La "EN ISO 12100:2010 dovrebbe essere ritirata": EC
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25 Novembre 2024 | ||
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 Direttiva macchine: "la EN ISO 12100:2010 dovrebbe essere ritirata" c.(14)* Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 GU L 75/108 del 19.03.2019 La Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sottolinea, al considerando (14), che la norma armonizzata EN ISO 12100:2010 (e altre) dovrebbe essere ritirata perché non soddisfa più i requisiti stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. Entrata in vigore: 19.03.2019 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. (2) Esistono tre tipi di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. (3) Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva 2006/42/CE, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità. (4) Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostra che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme. (5) Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o di tipo B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o di tipo B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o di tipo B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o di tipo B. L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma. (6) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al Cenelec la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (7) Sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, il CEN e il Cenelec hanno redatto nuove norme armonizzate e hanno rivisto e modificato le norme armonizzate esistenti. La norma armonizzata EN 15895:2011 +A1:2018 copre gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto introdotti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE. Le norme EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335- 1:2012/A13:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 60335-2-58:2005/A2:2015 e le relative modifiche tengono conto dei limiti ridefiniti tra la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del fatto che alcuni apparecchi elettrici d'uso domestico e similare soggetti alla direttiva 2014/35/UE diventano soggetti alla direttiva 2006/42/CE. (8) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec al mandato M/396, del 19 dicembre 2006. (9) Le norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (10) A norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE la Commissione ha chiesto il parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 1025/2012 per stabilire se la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Alla luce del parere del comitato, il riferimento della norma EN 474-1:2006 +A4:2013 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione. Il CEN ha migliorato la norma con la versione EN 474-1:2006 +A5:2018. Tuttavia la nuova versione non fa riferimento a un tipo di macchine movimento terra, vale a dire gli escavatori idraulici. Pertanto la norma EN 474-1:2006+A5:2018 non soddisfa a pieno i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicarla con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (11) A norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE la Commissione ha chiesto il parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 1025/2012 per stabilire se la norma armonizzata EN 13241-1:2003+A1:2011 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Alla luce del parere del comitato, il riferimento della norma EN 13241-1:2003 +A1:2011 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2015/1301 della Commissione. Il CEN ha migliorato la norma con la versione EN 13241:2003+A2:2016. Tuttavia la nuova versione non affronta le questioni che hanno portato a una pubblicazione con limitazione della precedente versione della norma. Pertanto l'attuale versione della norma, EN 13241:2003+A2:2016, non soddisfa a pieno i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.3.7 e 1.4.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicarla con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (12) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, diverse norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate. (13) È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (*). Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a prepararsi per l'applicazione delle nuove norme, delle norme riviste e delle modifiche alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate. (14) Le norme armonizzate EN 786:1996+A2:2009; EN 61496-1:2013, EN ISO 11200:2014 e EN ISO 12100:2010 dovrebbero essere ritirate perché non soddisfano più i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. (15) La conformità con una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità con le prescrizioni essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre pertanto che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione. - Norme armonizzate Direttiva macchine Marzo 2018 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato II della presente decisione sono pubblicati con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 2 I riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato III della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato. Collegati direttiva 2006/42/CE mandato M/396, del 19 dicembre 2006 |
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