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Eliminazione barriere architettoniche edifici uso civile / Quadro normativo

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Eliminazione barriere architettoniche edifici uso civile   Quadro normativo

Eliminazione barriere architettoniche edifici uso civile: Quadro normativo

ID 18465 | 26.12.2022 / Documento in allegato

Quadro normativo in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in attesa di un Regolamento di Coordinamento della disciplina previsto. Le norme in materia sono state emanate negli ultimi 50 anni in maniera frammentata.

Regolamento di Coordinamento disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

2013 / 2017

In data 21 ottobre 2013 è stata presentata alla Camera la proposta di legge 1063 (approvata dalla Camera il 03 ottobre 2017 n. 1063 / n. 1577) - Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere. La proposta di legge prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, con il quale aggiornare e coordinare le vigenti prescrizioni tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, nonché promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 (Convenzione ratificata con Legge n. 18/2009).

La PdL prevede l'emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989.

La Proposta di Legge non è giunta all'approvazione definitiva

2018 / 2022

In data 11 luglio 2018 è stato presentato al Senato il DDL 633 - Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere- con il quale si intende architettoniche) si vuole superare, attraverso l'emanazione di un unico regolamento, la frammentazione della normativa relativa alle prescrizioni tecniche per il
 superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, o di pubblica utilità, contenuta attualmente in diversi provvedimenti di differente rango normativo approvati nell'arco degli ultimi trent'anni.

Il presente disegno di legge ricalca il testo approvato dalla Camera il 3 ottobre 2017 nella XVII legislatura a prima firma D'Incecco, non giunto all'approvazione definitiva in Senato. Con questo disegno di legge si spera di fornire un ulteriore stimolo all'approvazione del regolamento in tempi brevi, auspicabilmente partendo dallo schema licenziato dalla citata Commissione di studio, e di arrivare finalmente a dare agli utenti e agli operatori certezze in una materia che merita tutta la nostra attenzione.

Iter in corso


Quadro normativo data news

Il quadro normativo in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è oggi disciplinato dalla legislazione a seguire.

Le prime normative a tutela delle persone con disabilità compaiono negli anni ’70 a favore dei mutilati e invalidi civili.
Il testo che viene redatto è la Legge n.118/1971, normativa che tratta principalmente di aspetti legati alle cure e all’assistenza sanitaria delle persone con disabilità piuttosto che alla fruibilità degli spazi.
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Circolare del Ministro dei lavori pubblici 29 gennaio 1967 n. 425
Standards residenziali
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6. ASPETTI QUALITATIVI - BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nelle norme che seguono si precisano gli aspetti di carattere prevalentemente quantitativo degli standards, sia edilizi che urbanistici, e si accenna, nei casi di più diretto riferimento ai problemi dimensionali, anche a taluni aspetti qualitativi che vanno considerati.

Nel rinviare ad altra sede le indicazioni normative inerenti ad altri pur importanti aspetti qualitativi, si ritiene tuttavia indispensabile richiamare fin d'ora l'attenzione sulla esigenza di tener conto, sia nelle progettazioni di natura urbanistica, sia particolarmente in quelle di natura edilizia, del problema delle così dette "barriere architettoniche", e cioè degli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici: ostacoli costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.), ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, apertura di porte, ecc.).

Allo scopo di eliminare al massimo tali difficoltà, è opportuno che nelle progettazioni si evitino, per quanto possibile, percorsi che presentino siffatti inconvenienti, ovvero siano previsti percorsi appositi, eventualmente in alternativa, che facilitino il movimento degli spastici o delle persone comunque impedite o minorate.
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Circolare Ministero Lavori Pubblici 19 giugno 1968 n. 4809
Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilita' generale.
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Questo Ministero ha da tempo soffermato la propria attenzione sui problemi connessi con la agibilità più completa e diffusa delle attrezzature e degli edifici pubblici o di uso pubblico e degli edifici per abitazione. In proposito, già con circolare n.425 del 20 gennaio 1967 si richiamò l'attenzione degli uffici dipendenti sulla necessità di eliminare barriere architettoniche nel settore dell'edilizia residenziale, essendo ormai accertato che tali barriere interessano circa 8 milioni di cittadini pari al 15 per cento della popolazione italiana.

