Fuochi artificiali: Marcatura CE e Normativa PS / Update 12.2022
Appunti Marcatura CE | ||
01 Dicembre 2024 | ||
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Fuochi artificiali: Marcatura CE e Normativa PS / Update 12.2022 ID 18573 | 06.01.2023 / Scheda allegata Norme di riferimento di Pubblica Sicurezza e marcatura CE dei fuochi artificiali. Le norme di riferimento di PS per fuochi artificiali e loro marcatura CE sono: - Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11 gennaio 2001: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Circolare 11 maggio 2018: Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio ex art. 47 RD 18 giugno 1931, n. 773 TULPS. Attività di monitoraggio, controllo e ispezione. - Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123: Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (GU n. 186 del 12.08.2015) - Circolare 10 maggio 2019 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS: Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici". Limitazioni alla vendita - Direttive. RD 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) Art. 57 del TULPS Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. (N) Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. (N) Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria. (N) Aggiornamenti all'articolo Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 / RD 18 giugno 1931, n. 773 / RD 6 maggio 1940 n. 635 1 - Inquadramento normativo Con il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 l’Italia ha recepito la Direttiva dell’UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici. L’art. 3 del citato D. Lgs. individua sostanzialmente tre macro aree ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie: - la macro area dei “Fuochi di artificio”, che si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle “F1”, “F 2”, “F3”, “F4”; 2 - Quali prodotti si possono trovare sul mercato - La marcatura CE L’applicazione dell’art. 34, comma 4, del richiamato d. lgs. 123/2015 ha fatto decadere, alla data del 4 luglio 2017, la validità dei provvedimenti di riconoscimento e classificazione dei prodotti pirotecnici rilasciati dal ministero dell’Interno, ex art. 53 del T.U.L.P.S. Pertanto, dal 5 luglio 2017, tutti i “fuochi artificiali” destinati ai consumatori, devono essere obbligatoriamente muniti della marcatura CE. L’apposizione di tale marchio garantisce che il prodotto abbia superato l’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato. 3 - Chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d'artificio segue in allegato Collegati |
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