|
Trasporto materie radioattive: Quadro normativo e autorizzativo
ID 8117 | 04.04.2019 In aggiornamento
In allegato Documento completo sul regime normativo/autorizzativo per il trasporto di materiale radioattivo o rifiuti di materiale radioattivo, con Esempio di autorizzazione, dati ufficiali ISPRA trasporto radioattivi 2016, e altra documentazione.
Excursus - Documento completo in allegato
Premessa
Con il termine radioattività si intende la disintegrazione spontanea o provocata di un nucleo atomico, accompagnata dall'emissione di particelle subatomiche e di radiazioni elettromagnetiche. La radioattività residua è la radioattività provocata in un materiale per effetto di un irraggiamento radioattivo e che permane anche quando cessa l'irraggiamento. Il fenomeno della radioattività spontanea o naturale fu scoperto nel 1896 da H. Becquerel che ebbe occasione di osservare che un sale di uranio, pur avvolto in una carta opaca, emette radiazioni capaci di impressionare una lastra fotografica posta nelle sue vicinanze. Più tardi si scoprì che anche il torio è radioattivo ma il progresso più importante in questo campo è legato alle indagini dei coniugi Curie che nel 1898 trovarono che la pechblenda, un particolare minerale dell'uranio, presenta un'attività sensibilmente più intensa, a parità di massa, di un sale puro di uranio.
Gli elementi radioattivi vengono classificati in quattro famiglie: - famiglia dell'uranio o del radio: inizia con l'uranio 238 e, attraverso processi successivi di decadimento, dà luogo a una successione di elementi radioattivi che finisce al piombo 206, stabile; - famiglia dell'attinio: inizia con l'uranio 235 e si conclude con il piombo 207; - famiglia del torio: inizia con il torio 232 e si conclude con il piombo 208; - famiglia del nettunio: risultato di reazioni prodotte artificialmente, inizia con il nettunio 237 e termina con il bismuto 209.
In queste famiglie avvengono processi di decadimento con caratteristiche diverse: - la radioattività alfa consiste nell'emissione di nuclei di elio (particelle alfa) costituiti da due neutroni e due protoni. Questo processo riduce di due unità la carica positiva del nucleo e origina un nuovo elemento che precede di due caselle, nella tavola periodica, quello di partenza; - la radioattività beta consiste nell'emissione di un elettrone positivo o negativo. Questo processo altera di un'unità la carica del nucleo e produce un nuovo elemento che precede o segue quello di partenza di una casella nella tavola periodica; - la radioattività gamma consiste nell'emissione di un quanto di radiazione elettromagnetica. Questo processo fa passare un nucleo, che inizialmente si trova in uno stato eccitato, in un nuovo stato meno eccitato o stabile.
In un dato elemento campione i singoli processi radioattivi si susseguono con una frequenza statistica che può essere più o meno elevata e che dipende esclusivamente dalla natura del materiale e non dalle condizioni fisiche e chimiche in cui si trova. Si chiama periodo o tempo di dimezzamento l'intervallo di tempo necessario affinché la metà dei nuclei presenti nel campione si sia disintegrata. Si tratta di una grandezza che può assumere valori molto diversi al variare dell'elemento: si sono misurati periodi che vanno da un millesimo di miliardesimo di secondo fino a miliardi di anni. Il fenomeno della radioattività artificiale è stato scoperto nel 1934 dai coniugi Joliot-Curie. Numerosi sono i procedimenti che consentono di produrre radioisotopi artificiali: tra i più importanti occorre citare quello scoperto e studiato da E. Fermi e dai suoi collaboratori, fondato sull'interazione tra nuclei e neutroni.
Praticamente tutti i campi della scienza e della tecnica fanno uso di isotopi radioattivi per studiare ed eventualmente modificare le strutture, il comportamento di moltissime sostanze, di cellule, di tessuti e di organismi viventi.
