Decreti e Regolamenti inerenti l'End of Wast (EoW) | Status Giugno 2020
Appunti Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Decreti e Regolamenti inerenti l'End of Wast (EoW) | Status ID 10940 | 07.06.2020 Note normative ed Elenco Decreti / Regolamenti inerenti la Cessazione della qualifica di rifiuto / End of Wast (EoW), Art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. L’End of Waste è la disciplina giuridica riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto al termine di un processo di recupero. Si intende quindi il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto. Non si riferisce al risultato finale, bensì al percorso che porterà a tale conclusione. I criteri dell’End of Waste sono regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento dall’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006.
L'End of Waste è previsto dall'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro rifiuti): Articolo 6 Cessazione della qualifica di rifiuto La L. 128 del 2 novembre 2019 (GU n.257 del 02-11-2019) di conversione del DL. 3 settembre 2019, n. 101 (GU n.207 del 04-09-2019), “recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, all’art. 14 bis contiene la riforma della “cessazione della qualifica di rifiuto”, comunemente identificata come “End of waste” ha modificato l'Art. 184-terdel D.Lgs. n. 152/2006. Il comma 2 del DL. 3 settembre 2019, n. 101 riscrive il comma 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell’emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste). Si tratta di una nuova riscrittura, dopo quella recentemente operata dall’art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto-legge sblocca cantieri), con cui si è cercato di superare i problemi generatisi in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1229 del 28 febbraio 2018, senza però pervenire, a detta di molti operatori del settore e della dottrina, ad una soluzione soddisfacente. L'art. 184-ter del Codice dispone che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni individuate nelle lettere da a) a d) del medesimo comma (che riproducono sostanzialmente le condizioni indicate dalla direttiva). Lo stesso articolo (al comma 2) dispone che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfino i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. Il comma 2, in particolare, dispone che i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero "in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
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