Questo Ministero ha ora approntato con la collaborazione dell'istituto sviluppo edilizia sociale e degli enti e Ministeri interessati una serie di norme tendenti a migliorare la godibilità generale e ad assicurare la piena utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici, attraverso l'eliminazione di questi ostacoli fisici che sinteticamente vengono indicati come barriere architettoniche.

Le norme anzidette, che sono state oggetto di esame e di parere favorevole da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici nell'assemblea generale del 15 maggio 1968, sono state recepite a cura del servizio tecnico centrale nella presente circolare sia per la loro applicazione, sia per le sollecitazioni progettuali che potranno provocare, al fine di dar luogo ad una edilizia che sia, oltreché funzionalmente adatta, anche socialmente ed umanamente aperta.

Le norme hanno come presupposto la generalizzazione dei vantaggi derivanti dalla eliminazione delle barriere architettoniche e dovranno trovare applicazione in tutti gli edifici di uso pubblico di nuova costruzione o esistenti, nel caso che questi ultimi siano sottoposti a ristrutturazione. Come chiarito dall'assemblea generale del consiglio superiore le norme hanno valore integrativo e non sostitutivo delle altre vigenti regolamentazioni. E' altresì evidente che le norme idonee non escludono soluzioni più avanzate che potranno pertanto essere esaminate ed approvate dai competenti uffici.
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Legge n.118/1971
Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
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Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici)

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le  istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione  dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del  Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione  delle  barriere  architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici  ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico puo'  essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove  si svolgono pubbliche  manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
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DPR n. 384/1978
Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici (abrogato da D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503)
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Il testo nasce, appunto, come regolamento attuativo dell’art.27 della L.118/1971.

La norma si sofferma in particolare proprio sul superamento delle barriere architettoniche e fornisce, le prime indicazioni dimensionali per l’accessibilità delle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale.

Sono definite le caratteristiche dei percorsi pedonali e dei parcheggi, negli spazi aperti, e degli accessi, delle rampe, dei corridoi e delle porte per quanto riguarda invece lo spazio al chiuso.
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Legge n. 41/1986
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
Vedi

Art. 32

20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere  pubbliche  che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresi' essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

21. Per gli edifici pubblici gia' esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della  Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalita' di investimento, una quota pari all'1 per cento e' destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Per gli anni successivi la quota percentuale e' elevata al 2 per cento.

24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta e' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.

25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, e' destinata ad  un  programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.
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Legge n. 13/1989
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Vedi

Art. 1.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Vedi Modello

Dichiarazione del progettista eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

- ai sensi del comma 4 dell’art. 77 del D.P.R. 380/01 (come modificato dal D.Lgs 301/02)
L. 13/1989 
D.M. 14 giugno 1989, n. 236
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DM n. 236/1989 
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche
Vedi

In attuazione dell’Art. 1 c. 2 della Legge 9 gennaio 1989 n. 13 emanato il DM n. 236/1989

Il decreto rappresenta, ad oggi, il testo normativo di riferimento per la progettazione del superamento delle barriere architettoniche.

I criteri generali di progettazione sono:

- accessibilità,
- visitabilità e
- adattabilità;

sono definite le specifiche funzionali e dimensionali e le soluzioni tecniche conformi alla progettazione inclusiva.
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Circolare Ministeriale 1669/89
Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Vedi
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Legge n. 104/1992
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Vedi
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DPR n. 503/1996 (edifici pubblici)
Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
Vedi
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DPR n. 380/2001 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Vedi
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DM 28 marzo 2008
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Decreto 28 marzo 2008
Vedi
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Legge n. 220/2012
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
Vedi
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Legge n. 18/2009
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” 
Vedi
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