Tra le più note applicazioni della radioattività sono quelle mediche, che formano l'oggetto della radiologia. Con l'ausilio di sostanze marcate è possibile investigare il metabolismo di sostanze alimentari, farmaci, ecc. Lo studio dei fenomeni chimici indotti dalle radiazioni forma l'oggetto della radiochimica. Uno dei più interessanti campi di applicazione, nell'ambito della biologia, è quello della genetica, che sfrutta le radiazioni come agenti mutageni. Provocando infatti mutazioni cromosomiche mediante irradiazione si possono costituire varietà e razze con caratteristiche nuove. Nel campo dell'agronomia si usano le radiazioni per sterilizzare insetti dannosi; questi, successivamente rimessi in libertà, agiscono competitivamente nei confronti di individui fecondi, realizzando una diminuzione della prolificità della specie senza turbare eccessivamente l'equilibrio ecobiologico e soprattutto limitando l'uso di insetticidi. Le radiazioni vengono pure utilizzate per la conservazione di prodotti agricoli.
Fig. 1 Applicazioni della radioattività in radiologia
Alcuni isotopi radioattivi sono usati per studiare le reazioni metallurgiche, il meccanismo della solidificazione dell'acciaio in forma, la diffusione dei metalli, ecc., in particolare, misurando l'attenuazione dei raggi gamma ?nel materiale in questione oppure usando il radioisotopo come tracciante. Questa seconda tecnica permette di seguire, per esempio, la ripartizione di un metallo in una determinata lega, con registrazione fotografica. L'impiego di sorgenti intense di cobalto 60 permette di fare vere radiografie di grossi pezzi metallici per scoprirne gli eventuali difetti interni.
Vengono inoltre realizzati apparecchi per la misurazione del livello di un liquido, viscosimetri e altri dispositivi che sfruttano in modo ingegnoso le proprietà delle radiazioni. Un dispositivo che si basa sull'attenuazione, ad esempio, permette di controllare il livello di un liquido in un recipiente a pareti opache. Un'altra applicazione è il controllo dello spessore di pezzi piatti costruiti in serie, anch'esso per misurazione dell'attenuazione della radiazione, che è funzione dello spessore dello schermo interposto tra la sorgente e il rivelatore.
La radioattività viene utilizzata anche in geologia e nello studio di civiltà antiche. È infatti possibile datare con una certa precisione un oggetto di legno o un tessuto, determinando la quantità di carbonio 14 che contengono. Il metodo si basa sul fatto che il tempo di dimezzamento del carbonio14 è noto (5.730 anni), che la sua concentrazione nell'atmosfera, nell'idrosfera e nella biosfera viene ritenuta costante, che il numero di particelle ?emesse da una sostanza in un dato intervallo di tempo è proporzionale al numero di atomi di carbonio14. Quindi il confronto, mediante un contatore di Geiger, fra l'attività di un campione d'età nota e quella di un campione d'età incognita, consente di determinare l'età di quest'ultimo.
Trasporto materie radioattive
Per poter trasportare materie radioattive, occoorre prima di tutto essere in possesso di un Decreto autorizzativo (vedi esempio in allegato), a seguire si veda cap. Riepilogo step dell'autorizzazione vettore trasporto materie radioattive.
Il trasporto delle materie radioattive è regolamentato da un insieme di norme tecniche ed amministrative che garantiscono, attraverso l’adozione di stringenti standard di sicurezza, un’elevato livello di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Il quadro normativo tecnico, sia nazionale che internazionale, si basa sulla “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” pubblicata dalla AIEA - Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica - Ultima Ed. 2018).
La normativa stabilisce che il trasporto delle materie radioattive sia effettuato utilizzando contenitori adeguati alla quantità, attività, stato fisico e chimico del contenuto radioattivo. I contenitori devono inoltre garantire, sia nelle condizioni normali di trasporto che nelle condizioni incidentali previste nelle norme tecniche, adeguati livelli di schermaggio dalle radiazioni, di contenimento dei materiali radioattivi, di sufficiente smaltimento del calore e, nel caso di materie fissili, di condizioni di sottocriticità.
Le condizioni normali ed incidentali di trasporto a fronte delle quali progettare i contenitori sono definite dalle norme tecniche e sono verificate attraverso complesse campagne di prove, atte a simulare le diverse condizioni operative, alle quali vengono sottoposti prototipi, normalmente in scala, dei contenitori.
