Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione / Febraio 2023
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: obblighi installazione / Febb. 2023 ID 18474 | 19.02.2023 / Documento completo allegato Documento relativo agli obblighi per l'istallazione di gruppi elettrogeni di con Pot. nominale complessiva fino a 25 kW: Marcatura CE, sicurezza lavoro TUS, Prevenzione Incendi, TUA, altro. Il documento risulta essere così strutturato: 1. Marcatura CE I gruppi elettrogeni (tutte le potenze) ) devono essere marcati CE in accordo con la Direttiva 2006/42/CE (macchine) e norma armonizzata EN ISO 8528-13:2016 Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a corrente alternata - Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016) Il fabbricante, dovrà, quindi: 2. Emissione acustica ambientale macchine all'aperto I Gruppi elettrogeni (tutte le potenze) devono rispettare: Direttiva 2000/14/CE (OND) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 3. Sicurezza I Gruppi elettrogeni (tutte le potenze) sono attrezzature di lavoro e rientrano nel Titolo III Capo I e III, in particolare devono rispettare i requisiti cui Art. 70, Art. 81, Titolo IX (se pertinente) del D.Lgs. 81.2008 e devono rispettare i pertinenti requisiti di cui all'All. V del D.Lgs. 81.2008 se messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle: L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono effettuati secondo la regola dell’arte e la regolamentazione vigente nonché secondo quanto indicato nelle norme tecniche impiegate per la progettazione ed installazione dell’impianto e nel manuale di uso e manutenzione fornito dall’impresa installatrice. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la relativa cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme tecniche di installazione e di manutenzione previste per i predetti impianti, nonché dal relativo manuale di uso e manutenzione. 4. Norme UNI/ISO/CEI CEI 64-8/5 551.1 Campo di applicazione Questa Sezione fornisce le prescrizioni per la scelta e l’installazione dei gruppi generatori a bassa tensione e a bassissima tensione destinati ad alimentare, in modo continuo od occasionale, tutto l’impianto o parte di esso. Sono riportate anche prescrizioni per gli impianti con le seguenti caratteristiche di alimentazione: - alimentazione ad un impianto non connesso all’alimentazione pubblica; Questa Sezione non si applica alle unità, costituite da componenti elettrici di bassissima tensione che incorporino sia la sorgente di energia sia il carico utilizzatore e per le quali esiste una norma di prodotto specifica che fornisca le prescrizioni per la sicurezza elettrica. NOTA 5. Prevenzione incendi L'installazione di gruppi elettrogeni con Pot. nominale complessiva fino a 25 kW non rientra negli obblighi di attività soggette PI, pur rimanendo nel campo di applicazione della Regola tecnica di cui al D.M. 13 luglio 2011: DPR 151/2011 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
________ Art. 1 Campo di applicazione Al Titolo IV del D.M. 13 luglio 2011 è riportato: Titolo IV - Disposizioni per installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW 1. Le installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione, aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW, sono effettuate dall’installatore secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante del gruppo e/o unità di cogenerazione, riportate nel manuale di istruzioni per l’uso ed in base alle norme di buona tecnica. Per suddette installazioni si applicano unicamente le disposizioni di cui al Capo I, Titolo I. 2. L’installatore, ad installazione avvenuta, attesta sotto la propria responsabilità che il gruppo e/o unità di cogenerazione è installato a regola d’arte. In particolare, quindi, al Capo I, Titolo I del D.M. 13 luglio 2011 è previsto: 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 2.1. Il gruppo e/o l’unità di cogenerazione, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità. L’utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell’organo di vigilanza (vedi cap. 1) 2.2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti. (Chiarimento) PROT. n° P2048/4188 sott 4 Roma, 19 ottobre 1994 OGGETTO: Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw. In relazione a quanto indicato in oggetto, si concorda con quanto espresso dall’Ispettorato Regionale circa il quesito formulato da un Comando. Parere dell’Ispettorato Regionale Si trasmette il quesito allegato concordando con quanto espresso dal Comando. Parere del Comando Per aderire ad analoga richiesta formulata a questo Comando da una società interessata, si prega di volere chiarire se i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva inferiore a 25 Kw sono da inserire tra le attività soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi. A giudizio di questo Comando, per il caso in esame si potrebbe estendere il concetto già stabilito al punto 5.1 della Circ. M.I. n° 52 del 20.11.1982, per il quale gli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h non sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. 6. Dichiarazione di Conformità Impianti Gruppi elettrogeni alimentazione dei motori a combustibile gassoso: Dichiarazione di Conformità del sistema di adduzione ed utilizzo del gas ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37. 7. Autorizzazione costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica Ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 non sono soggetti, in generale, ad autorizzazione i gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW, ma a comunicazione Enti di riferimento. (vedi a seguire). Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (GU 23 marzo 1998 n. 68) Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 1 marzo 1997, n. 59, disciplina i seguenti procedimenti: c) autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3; 2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonche' a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione. 3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che: a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera; 8. Regolamento (UE) 2016/1628 (NRMM) 9. Autorizzazioni emissioni in atmosfera 10. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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