Decreto semplificazioni 2020: Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni
Appunti Prevenzione Incendi | ||
28 Novembre 2024 | ||
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Decreto semplificazioni 2020: ID 11570 | 16.09.2020 - Testo completo allegato In allegato Documento sulla timeline delle proroghe termini di adeguamento antincendio per le aerostazioni succedutesi dall'emanazione del DM 17 luglio 2020 fino al "Decreto semplificazioni 2020" Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76. Prorogati i termini per l'adeguamento antincendio nelle aerostazioni dal 7 ottobre 2020 al 7 ottobre 2021 di cui al decreto 17 luglio 2014 Art. 6. c.1 lett. b e c (Rif. Proroga generale per nuove attività di cui al DPR 151/2011 dal 7 ottobre 2013 al 7 ottobre 2017 e proroghe specifiche attività Decreto 17 luglio 2014). Decreto Semplificazioni 2020 Art. 45 - bis Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni 1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023. 2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti. Decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014 Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui all’art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati: a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 e successive modificazioni, per i seguenti punti: 1. Generalità; (ndr - termine scaduto il 7 Ottobre 2017) b) entro tre anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti: (ndr - Prorogato dal 7 Ottobre 2020 al 7 Ottobre 2021) c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica. (ndr - Prorogato dal 7 Ottobre 2020 al 7 Ottobre 2023) ... La timeline normativa proroghe Collegati |
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