Barrato rosa (DTT 306): Tutti i casi / Update Rev. 3.0 Luglio 2024
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23 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Barrato rosa (DTT 306) ID 8869 | Update Rev. 3.0 del 03.07.2024 / Documento completo in allegato Rev. 3.0 2024 - Direttiva 8/2024/DGTNE il rilascio del certificato di approvazione ADR deve avvenire per via amministrativa (ovverosia senza visita e prova) a condizione che la richiesta avvenga contestualmente all'immatricolazione del veicolo, dietro pagamento della prescritta tariffa: - a) veicolo completo, omologato conformemente alle norme ADR (informazione desumibile dal COC) che non ha subito alcuna modifica successiva; - b) veicolo completato, per il quale è stato rilasciato un certificato di approvazione ex art. 76 del C.d.S., dal quale risulti esplicitamente la conformità alle norme ADR, che non ha subito ulteriori modifiche successive. Il “certificato di approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose” (o certificato d’agrément), DTT 306 comunemente detto “barrato rosa” è previsto dal cap. 9.1.3 dell'ADR. Excursus - Documento completo allegato In rosso novità ADR 2023 ADR
... 9.1.2 Approvazione dei veicoli dei tipi EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU NOTA: Nessun tipo di certificato di approvazione sarà richiesto per i veicoli diversi dai tipi EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU, a parte quelli richiesti dai regolamenti generali di sicurezza normalmente applicabili ai veicoli nei paesi di origine. 9.1.2.1. Generalità I veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU devono soddisfare le pertinenti prescrizioni della presente Parte. Ogni veicolo completo o completato deve essere oggetto, da parte dell'autorità competente, di un primo collaudo tecnico secondo le prescrizioni amministrative del presente capitolo, per verificare la conformità con le pertinenti prescrizioni tecniche dei capitoli da 9.2 a 9.8.
L'autorità competente può dispensare dalla prima visita un veicolo trattore per semi-rimorchio omologato per tipo secondo il 9.1.2.2 per il quale il costruttore, il suo rappresentante debitamente accreditato o un ente riconosciuto dall'autorità competente ha rilasciato una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del capitolo 9.2. La conformità dei veicoli deve essere certificata mediante il rilascio di un certificato di approvazione secondo 9.1.3. Qualora i veicoli debbano essere equipaggiati con un sistema di frenatura continuo, il costruttore del veicolo o un suo rappresentante debitamente accreditato deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle pertinenti prescrizioni dell'allegato 5 al Regolamento ONU n. 13. Questa dichiarazione deve essere presentata al primo collaudo tecnico.
9.1.2.2. Prescrizione per i veicoli omologati per tipo A richiesta del costruttore del veicolo o del suo rappresentante debitamente accreditato, i veicoli sottoposti ad approvazione ADR secondo 9.1.2.1, possono essere oggetto di una omologazione del tipo da parte di un'autorità competente. Le pertinenti prescrizioni tecniche del capitolo 9.2, devono considerarsi rispettate se un certificato di omologazione del tipo è stato rilasciato da un'autorità competente in conformità con il Regolamento ONU n. 105 con riserva che le prescrizioni tecniche del suddetto Regolamento corrispondano a quelle del Capitolo 9.2 della presente parte e che nessuna modifica del veicolo alteri la sua validità.
Nel caso di MEMU, il marchio di omologazione del tipo apposto conformemente al Regolamento ONU n. 105 può identificare il veicolo come MEMU o EX/III. Le MEMU devono essere identificate come tali solamente nel certificato d'approvazione rilasciato in conformità al 9.1.3 Questa omologazione del tipo, rilasciata da una Parte contraente, deve essere accettata dalle altre Parti contraenti come garanzia della conformità del veicolo quando lo stesso è sottoposto individualmente al collaudo per l'approvazione ADR.
Al momento del collaudo per l'approvazione ADR di un veicolo completo, la conformità con le prescrizioni applicabili del capitolo 9.2 deve essere verificata solo per le parti aggiunte al veicolo incompleto omologato per tipo o modificate in rapporto a queste.
9.1.2.3. Visita tecnica annuale
I veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU devono essere sottoposti nel loro paese d'immatricolazione ad una visita tecnica annuale per verificare che essi rispondano alle prescrizioni applicabili della presente parte e alle prescrizioni generali di sicurezza (freni, illuminazione, ecc.) secondo la regolamentazione del loro paese d'origine. La conformità del veicolo deve essere certificata sia mediante l'estensione della validità del certificato di approvazione, che mediante il rilascio di un nuovo certificato di approvazione secondo 9.1.3.
9.1.3 Certificato di approvazione Un certificato di approvazione rilasciato dall'autorità competente di una Parte contraente per un veicolo immatricolato sul territorio di quella Parte contraente deve essere accettato durante la sua validità dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. 9.1.3.3.
Il certificato di approvazione deve presentarsi secondo il modello esposto alla 9.1.3.5. Le sue dimensioni sono del formato A4 (210 mm x 297 mm). Possono essere utilizzati il fronte ed il retro. Il colore deve essere bianco con una diagonale rosa.