Norme di riferimento
Legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25.03.1957;
Legge 31.12.1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.l 975, n. 519, e dal decreto ministeriale 20.03.1979;
Legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;
Legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 e dal decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 901641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari'';
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose" (GU n. 58 del 11 marzo 2010)
Circolari n. 162 del 16.12.1996 e n. 31 del 04.04.1997 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada di materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B del precitato decreto ministeriale 04.09.1996);
Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del Ministero delle Attività Produttive ( ora Ministero dello Sviluppo Economico) (G.U. n. 134 del 11.06.1997) concernente le disposizioni amministrative relative all'autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.02.2006, recante "Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione del 'art. 125 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.";
Decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
Documento lNFClRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AlEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;
Decreto ministeriale del 18.10.2005 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), recante "Criteri applicativi, modalità, termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati do parte delle società operatrici, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i."(G.U. n. 252 del
Nota del 16.06.2008 dell'Ufficio XVII della DGERM del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Linee dì indirizzo sulle procedure amministrative relative al! 'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni"', modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011;
Legge 23.07.2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ed in particolare l'articolo 29 ("Agenzia per la sicurezza nucleare"), comma 20, il quale stabilisce che "Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'JSPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui a/l'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mod/ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente perioda sino alla medesima data.";
Decreto legislativo n. 45/2014 recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce Quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi"; l'art. 6 del suddetto decreto legislativo n. 45/2014 individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN) e, in particolare, il comma 14 del citato art. 6 ove si stabilisce l'emanazione di un regolamento che definisca l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato;
Oltre alle intrinseche caratteristiche di sicurezza dei contenitori, progettati per limitare le conseguenze di eventi incidentali molto gravosi, ma con bassa probabilità di accadimento, le norme tecniche impongono una serie di atti autorizzativi che tendono a realizzare nel complesso elevati standard di sicurezza per le spedizioni:
- L’autorizzazione del vettore (rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dei Trasporti, sentiti il Ministero dell’Interno e l’ISPRA)
- L’attestato di sicurezza rilasciato dall’ ISPRA per trasporti al di sopra di determinate soglie (definisce in termini prescrittivi i provvedimenti da adottare per un’adeguata prevenzione di possibili incidenti)
- Il Certificato di sicurezza (trasporto stradale), Nulla Osta Tecnico di sicurezza (trasporto ferroviario) rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per le spedizioni riguardanti materiali fissili, combustibile esaurito e sorgenti radioattive di alta attività, l’attestato di sicurezza è rilasciato sulla base di un Rapporto di Sicurezza predisposto dal vettore ed a valle di valutazioni tecniche riguardanti il complesso degli aspetti di sicurezza del trasporto, quali:
- la struttura di ammaraggio dei contenitori al mezzo di trasporto, - le valutazioni di dose, - l’itinerario della spedizione, - la corretta etichettatura, categorizzazione e certificazione del contenitore, - l’organizzazione della spedizione (presenza di scorta tecnica equipaggiata con strumentazione radiometrica idonea, presenza di adeguati mezzi antincendio), etc
Al fine di garantire la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione le attività di trasporto, al pari delle altre attività che comportano l’uso di radiazioni ionizzanti, sono regolamentate da quanto previsto dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il quale recepisce tutte le Direttive comunitarie emanate in materia.
La pianificazione per le emergenze nucleari e radiologiche è normata a livello nazionale dalle disposizioni di cui al Capo X del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e, specificamente, per le attività di trasporto, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.02.2006, emesso in attuazione dell’art.125 del succitato decreto legislativo. “Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell’art.125 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni “
In particolare il DPCM prevede che specifiche pianificazioni d’emergenza debbono in generale essere predisposte dai prefetti delle province interessate dai trasporti di materie radioattive e fissili, avvalendosi del supporto di un Comitato Misto allo scopo istituito. Il piano viene predisposto d’intesa con la Regione o provincia autonoma interessata. Nel caso di più province il piano è predisposto per ciascuna provincia, previa intesa dei Prefetti.
