Stato emergenza Covid-19: Decreti Legge e Proroghe | Update 28 Settembre 2020
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Stato emergenza Covid-19: Decreti Legge e Proroghe ID 11608 | Rev. 1.0 del 28.09.2020 / Documento allegato Punto sui Decreti-Legge cardine dell'emergenza epidemiologica Covid-19 Si precisa che nella seguente timeline non sono presenti tutti i decreti-legge emanati a seguito dell'emergenza COVID-19, ma i più significativi, per consultare la normativa completa fare riferimento agli articoli: Stato di emergenza Lo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 è stato dichiarato il 31 gennaio 2020 con la Delibera del CdM del 31 gennaio 2020 che aveva scadenza il 31 luglio 2020, successivamente la Delibera del CdM 29 luglio 2020 (GU n.190 del 30.07.2020), ha prorogato la scadenza al 15 ottobre 2020, il termine sarà ulteriormente prorogato da prossimo decreto. Il testo del Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 è estremamente importante in quanto interviene su proroghe o meno di disposizioni presenti nei decreti-legge emanati durante il periodo emergenziale. Timeline Decreti-legge emanati durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 1. Dichiarazione Stato di emergenza | 31 gennaio 2020 2. Decreto Emergenza Covid-19 | 23 febbraio 2020 3. Decreto Marzo | 02 marzo 2020 4. Decreto Cura Italia | 17 marzo 2020 5. Decreto Lockdown Italia | 25 marzo 2020 6. Decreto Liquidità | 08 aprile 2020 7. Decreto Maggio | 16 maggio 2020 8. Decreto Rilancio | 19 maggio 2020 9. Decreto Semplificazioni | 16 luglio 2020 10. Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020 | 29 luglio 2020 11. Misure Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020 | 30 luglio 2020 12. Decreto Agosto | 14 agosto 2020 Testo DL n. 83/2020 Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020 (in rosso modifiche in conversione cdi Legge) 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 1 -bis. All’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: “sospensione dei congressi,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM) 2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020». 3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell’allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. 5. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176. 6. Al fine di garantire, anche nell’ambito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 1 -bis (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33) 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 3) Disposizioni Prorogate al 15 Ottobre 2020 [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020 Matrice Revisioni
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