Deve essere redatto nella lingua, o in una delle lingue, del paese che lo rilascia. Se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, il titolo del certificato di approvazione così come tutte le osservazioni che figurano sotto il punto 11 devono essere inoltre redatte in inglese, francese o tedesco. Il certificato di approvazione di un veicolo EX/III FL o EX/III destinato al trasporto delle materie esplosive in cisterna, conforme alle prescrizioni del 9.7.9, deve recare la seguente dicitura al punto 11: "Veicolo conforme al 9.7.9 dell'ADR per il trasporto di materie esplosive in cisterna".
9.1.3.4.
La validità di un certificato di approvazione scade al più tardi un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità seguente sarà, tuttavia, correlato alla data dell'ultima scadenza nominale, se la visita tecnica è effettuata nel mese che precede o che segue questa data.
Tuttavia, nel caso di cisterne sottoposte all'obbligo di controlli periodici, queste prescrizioni non hanno lo scopo di imporre le ispezioni prove di tenuta, le prove di pressione idraulica o l'ispezione interna dellecisterne ad intervalli più ravvicinati di quelli che sono previsti ai capitoli 6.8 e 6.9, 6.10 e 6.13. 9.1.3.5.
Modello di certificato d'approvazione per i veicoli che trasportano alcune materie pericolose
Il certificato d’approvazione è necessario per i veicoli completi o completati (autocarri, trattori stradali, rimorchi o semirimorchi) impiegati nel trasporto di merci pericolose classificate ADR con carrozzerie: scarrabili, casse mobili, cisterne classificate FL, AT e carrozzerie furgonate classificate EX/II e EX/III. ADR 9.1.1.2. Definizioni "Veicolo completato": ogni veicolo che è il risultato di più interventi successivi (per esempio telaio o autotelaio provvisto di carrozzeria);
______ V.Tipi di veicoli approvati FL, AT, EX/II, EX/III: 1. Trattori stradali Il Barrato Rosa (certificato di approvazione) per trasporti internazionali è obbligatorio dal 01/01/2008 per i veicoli classificati FL, AT, EX/II e EX/III, come previsto dal DM 19/09/2005 art.3. DM 19/09/2005 1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e' possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneita' alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo il comma 2, quindi, per i veicoli cisterna, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/2005, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”. DM 24/11/06 Il Certificato vale un anno a partire dalla data del primo rilascio e/o dal rinnovo annuale. Casi Obbligo del Barrato rosa per i veicoli indicati in V immatricolati dopo l’ 1/01/1997 (entrata in vigore ADR trasporti nazionali) 2. Veicoli già in circolazione all'1/01/1997 Per quanto attiene i veicoli già in circolazione alla suddetta data dell’ 1/01/1997, si possono distinguere una serie di casi tipici: 2a) il veicolo è conforme alle disposizioni ADR in vigore al momento della sua immatricolazione ovvero: - risulta dalla c.c. la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL Obbligo rilascio del Barrato rosa - non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX, ma l’immatricolazione è antecedente al 1-6-1993 Obbligo rilascio del Barrato rosa che dovrà contenere, nelle osservazioni, una frase del seguente tenore: “il presente certificato, da rinnovarsi annualmente, non può avere validità oltre il 31/12/2009 secondo quanto specificato alle note “b,d,c,g” sottosezione 9.2.1 ADR” (Vedi Nota - risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX Non è possibile il rilascio del Barrato rosa - non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX, ma l’immatricolazione è compresa tra il 1-6-1993 e il 1/1/1997 Non è possibile il rilascio del Barrato rosa 2e) il veicolo è completamente difforme dalle disposizioni ADR nel senso che - non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX Non è possibile il rilascio del Barrato rosa Nota: 3. Quando non è possibile il rilascio del Barrato rosa Nei casi in cui non è possibile il rilascio del Barrato rosa 2c) 2d) ed 2e), il veicolo deve circolare con il libretto di circolazione + MC 813 oppure MC 452 in ordine con i controlli; quanto sopra in applicazione al comma 2 dell’art. 3 del DM 19/09/2005 che a sua volta si riferisce (allo stato attuale) alla circolare 572 MOT2E del 27/2/2005. DM 19/09/2005 1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e' possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneita' alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo il comma 2, quindi, per i veicoli cisterna, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/2005, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”. Le su citate disposizioni DTT attualmente in vigore sono quelle della circolare 572, ovvero “b) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose non in base alla normativa ADR.: I veicoli cisterna di cui al punto b), sono corredati dal libretto MC 813 a dal libretto modello MC 452 e non anche dal modello DTT 306, fatti salvi gli altri documenti previsti dalla norma”. Circolare 572 Circolazione veicoli non conformi ADR Inoltre i veicoli che si trovano nelle condizioni 2c) ed 2e) ovvero i veicoli la cui cisterna non è conforme alla norma ADR in vigore al momento della costruzione e non risponde quindi alle disposizioni transitorie del capitolo 1.6, possono continuare a circolare su territorio nazionale fino al 25° anno di anzianità, in applicazione alla circ. 96/92 e 80/93 del Ministero dei Trasporti. La verifica che queste cisterne siano conformi alla normativa ADR vigente all’epoca della costruzione può essere effettuata in qualsiasi momento a cura di: - per la sola casse 2 (gas): organismo notificato T-PED
Circolazione restante in relazione all'immatricolazione dei veicoli cisterna classe 2 e 3 Barrato rosa a bordo veicolo Certifico Srl - IT Rev. 3.0 2024
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