Trasporto merci periolose radioattive ADR
L'ADR è un accordo internazionale che riguarda unicamente il trasporto stradale a carattere nazionale ed internazionale delle merci pericolose (elencate sull’Orange Book conservato all’ONU) e viene rinnovato ogni due anni (quelli dispari). Ogni Stato partecipante (tra cui l’Italia) recepisce e attua con apposito Decreto Ministeriale, il regolamento ADR. Il codice della strada ne stabilisce poi le sanzioni alle violazioni. Le eventuali sanzioni sono molto pesanti e colpiscono quasi esclusivamente il trasportatore (ammenda, decurtazione punti dalla patente, ritiro della patente e della carta di circolazione) ma sono frequenti i ricorsi e querele civili a carico dello speditore che risulta corresponsabile della violazione
Nel caso del materiale radioattivo, non esistono esenzioni totali legate alla quantità da inviare al trasporto o alla tipologia di sostanza. Le uniche esenzioni dichiarate (per le quali non si applica l’ADR) sono le seguenti:
- Materie radioattive che sono parti integranti dei mezzi di trasporto - Materie radioattive movimentate all’interno di stabilimenti (non su suolo pubblico) - Materie radioattive impiantate in persone o animali per diagnosi o terapia - Materie radioattive presenti in prodotti di consumo con approvazione dell’autorità competente per la vendita finale - Materie e minerali presenti in natura contenenti materie radioattive con attività specifica superiore a 10 volte …… - Oggetti solidi non radioattivi per i quali le quantità di materiali radioattivi presenti su una qualunque superficie non superano il limite indicato nella definizione di "contaminazione"
Ogni qual volta si spedisce una sostanza ovvero un apparecchio che contiene materiale radioattivo, per qualsiasi quantità (attività) è indispensabile osservare tutte le disposizioni dell'ADR. Chiaramente le macchine radiogene in quanto tali non sono soggette alle normative in questione. Per materiale radioattivo, si intende qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l’attività specifica e l’attività totale della spedizione superano i valori specificati. Al di sopra dei valori che si riscontano in una tabella ADR, i dettati del regolamento ADR si applicano sempre e comunque.
Il presupposto di base è che si è a conoscenza della natura (radionuclide/i) e delle quantità (attività) delle merci pericolose (materiale radioattivo) da inviare al trasporto. La prima fase richiede una classificazione della merce ossia l’attribuzione di una classe di pericolosità tra le 9 classi esistenti: il materiale radioattivo rientra nella classe 7.
Successivamente sarà necessario stabilire la designazione della merce cioè un riconoscimento univoco e quindi l’assegnazione di un “nome” codificato valido per il trasporto. Il nome è anche accompagnato da un numero di 4 cifre e dal prefisso UN. Ad esempio:
UN 2908 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - IMBALLAGGI VUOTI UN 2909 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE o URANIO IMPOVERITO o TORIO NATURALE UN 2910 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - QUANTITA LIMITATE UN 2911 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - STRUMENTI o ARTICOLI UN 2912 - MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITA SPECIFICA (LSA-I) non fissili o fissili esenti UN 2913 - MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II) non fissili o fissili esenti UN 2915 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, non in forma speciale, non fissili o fissili esenti UN 2916 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), non fissili o fissili esenti UN 2917 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), non fissili o fissili esenti UN 2919 - MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, non fissili o fissili esenti [...]
Regolamentazione IAEA per il Trasporto in Sicurezza del Materiale Radioattivo
Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” Ed. 2018.
La Regolamentazione IAEA contiene le disposizioni e stabilisce i requisiti per garantire il trasporto in sicurezza delle materie radioattive. Essa rappresenta il testo di riferimento, per le materie radioattive, di tutti i regolamenti internazionali (ADR, RID, ADN, IMDG Code e ICAO TI) che governano il trasporto delle merci pericolose per le diverse modalità di trasporto (terrestre, marittimo ed aereo). Questa Regolamentazione è introdotta, nel sistema legislativo nazionale, attraverso differenti provvedimenti normativi specifici per ogni modalità di trasporto. Scopo della pubblicazione è quello di offrire uno strumento agile e di immediata consultazione sia per gli operatori del settore che per le pubbliche amministrazioni coinvolte nel trasporto di materie radioattive.
