Direttiva 2009/148/CE / Direttiva amianto lavoro Consolidato 2023
Appunti Sicurezza lavoro | ||
24 Novembre 2024 | ||
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Direttiva 2009/148/CE / Direttiva amianto lavoro Consolidato 2023 ID 20868 | 30.11.2023 / Ed. 1.0 Novembre 2023 Direttiva 2009/148/CE - Consolidato Il testo consolidato della Direttiva 2009/148/CE tiene conto delle modifiche, ad ultimo, operate dalla Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (in GU L 2023/266 del 30.11.2023), in vigore dal 21 dicembre prossimo 2023. Disponibile il testo della Direttiva 2009/148/CE Consolidato 2023 in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Sicurezza su lavoro Direttiva 2009/148/CE GU L330/228 del 16.12.2009 Testo navigabile con indice dell'articolato e degli allegati linkato. Ed. 1.0 del 30 Novembre 2023 - Testo consolidato della Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (in GU L330/228 del 16.12.2009), contenente le modifiche disposte dalla/dal: 1. Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 2023/266 del 30.11.2023). Entrata in vigore: 20.12.2023. Attuazione direttiva: 21.12.2025 La Direttiva (UE) 2023/2668 stabilisce che fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore, mentre dopo il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a: 2. Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198/241 25.7.2019). Download Indice Ed. 1.0 2023 La Direttiva 2009/148/CE ha lo scopo di proteggere i lavoratori dai rischi per la salute causati dall’esposizione all’amianto sul lavoro. Essa stabilisce i limiti di esposizione e i requisiti specifici riguardo alle prassi di lavoro sicure, in particolare rispetto a: - la demolizione, la riparazione, la manutenzione e la rimozione dell’amianto; L’amianto è un minerale presente in natura le cui fibre possono essere separate in fili sottili e durevoli. È stato ampiamente impiegato in diverse industrie perché le sue fibre sono ottimi isolanti (resistenti al calore, al fuoco e agli agenti chimici, non conducono elettricità). Tuttavia, è una sostanza particolarmente pericolosa (classificata come categoria 1A tra le sostanze cancerogene nel regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l’imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche). Se i prodotti contenenti amianto vengono alterati possono essere inalate piccole fibre di amianto, che potrebbero causare, nel tempo, malattie come l’asbestosi* il mesotelioma*, e altri tipi di cancro. Divieti Le attività vietate sono quelle che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante: - l’estrazione di amianto; L’unica eccezione a tale divieto è il trattamento e la messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto. In tutta l’UE, è in vigore un divieto generale relativo all’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché alle attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità che contengono amianto. Rimozione e demolizione Sono permessi il trattamento e la messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto, e dalla demolizione dove l’amianto viene rimosso nell’ambito di un’operazione pianificata prima di intraprendere i lavori di demolizione. L’esposizione deve essere ridotta al minimo, tramite le seguenti misure: - il numero di lavoratori coinvolti nelle attività deve essere limitato; Valutazione dei rischi In caso di probabile rischio di esposizione alla polvere di amianto, tale rischio deve essere valutato per determinare la natura e il grado di esposizione, sulla base di un campionamento rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore. I datori di lavoro devono presentare una notifica all’autorità competente del paese dell’UE interessato prima dell’inizio dei lavori, contenente: - l’ubicazione del cantiere e il numero di lavoratori interessati; Valore limite di esposizione Nonostante sia vietato nell'UE da quasi vent'anni, l'amianto costituisce ancora una minaccia per la salute dei lavoratori a causa della sua presenza negli edifici più vecchi. La Direttiva (UE) 2023/2668 riduce inizialmente il valore limite massimo di esposizione a 0,01 fibre di amianto per cm³ (dal 21 dicembre 2025 al fino al 20 dicembre 2029), il che è dieci volte inferiore al precedente limite di 0,1 f/cm³. Dopo un periodo transitorio massimo di sei anni (21 dicembre 2029), gli Stati membri saranno tenuti ad attuare un nuovo metodo per misurare i livelli di amianto, la microscopia elettronica (EM), che è più sensibile della microscopia a contrasto di fase (PCM) attualmente utilizzata e che consente di misurare le fibre di amianto sottili. Dopo aver introdotto la microscopia elettronica, gli Stati membri disporranno di due opzioni: - misurare le fibre di amianto sottili, nel qual caso il valore limite massimo di esposizione rimarrà a 0,01 f/cm³ (considerate fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri) Formazione Allegato I bis Requisiti minimi in materia di formazione I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione obbligatoria, che comprende almeno i requisiti minimi seguenti: 1) la formazione è impartita all’inizio del rapporto di lavoro e ogniqualvolta sono individuate ulteriori esigenze di formazione; La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della professione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione. 6) I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del punto 5), una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi, conformemente alla presente direttiva. Monitoraggio sanitario e sorveglianza La salute di ogni lavoratore deve essere valutata prima dell’esposizione e deve essere creata una cartella clinica individuale da aggiornare con ulteriori valutazioni almeno ogni tre anni. Formato: pdf |
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