Il rischio esposizione occupazionale al benzene: Info e Documenti / Rev. 2.0 Ottobre 2024
Appunti Sicurezza lavoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsletter n. 98207 del 22 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rischio esposizione occupazionale benzene Info/Documenti 10.2024 ID 6148 | Rev. 2.0 del 04.10.2024 / Documento completo allegato La Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022), recepita con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 GU n. 226 del 04.09.2024, ha portato il VLEP sul benzene da 3,25 mg/m3 o 1 ppm (attuale) a 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm. Cos'è il benzene Il benzene (C6H6) è un composto organico volatile (COV) capostipite del gruppo degli idrocarburi aromatici. È un liquido incolore, facilmente infiammabile, dal caratteristico odore aromatico che a temperatura ambiente volatilizza facilmente. È impiegato per la produzione di composti chimici di base utilizzati a loro volta per la produzione di policarbonati, resine epossidiche e nylon ed è un costituente in tracce della frazione aromatica della benzina impiegata, in sostituzione dei composti del piombo, come antidetonante nella “benzina verde”. La composizione delle benzine, associata al numero di veicoli circolanti, rende il traffico la principale sorgente dell’inquinamento da benzene. Infatti circa il 90% delle emissioni vengono attribuite alle produzioni legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei carburanti e traffico veicolare, che incide per circa l’80% sul totale. Negli ambienti indoor il benzene può essere emesso dal fumo di sigaretta e da vari prodotti eventualmente contaminati (es. colle, adesivi, solventi, vernici). Importanti concentrazioni di benzene sono riscontrabili in particolare nei periodi immediatamente successivi alla posa dei vari materiali. Un'errata collocazione delle prese d'aria in prossimità di aree ad elevato inquinamento (es. vie ad alto traffico, parcheggio sotterraneo, autofficina) può determinare una importante penetrazione di benzene dall'esterno. Nelle abitazioni senza fumatori sono generalmente rilevati livelli inferiori a 0,01 mg/m3, mentre in quelle con fumatori sono presenti livelli generalmente superiori (0,01-0,02 mg/m3). Attenzione Il benzene è un inquinante ubiquitario, in quanto già presente nell'aria ed eventualmente presente nell'attività lavorativa. I lavoratori per i quali si riscontra il "rischio esposizione benzene lavoro", potrebbero in effetti essere sospetti esposti anche a rischio benzene nell'aria/altro (ambientale). Classificazione IARC Il benzene è una sostanza cancerogena, classificato dallo IARC nel gruppo 1, cioè tra le sostanze per le quali esiste un’evidenza accertata di induzione di tumori nell’uomo. H350 Carc. 1A Effetti sulla salute occupazionale e indor Il benzene viene facilmente assorbito dopo l'inalazione e il contatto con la pelle.
Normativa occupazionale e ambientale Il valore di esposizione occupazione al benzene è riportato D Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato XLIII). Per l’aria atmosferica esterna esiste come riferimento normativo il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, che fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono. Valori limite e di consenso EU/Altri Valore limite (TLV-TWA) D Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato XLIII): 3250 μg/m3 o 1 ppm Direttiva 2004/37/CE (6a Direttiva particolare). Misure transitorie La Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022) (recepita con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 (GU n. 226 del 04.09.2024), rivede i VLEP sul benzene da 3,25 mg/m3 o 1 ppm a 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm. Introduce, anche, un transitorio di 4 anni su tale valore pari a VLEP 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024 (esaurito) e 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026. (considerando 23): (23) Per quanto riguarda il benzene, potrebbe essere difficile rispettare un valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m3) in alcuni settori nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
(*) Direttiva (UE) 2022/431 - (recepita con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135) (1) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio). Valore limite TLV-TWA ACGIH: 1600 μg/m3 (Vedi) *Rischio tollerabile Concentrazione di una sostanza che determina un rischio di 4:1000 (4 casi aggiuntivi di tumore ogni 1000 esposti) per esposizioni 8 ore/die per 40 anni di vita lavorativa. Il rischio, stimato sulla base di dati sull'uomo e/o sull'animale da esperimento, corrisponde al rischio di tumore polmonare di un soggetto non fumatore, non esposto a sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro. I lavoratori non dovrebbero essere esposti per nulla a concentrazioni superiori al valore di rischio tollerabile Rischio Tollerabile = Soglia di pericolo **Rischio accettabile Concentrazione di una sostanza che determina un rischio pari a 4:10000 (4 casi aggiuntivi di tumore ogni 10000 esposti) fino al 2013 (periodo di transizione necessario poichè in molti casi un'ulteriore riduzione non appariva possibile); dal 2018 sarà ridotto a 4:100000. Corrisponde al rischio generico di insorgenza di neoplasia per esposizioni al di fuori dell'ambiente di lavoro (“rischio ambientale residuo generico”). Rischio Accettabile = Soglia di attenzione (‘preoccupazione’) US OSHA (PEL): 1 ppm TWA 5 ppm STEL (vedi) UE Risk Assessment Report Benzene Exposure Benzene 2008 A. Lavoratori con esposizione occupazionale primaria A seguire un elenco di range di valori di Livelli di esposizione occupazionale a benzene per alcune attività e mansioni lavorative (fonte dati IT studi: Carrieri et, Fracasso et, Lovreglio et, De Palma et, Campo et, Violante et): Livelli di esposizione occupazionale a benzene nell’industria petrolchimica: Livelli di esposizione occupazionale a benzene nelle attività di distribuzione dei carburanti: Livelli di esposizione occupazionale a benzene nell'industria petrolchimica: Altri: B. Lavoratori con esposizione occupazionale secondaria Lavoratori che svolgono la loro mansione in ambienti di vita con concentrazioni di benzene relativamente alte (es. aree urbane ad alta densità di traffico) Il monitoraggio biologico rappresenta uno strumento indispensabile per la valutazione dell’effettiva esposizione individuale e di gruppo a benzene, complementare ma non alternativo al monitoraggio ambientale. Misure generali per ridurre l’esposizione - Non utilizzare materiali contenenti benzene. Titolo IX 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. 4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione o si constati che un valore limite biologico è stato superato (2), il medico competente ne informa il datore di lavoro. 5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236; 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche (1). Note Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie 1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente o sostanza. (1) Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c). 3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell’articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso. (2) 5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL. (2) 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. (2) 7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, (3) oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7: a) trasmette copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL (4) ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155 (decreto 12 luglio 2007, n. 155), ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente. 10. L’INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li rende disponibili alle regioni. (5) Note Certifico Srl - IT Rev. 2.0 2024 Matrice revisioni
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