Linee dì indirizzo procedure amministrative autorizzazione al trasporto di materie radioattive
Nota MISE del 16.06.2008 modificate con determina dirigenziale MIT del 12.10.2011
Linee dì indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni"', modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011.
Art. 1 Campo di applicazione
Le presenti linee di indirizzo riguardano la procedura di:
- autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per qualunque modalità di trasporto (stradale, ferroviaria, aerea, marittima e vie navigabili interne); - autorizzazione per singolo trasporto di materie radioattive e di materie fissili speciali ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. Le condizioni per l’applicazione dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 sono quelle indicate nell’allegato I al decreto legislativo n. 230/1995. In caso di trasporto per via aerea, marittima, o per vie navigabili interne l’autorizzazione comprende anche le attività relative all’imbarco, allo sbarco ed al transito di materie radioattive e fissili speciali.
Art. 2 Regime di autorizzazione
2.1 Generalità
2.1.1 Il trasporto di materie radioattive e fissili speciali sul territorio nazionale è subordinato al rilascio del decreto di autorizzazione al trasporto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le modalità stradale, ferroviaria e vie navigabili interne, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per la modalità marittima, e con l’ENAC per la modalità aerea, sentiti l’ISPRA ed il Ministero dell'Interno.
2.1.2 Nel decreto di autorizzazione al trasporto, di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 230/1995, possono essere stabilite dall’ISPRA particolari prescrizioni.
2.2 Norme di riferimento
Al trasporto delle materie radioattive e fissili speciali si applicano le norme che regolano questa attività nel campo dell’uso pacifico dell’energia nucleare, legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dell’esercizio di pratica come stabilito all’articolo 1 del decreto legislativo n. 230/1995, nonché la circolare 26 maggio 1997 n. 244/F del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre alle norme sopra citate, che stabiliscono il regime autorizzativo e le disposizioni di radioprotezione, al trasporto di materie radioattive e fissili speciali si applicano:
- le disposizioni nazionali che recepiscono le direttive dell’Unione Europea, gli accordi o convenzioni internazionali relativi al trasporto di merci pericolose ADR, RID, ICAO TI, IMDG Code e ADN in relazione alle diverse modalità di trasporto di materie della classe 7 (materie radioattive); - le disposizioni emanate da altre amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno) che regolamentano alcuni aspetti del trasporto di materie radioattive e fissili speciali; - il codice della strada. di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della Strada). [...]
Compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili
Decreto Ministeriale del 18/10/2005
Criteri applicativi, modalita', termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle societa' operatrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche e integrazioni. (GU n. 298 del 23-12-2005)
Tutte le attività di tipo industriale, medico di ricerca o legate alla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nelle quali è previsto l'impiego di materie radioattive o fissili, impongono necessariamente il trasporto dai luoghi di produzione di tali materie a quelli di utilizzazione e da questi ultimi verso i luoghi di trattamento e/o deposito dei rifiuti radioattivi.La legislazione italiana stabilisce che il trasporto di materie radioattive e fissili speciali debba essere effettuato, salvo particolari esenzioni, da parte di vettori autorizzati (art. 5 Legge 31.12.1962, n. 1860 come modificato dal D.P.R. 30.12.1965, n. 1704).L’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 230/95 stabilisce l’obbligo, per ogni vettore autorizzato al trasporto di materie radioattive, di inviare all’ISPRA un riepilogo dei trasporti effettuati con l’indicazione delle materie trasportate.Il Decreto Ministeriale del 18/10/2005 del Ministero delle attività produttive, pubblicato sulla GU. n° 252 del 28/10/2005 ed emesso in attuazione dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 230/95, stabilisce i criteri applicativi e le modalità del riepilogo contenente i dati sui trasporti effettuati. L’art. 2 del sopra citato Decreto Ministeriale prevede inoltre che l’ISPRA renda disponibili sul proprio sito internet apposite linee guida per la preparazione e l’invio dei dati. Altre info
