Eliminazione barriere architettoniche edifici uso civile: Quadro normativo
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Eliminazione barriere architettoniche edifici: Quadro normativo ID 18465 | 26.12.2022 / Documento in allegato Quadro normativo in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in attesa di un Regolamento di Coordinamento della disciplina previsto. Regolamento di Coordinamento disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 2013 / 2017 In data 21 ottobre 2013 è stata presentata alla Camera la proposta di legge 1063 (approvata dalla Camera il 03 ottobre 2017 n. 1063 / n. 1577) - Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere. La proposta di legge prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, con il quale aggiornare e coordinare le vigenti prescrizioni tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, nonché promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 (Convenzione ratificata con Legge n. 18/2009). La PdL prevede l'emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989. La Proposta di Legge non è giunta all'approvazione definitiva 2018 / 2022 In data 11 luglio 2018 è stato presentato al Senato il DDL 633 - Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere- con il quale si intende architettoniche) si vuole superare, attraverso l'emanazione di un unico regolamento, la frammentazione della normativa relativa alle prescrizioni tecniche per il Il presente disegno di legge ricalca il testo approvato dalla Camera il 3 ottobre 2017 nella XVII legislatura a prima firma D'Incecco, non giunto all'approvazione definitiva in Senato. Con questo disegno di legge si spera di fornire un ulteriore stimolo all'approvazione del regolamento in tempi brevi, auspicabilmente partendo dallo schema licenziato dalla citata Commissione di studio, e di arrivare finalmente a dare agli utenti e agli operatori certezze in una materia che merita tutta la nostra attenzione. Iter in corso Quadro normativo data news Il quadro normativo in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è oggi disciplinato dalla legislazione a seguire. Le prime normative a tutela delle persone con disabilità compaiono negli anni ’70 a favore dei mutilati e invalidi civili. Circolare del Ministro dei lavori pubblici 29 gennaio 1967 n. 425 6. ASPETTI QUALITATIVI - BARRIERE ARCHITETTONICHE Nel rinviare ad altra sede le indicazioni normative inerenti ad altri pur importanti aspetti qualitativi, si ritiene tuttavia indispensabile richiamare fin d'ora l'attenzione sulla esigenza di tener conto, sia nelle progettazioni di natura urbanistica, sia particolarmente in quelle di natura edilizia, del problema delle così dette "barriere architettoniche", e cioè degli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici: ostacoli costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.), ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, apertura di porte, ecc.). Allo scopo di eliminare al massimo tali difficoltà, è opportuno che nelle progettazioni si evitino, per quanto possibile, percorsi che presentino siffatti inconvenienti, ovvero siano previsti percorsi appositi, eventualmente in alternativa, che facilitino il movimento degli spastici o delle persone comunque impedite o minorate. Circolare Ministero Lavori Pubblici 19 giugno 1968 n. 4809 Questo Ministero ha da tempo soffermato la propria attenzione sui problemi connessi con la agibilità più completa e diffusa delle attrezzature e degli edifici pubblici o di uso pubblico e degli edifici per abitazione. In proposito, già con circolare n.425 del 20 gennaio 1967 si richiamò l'attenzione degli uffici dipendenti sulla necessità di eliminare barriere architettoniche nel settore dell'edilizia residenziale, essendo ormai accertato che tali barriere interessano circa 8 milioni di cittadini pari al 15 per cento della popolazione italiana. Questo Ministero ha ora approntato con la collaborazione dell'istituto sviluppo edilizia sociale e degli enti e Ministeri interessati una serie di norme tendenti a migliorare la godibilità generale e ad assicurare la piena utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici, attraverso l'eliminazione di questi ostacoli fisici che sinteticamente vengono indicati come barriere architettoniche. Le norme anzidette, che sono state oggetto di esame e di parere favorevole da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici nell'assemblea generale del 15 maggio 1968, sono state recepite a cura del servizio tecnico centrale nella presente circolare sia per la loro applicazione, sia per le sollecitazioni progettuali che potranno provocare, al fine di dar luogo ad una edilizia che sia, oltreché funzionalmente adatta, anche socialmente ed umanamente aperta. Le norme hanno come presupposto la generalizzazione dei vantaggi derivanti dalla eliminazione delle barriere architettoniche e dovranno trovare applicazione in tutti gli edifici di uso pubblico di nuova costruzione o esistenti, nel caso che questi ultimi siano sottoposti a ristrutturazione. Come chiarito dall'assemblea generale del consiglio superiore le norme hanno valore integrativo e non sostitutivo delle altre vigenti regolamentazioni. E' altresì evidente che le norme idonee non escludono soluzioni più avanzate che potranno pertanto essere esaminate ed approvate dai competenti uffici. Legge n.118/1971 Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici) Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. DPR n. 384/1978 Il testo nasce, appunto, come regolamento attuativo dell’art.27 della legge 30 marzo 1971, n. 118. La norma si sofferma in particolare proprio sul superamento delle barriere architettoniche e fornisce, le prime indicazioni dimensionali per l’accessibilità delle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale. Sono definite le caratteristiche dei percorsi pedonali e dei parcheggi, negli spazi aperti, e degli accessi, delle rampe, dei corridoi e delle porte per quanto riguarda invece lo spazio al chiuso. Legge n. 13/1989 Art. 1. 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. 3. La progettazione deve comunque prevedere: a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; 4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge. Vedi Modello Dichiarazione del progettista eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - ai sensi del comma 4 dell’art. 77 del D.P.R. 380/01 (come modificato dal D.Lgs 301/02) DM n. 236/1989 Il decreto rappresenta, ad oggi, il testo normativo di riferimento per la progettazione del superamento delle barriere architettoniche. I criteri generali di progettazione sono: - accessibilità, sono definite le specifiche funzionali e dimensionali e le soluzioni tecniche conformi alla progettazione inclusiva. Circolare Ministeriale 1669/89 Legge n. 104/1992 DPR n. 503/1996 (edifici pubblici) DPR n. 380/2001 DM 28 marzo 2008 Legge n. 220/2012 Legge n. 18/2009 Collegati |
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