Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua / Note Regolamento (UE) 2020/741
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30 Novembre 2024 | ||
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Prescrizioni minime riutilizzo acqua / Note Reg. (UE) 2020/741 ID 19151 | 06.03.2023 / Documento completo in allegato Sintesi del Regolamento (UE) 2020/741 che stabilisce prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua in vigore dal 26 giugno 2023. Obiettivo del Regolamento (UE) 2020/741 - Stabilisce parametri armonizzati per garantire la sicurezza del riutilizzo dell’acqua nell’irrigazione agricola, con la finalità di incoraggiare tale pratica e contribuire ad affrontare la siccità e la carenza idrica. Il regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, sull’utilizzo sicuro delle acque affinate per l’irrigazione agricola nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche. Esso si basa su due comunicazioni della Commissione europea: - la comunicazione intitolata Piano d’azione per la salvaguardia delle risorse acquatiche europee del 2012, e Ambito di applicazione Il regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE sulle acque di reflue urbane, a fini irrigui in agricoltura (si veda la sintesi). Uno Stato membro dell’Unione europea può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei seguenti criteri: - le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso; Tale decisione deve essere debitamente giustificata e riesaminata periodicamente, tenendo conto delle variazioni nelle circostanze, quali le previsioni relative ai cambiamenti climatici e le strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché dei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati ai sensi della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE). Qualità delle acque affinate Il gestore dell’impianto di affinamento provvede a che le acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura siano conformi: - alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I del regolamento riguardanti i parametri microbiologici, come ad esempio i livelli dei batteri di Escherichia coli, e le prescrizioni per le attività ordinarie di monitoraggio e di monitoraggio a fini di valutazione; Gestione dei rischi - Ai fini della produzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate, l’autorità competente provvede a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua. Obblighi concernenti il permesso La produzione e l’erogazione di acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura sono subordinate al rilascio di un permesso. Le parti interessate presentano una domanda all’autorità nazionale competente. Il permesso stabilisce gli obblighi del gestore dell’impianto di affinamento e, se del caso, di qualsiasi altra parte responsabile del sistema di riutilizzo dell’acqua, sulla base del piano di gestione dei rischi. È necessario che vengano specificati vari elementi tra cui: - la classe o le classi di qualità delle acque affinate nonché l’uso agricolo per il quale le acque affinate sono permesse, il luogo di utilizzo, gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque affinate da produrre; I permessi devono essere riesaminati periodicamente e aggiornati ove necessario, almeno nei casi di modifiche sostanziali nei processi di trattamento o nelle condizioni del sito. Verifiche della conformità L’autorità competente deve verificare la conformità rispetto alle condizioni indicate nel permesso. Ciò sarà possibile mediante: - l’esecuzione di controlli in loco; Il regolamento stabilisce inoltre le misure da adottare in caso di non conformità. L’autorità competente è tenuta inoltre a controllare periodicamente la conformità con il piano di gestione dei rischi. Trasparenza e condivisione delle informazioni Vengono designati punti di contatto nazionali per facilitare il coordinamento transfrontaliero, ove necessario. Per garantire la trasparenza, il regolamento stabilisce inoltre le regole per: - misure di sensibilizzazione; La Commissione effettuerà una valutazione del regolamento entro il 26 giugno 2028. Orientamenti La Commissione ha pubblicato alcuni orientamenti (Comunicazione della Commissione Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU C 298/1 del 5.8.202) per aiutare gli Stati membri e le parti interessate ad applicare le norme sul riutilizzo dell’acqua. Gli orientamenti sono integrati da vari esempi pratici per agevolare l’applicazione dell Regolamento (UE) 2020/741. Applicazione Il Regolamento (UE) 2020/741 entrerà in vigore il 26 giugno 2023. Documento principale Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32). Altri Documenti Comunicazione della Commissione Orientamenti a sostegno dell’applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua 2022/C 298/01 (GU C 298 del 5.8.2022, pag. 1). Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L’anello mancante: piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare [COM(2015) 614 final, del 2.12.2015]. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano d’azione per la salvaguardia delle risorse acquatiche europee [COM(2012) 673 final, del 14.11.2012]. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea [COM(2007) 414 def. del 18.7.2007]. Regolamento (UE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3). Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435/1 del 23.12.2020) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40). Collegati
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