[...] Riepilogo step autorizzazione vettore trasporto materie radioattive
1. Presentazione azienda Istanza al MiSE di l'autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive di cui ai numeri ONU 2908, 2910, 2911 e 2915 (ecc)
2. Rchiesta del MISE pareri:
- Pareri di ISPRA - parere di MIT - Ministero dell'Interno (VVF)
3. Rilascio del Decreto autorizzativo
Trasporti materie radioattive - Annuario dati ambieantali ISPRA 2018L'Indice di Trasporto (IT) esprime la misura del livello delle radiazioni alla distanza di un metro dall'imballaggio contenente la materia radioattiva ed è un numero attribuito al collo in condizioni normali di trasporto e cioè in assenza di eventi incidentali. La misura dell'indice di trasporto viene effettuata durante le operazioni di confezionamento della materia radioattiva e il numero viene stampigliato sull'etichetta che viene affissa sul collo.Il rischio derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti associato al trasporto delle materie radioattive si manifesta anche in condizioni normali di trasporto e cioè in assenza di eventi incidentali. L'Indice di Trasporto (IT) esprime la misura del livello delle radiazioni alla distanza di un metro dall'imballaggio contenente la materia radioattiva. Esso svolge numerose funzioni che includono la base numerica per stabilire la giusta distanza di segregazione al fine di limitare l'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori addetti e, più in generale, della popolazione nel corso del trasporto e nell'immagazzinamento in transito delle materie radioattive. L'Indice di Trasporto (IT) è un numero legato direttamente all'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e della popolazione presente nelle immediate vicinanze dei mezzi di trasporto. La conoscenza dei dati relativi all'Indice di Trasporto consente la valutazione dei sistemi di sicurezza e protezione sanitaria adottati dai vettori autorizzati, allo scopo di limitare le dosi da esposizione alle radiazioni ionizzanti. La conoscenza di altri dati sul trasporto di materie radioattive permette, inoltre, di effettuare una stima delle dosi ricevute dalla popolazione e dagli operatori del trasporto, come richiesto dalla Regolamentazione IAEA per il trasporto in sicurezza del materiale radioattivo (SSR-6 edizione 2012 - par. 308).Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose (10G0049)" fissa per l'Indice di Trasporto un valore massimo che, per un collo nelle condizioni di trasporto non esclusivo, è pari a 10. Tale valore corrisponde a un rateo di dose di 0,1 mSv/h a un metro di distanza dalla superficie esterna del collo. La sicurezza e la protezione sanitaria devono essere ottimizzate in modo tale che il livello delle dosi individuali, il numero delle persone esposte e la probabilità di incorrere nell'esposizione siano mantenute basse per quanto ragionevolmente ottenibile.
Unità di misura dell'indicatore: Millisievert per ora per 100 (mSV/h*100)
Descrizione della metodologia di elaborazione: I.T. = livello di radiazione a 1 metro dalla superificie del collo espresso in mSv/h x 10
Dati ISPRA 2017
Tabella 1: Numero di colli/tratte nelle regioni e province, e Indice di Trasporto (2017) Tabella 2: Numero di colli/tratte per impiego e Indice di Trasporto (2017) Figura 1: Carta tematica della somma degli Indici di Trasporto per provincia (2017) Figura 2: Distribuzione dei colli trasportati in Italia in base alla tipologia (2017) Figura 3: Andamento della somma degli Indici di Trasporto in funzione dell'impiego (2017) Figura 4: Andamento della somma degli Indici di Trasporto totale (2017) Figura 5: Andamento della somma degli Indici di Trasporto per i 5 radionuclidi che più contribuiscono al totale (2017) Figura 6: Andamento percentuale della somma degli Indici di Trasporto per i 5 radionuclidi che più contribuiscono alla somma totale (2017)
... segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019 ©Copia autorizzata Abbonati
Info e download
Collegati Legge 31 dicembre 1962 n. 1860 D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2018 Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 Linee indirizzo autorizzazione trasporto radioattivi D.P.C.M. 10 febbraio 2006 Decreto 18 Ottobre 2005 Safety Guides on Radiation Protection IAEA 2018 ADR 2019: Tutti i file ed emendamenti Deposito nazionale rifiuti radioattivi
|