combustibile): Materiale (o materiali variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l’utilizzazione. NOTA f) Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell’opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l’intera opera da costruzione. g) Volume del materiale combustibile: Volume occupato dal materiale combustibile presente e da quello la cui presenza è prevista, tenendo conto dell‘utilizzazione dell‘ambiente, delle reali delimitazioni di deposito e di quelle di spandimento sia allo stato liquido sia allo stato solido non compatto (per es. fibre o trucioli) provocate dalle lavorazioni, dal convogliamento e dalle manipolazioni o anche da guasti e rotture del sistema di contenimento dovute ad eventi non catastrofici. h) Canalizzazione: sistemi di tubi, sistemi di canali o sistemi di passerelle 751.03 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio 751.03.1 Generalità La valutazione del rischio di incendio non rientra nello scopo della presente Norma. Le prescrizioni della presente Sezione si applicano ai luoghi specificati in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4. Commento 751.03.2 Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella: Tabella 751.03.2 (rif. Tabella 51A)
NOTA 751.03.3 Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella: Tabella 751.03.3 (rif. Tabella 51A)
NOTA Fermo restando le eventuali disposizioni emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi, rientrano in tale categoria di rischio i fabbricati realizzati con strutture portanti combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati a contatto con le stesse strutture. I fabbricati con strutture portanti in materiale combustibile rivestite con materiali in classe di reazione al fuoco A1 non rientrano nella classificazione indicata in Tabella. Commento 751.03.3 751.03.4 Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella Tabella 751.03.4 (rif. Tabella 51A)
NOTA 751.04 Ai fini della protezione contro l’incendio, gli impianti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni integrative che seguono. Quando in un ambiente sussistono le condizioni per ricadere in più di un gruppo di ambiente tra quelli di cui in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4, le prescrizioni integrative seguenti per gli impianti elettrici si sommano. I gradi di protezione IP precisati in questo articolo devono venire rispettati anche se l’apparecchiatura è alimentata da circuiti SELV. 751.04.1 Le seguenti misure vanno adottate in tutti i gruppi di ambienti considerati in 751.03, tenendo conto delle indicazioni di cui in 751.04.4 e 751.04.5 751.04.1.1 - Non è ammesso il transito e l’utilizzo di sistemi TN-C, a meno che la separazione del neutro dal conduttore di protezione non avvenga a monte del fabbricato alimentato o attraversato. - Per evitare l’apertura automatica dei circuiti al verificarsi del primo guasto a terra è possibile impiegare il sistema di distribuzione IT purché la segnalazione di guasto rilevata dal dispositivo di controllo dell’isolamento (IMD), dimensionato secondo le indicazioni di cui all’art.538.1.3, sia rinviata ad un posto permanentemente presidiato con personale esperto. ©Copia autorizzata Abbonati Matrice Revisioni
CEI 64-8 Ed. 8a: News
CEI 64-8/5:2021 Allegato 51A | Scelta ed installazione componenti elettrici D.P.R. 151/2011 D.M. 10 marzo 1998 D.M. 9 marzo 2007 D.M. 26 giugno 1984 D.M. 15.03.2005 D.M. 30-11-1983 DPR 462/2001 D.Lgs. 81/2008 |
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