Piano di emergenza COVID-19 | Rev. 1.0 del 23.04.2021
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Piano di emergenza COVID-19 ID 10822 | Rev. 1.0 del 23.04.2021 / Piano in formato .doc/pdf in allegato Gestione di una persona sintomatica ai sensi del punto 11 del Protocollo d’Intesa tra il Governo e i Sindacati del 06 aprile 2021 che integra il Protocollo del 14 marzo 2020, già integrato dal Protocollo del 24 marzo 2020. Il Piano di Emergenza COVID-19 (in formato .doc/pdf), illustra l’organizzazione e le azioni da adottare qualora si presentassero, per il proprio personale, situazioni di emergenza contagio dal virus SARS-CoV-2. Rev. 1.0 del 23 Aprile 2021 Il presente piano ha il duplice scopo di: - limitare le conseguenze di un evento accidentale che riguardi il personale nelle varie mansioni; Il presente Piano di Emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori e di tutti coloro che accedono in azienda. Adeguate informazioni dovranno essere fornite al personale di imprese esterne affinché essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza, con particolare riferimento alle misure igieniche e comportamentali per le malattie a diffusione respiratorie. All’atto dell’assunzione di nuovo personale, questo sarà opportunamente informato sull’esistenza e sui contenuti del presente Piano e comunque sulle procedure di emergenza da adottare. Il presente Piano deve essere conservato con cura e diligenza. E’ fatto obbligo a chi ne preleva copia dal luogo dove viene conservato di utilizzarlo con cura e restituirlo dopo la consultazione. Il presente Piano di Emergenza Generale deve essere tempestivamente aggiornato ogni qualvolta ci fossero significative variazioni. Riferimenti normativi Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, così come integrato dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020. Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Caso sintomatico in azienda Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, così come integrato dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020. 11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA - nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti". Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto: - una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.[/panel] La corretta procedura viene di seguito presentata. 1. Un lavoratore o fornitore o altro personale esterno, presente in azienda, presenta i sintomi da SARS-CoV-2. 2. L’interessato avverte l’ufficio del personale oppure un Addetto al Primo Soccorso che a loro volta informano dell’accaduto il Responsabile dell’Emergenza (R.S.P.P.) o un suo delegato. 3. Il Responsabile dell’Emergenza informa immediatamente il datore di lavoro, ed in loro assenza le persone specificatamente delegate, dell’accaduto. 4. Un Addetto al Primo Soccorso, munito di mascherina e guanti (presenti nella cassetta di Primo Soccorso): 5. Il datore di lavoro informa le Autorità Competenti e il Medico Competente. Le informazioni da fornire alle Autorità Competenti sono: 6. Le Autorità Competenti all’arrivo adottano le misure necessarie al contenimento del contagio, attivando i protocolli stabiliti. 7. Il Responsabile dell’Emergenza, in accordo con il datore di lavoro: - isola la zona; _______ Schema 1 - Flow-chart Gestione caso sintomatico COVID-19 in azienda ... Allegati infografici Immagine 1 – Numero di pubblica utilità Immagine 2 - Numero emergenza sanitaria ...segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021 Matrice Revisioni
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