Direttiva 2014/35/UE (BT) e Norme Tecniche Armonizzate - Ed. 13.0 del 31 Ottobre 2024
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22 Novembre 2024 | ||
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Direttiva 2014/35/UE -BT- e Norme Tecniche Armonizzate 10.2024 ID 8977 | Ed. 13.0 del 31 Ottobre 2024 Testo coordinato Direttiva 2014/35/UE - BT - con il Decreto di recepimento IT D.Lgs. n. 86/2016 e Norme armonizzate di Ottobre 2024. Disponibile il testo BT in formato mobile EPUB sugli Store segnalati ed il formato PDF direttamente dal nostro sito, copiabile/stampabile riservato Ed. 13.0 2024 L'ebook riporta: 1. Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 96/357 del 29.3.2014) 2. Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16) 3. Elenco Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE a Ottobre 2024 Le norme armonizzate I riferimenti delle norme armonizzate pubblicati ai sensi della direttiva 2014/35/UE sono contenuti nelle: 1. Comunicazione 2018/C 326/02 del 14 Settembre 2018 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/600 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, apparecchi di illuminazione per acquari, interruttori e asciugabiancheria a tamburo. (GU L 79/171 del 17.3.2023) 11. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione, del 6 dicembre 2023, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico elaborate a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2723 del 13.12.2023) 12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 della Commissione, del 19 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda le norme armonizzate per scatole e involucri per apparecchi elettrici, sistemi di tubi interrati e apparecchiature a bassa tensione (GU L 2024/1198 del 23.4.2024) 13. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai portalampade a vite Edison, a scatole e involucri per apparecchi elettrici, alle pompe di circolazione fisse, alle toilette elettriche e al sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici (GU L 2024/2764 del 31.10.2024) e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. Vedi elenco consolidato Norme armonizzate BT Art. 1 Campo di applicazione, messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza della Direttiva 2014/35/UE 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua, ad esclusione dei seguenti materiali e fenomeni: a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; 2. Il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del comma 1 puo' essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. 3. I principali elementi degli obiettivi di sicurezza sono indicati nell'allegato I. 4. Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo. 5. Le imprese distributrici di elettricita', per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinano il raccordo o la fornitura di elettricita' agli utenti a requisiti di sicurezza piu' rigorosi degli obiettivi di sicurezza menzionati ai commi 2 e 3 ed enunciati nell'allegato I. Articolo 12 Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I. Articolo 13 Presunzione di conformità sulla base di norme internazionali 1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni in materia di sicurezza e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione. 3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni in materia di sicurezza notificate conformemente al paragrafo 2, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all’accettazione di questa o quella disposizione. I riferimenti alle disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicati, a titolo d’informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 27 Abrogazione La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V.I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI. Articolo 28 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, l’articolo 3, secondo comma, l’articolo 5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016. Formato: pdf |
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