Modello Certificato di Sanificazione Ambienti non sanitari Covid-19 (Attestato) Rev. 01.06.2020
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27 Novembre 2024 | ||
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Modello Certificato Sanificazione Ambienti non sanitari Covid-19 ID 10674 | 01.06.2020 In allegato disponibili 2 Modelli e note di commento di Certificato di sanificazione ambienti non sanitari Covid-19 (Attestato), redatti in accordo con D.M. 274/97 e senza applicazione del D.M. 274/97, in questo ultimo caso, si espongono le seguenti note: Come da Direttive e Protocolli emanati emergenza COVID-19 che riportano frequentemente il termine "Sanificazione", si evidenzia che l'attività di “Sanificazione” è regolamentata dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 e Decreto 7 luglio 1997 n. 274 di cui a seguire e può essere svolta solo da Imprese autorizzate con specifici requisti tecnico-professionali. Altresì, secondo varie fonti inerenti il Covid-19, con il termine “Sanificazione”, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria e ciò presupporrebbe l’esclusione del termine ai sensi del Decreto 7 luglio 1997 n. 274. Ciò, comunque, non esclude di effettuare l’attività di Sanificazione in accordo con il Decreto 7 luglio 1997 n. 274 che prevede, in sintesi, l’incarico ad Impresa autorizzata CCIAA. Fonti inerenti il Covid-19 che precisano cosa si intende con il termine “Sanificazione”: - l’ISS con il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020, riporta che: Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - da 10585:1996 Servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione e attività correlate. Terminologia, requisiti del servizio e indicazioni per l'impresa, riporta la definizione di: UNI 10585:1996 Sanificazione: Nota e Chiarimenti Regione ER La Regione ER nel Protocollo Sicurezza anti-contagio Commercio dettaglio ER, chiarisce cosa si intende per "Sanificazione", termine che ha creato molta confusione nella sua definizione prevista dal D.M. 274/97, e che deve essere intesa esclusa, per certi aspetti, dai Decreti, atti normativi e Protocolli e compresa solo come accezione di "Pulizia/disinfezione". Si distinguono, quindi, 2 Modelli di Certificato: (A) Modello Sanificazione ai sensi del D.M. 274/97. (B) Modello Sanificazione ai sensi Covid-19 (non D.M. 274/97) Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 274/97, l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria indicati nei paragrafi precedenti, è subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa che si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei seguiti requisiti: 1) assolvimento dell'obbligo scolastico in ragione dell’ordinamento temporale vigente e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese o enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d'impresa La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3428 del 25/11/1997 ha chiarito che possono ritenersi abilitanti i corsi professionali ed i diplomi i istruzione secondaria che prevedano un corso almeno biennale in chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche. I sopra riportati requisiti devono essere posseduti da: - il titolare (per le imprese individuali); Il responsabile tecnico deve essere legato all'impresa da un rapporto di "immedesimazione" con la struttura operativa dell’impresa. Si precisa che il responsabile tecnico non può essere un collaboratore esterno o un libero professionista. Il responsabile tecnico deve assumere con l’impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con l’azienda e garantisca lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. L’immedesimazione consiste infatti nel rapporto diretto, oggettivo e biunivoco, del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa e si deve concretizzare in una forma di collaborazione con l'imprenditore che consenta al preposto responsabile tecnico, di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni sia pure limitatamente agli aspetti tecnico-operativi dell'attività della stessa. Ai fini dell'annotazione nella sezione speciale artigiana del Registro Imprese, qualora l'attività di pulizia sia l'attività prevalente dell'impresa, la carica di responsabile tecnico deve essere rivestita dal titolare per le imprese individuali, da uno dei soci partecipanti al lavoro per le società di persone, per le s.r.l. e per le società cooperative, da uno dei soci accomandatari per le s.a.s. Qualora l'attività di pulizia sia secondaria rispetto ad un'altra prevalente artigiana, il responsabile tecnico può anche essere un dipendente, un associato in partecipazione o un collaboratore familiare. (1) Sanificazione come previsto dal D.M. 274/97. (2) Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 274/97, l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria indicati nei paragrafi precedenti, è subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa che si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei seguiti requisiti (3) Protocollo 24 aprile 2020
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