TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico | Rev. 3.0 del 03.05.2021
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico Rev. 3.0 ID 476 | Update Rev. 3.0 del 03.05.2021 / In allegato modello documento di valutazione Update del 03.05.2021: La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori è basata sull’individuazione del rischio residuo e sulla sua ulteriore riduzione mediante l’applicazione di misure idonee. Non può, pertanto, risolversi in una semplice valutazione della conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica applicabile; piuttosto, la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge deve essere considerata un prerequisito per la valutazione del rischio. Il modello allegato è stato elaborato sulla base dei seguenti riferimenti normativi: - D.Lgs. 81/08 Il modello risulta essere così strutturato: Indice Estratto 0. Premessa Il documento illustra, una modalità di Valutazione del rischio elettrico sul luogo di lavoro. In particolare, è espressa una Check list su quanto riportato dalle norme di legge (valutazione preliminare)(1). Per il tipo di rischio, la Valutazione dovrà essere integrata da quanto riportato nelle norme tecniche CEI applicabili (cap. 8), in forma puntuale ed eventualmente matriciaie sul rischio residuo (2): Fig. 1 - Struttura Valutazione del rischio elettrico luogo di lavoro Struttura Valutazione del rischio elettrico luogo di lavoro La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori è basata sull’individuazione del rischio residuo e sulla sua ulteriore riduzione mediante l’applicazione di misure idonee. Non può, pertanto, risolversi in una semplice valutazione della conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica applicabile; piuttosto, la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge deve essere considerata un prerequisito per la valutazione del rischio. Eventuali non conformità sulla Valutazione preliminare check list sono trattate in apposita Scheda di Valutazione sulla norma tecnica. Indicazioni sul rischio residuo possono essere riportate sul Piano di miglioramento (vedi Esempio 8.1). Si riportano le definizioni della CEI 11-27 (relativa ad impianti elettrici, ma espandibile a macchine, apparecchiature, ecc): CEI 11-27 Fonte di possibile infortunio in presenza di energia elettrica in un impianto elettrico. 3.1.5 Rischio elettrico Rischio di infortunio dovuto a un impianto elettrico. 3.1.6 Infortunio elettrico Morte o lesione a persone causate da shock elettrico, da ustione elettrica, da arco elettrico, o da incendio o esplosione originati da energia elettrica a seguito di qualsiasi operazione di esercizio o di lavoro su un impianto elettrico. Ruolo fondamentale per la Valutazione del rischio elettrico rivestono le norme tecniche CEI, infatti, si riporta la Legge 1° marzo 1968 n. 186 sulla regola dell’arte (Fig. 2) (ambito popolazione e lavoratori / tutto) Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU n.77 del 23-03-1968) Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte. Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte. La presente legge, munita dei sigilli dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto d’obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° marzo 1968 Schematicamente: Fig. 2 – Schema regola dell’arte (ambito popolazione e lavoratori – tutto) L’art. 80, D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha introdotto l’esplicito obbligo a carico del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio elettrico al quale sono esposti i lavoratori. Il D.Lgs. 81/08 ha portato in primo piano la problematica dei rischi connessi con gli impianti elettrici rilevando, di fatto, che non è sufficiente garantire la “conformità” degli stessi alla regola tecnica, ma è necessario un approfondimento ulteriore per l’individuazione e la corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza necessarie a controllare i rischi residui presenti in impianti e in apparecchiature “a norma”. Art. 80, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. [...] 5. Definizione aree omogenee rischio elettrico Ai fini della valutazione le aree aziendali sono state divise per aree omogenee per il rischio elettrico: È necessario sottolineare che le aree omogenee di rischio elettrico così classificate sono caratterizzate non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e architettoniche, ma anche dalle attività lavorative svolte o che verranno svolte al loro interno, pertanto, come previsto dall’art. 29, D.Lgs. 81/08, a ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo sarà necessaria una rivalutazione del rischio finalizzata a identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico e l’effettiva conformità degli impianti in relazione all’ambiente di installazione. 6. Matrice per la stima del rischio elettrico Per la Valutazione del rischio elettrico (sul rischio residuo) è possibile adottare una matrice di stima del rischio, ad esempio: Rischio molto Basso (RMB) = accettabile, nessuna misura necessaria per la riduzione del rischio Fig. 3 - Matrice per la stima del rischio residuo [...] [...] 8. Schede di valutazione del rischio (1) Rischio residuo finale dopo l’attuazione delle misure (2) (3) Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2021 Matrice Revisioni:
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