Decreto 15 novembre 2023 | Agg. elenco malattie professionali
ID 21144 | 13.01.2024
Decreto 15 novembre 2023 Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali.
(GU n.10 del 13.01.2024)
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Art. 1. Elenco delle malattie professionali
1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l’aggiornamento dell’elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
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D.P.R 1124/1965
Art. 139
E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1)
Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila.(1)(2)
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Aggiornamenti Art. 139
(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".
(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260".
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La denuncia/segnalazione è trasmessa, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro e alle Aziende sanitarie locali, anche all’Inail ai fini dell’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 38/2000.
L’elenco è stato predisposto dalla Commissione scientifica, istituita ai sensi del predetto articolo 10, cui compete anche l'elaborazione e la revisione periodica delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del Testo Unico assicurazione obbligatoria D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
D.P.R 1124/1965
Art. 3.
L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta puo' essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.(3) Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Aggiornamento Art. 3
(3) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro"
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D.P.R 1124/1965
Art. 211.
L'assicurazione comprende, altresi' le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208.(4)
Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Aggiornamento Art. 211
(4)La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 211, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
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Collegati
Malattie professionali: quadro normativo e procedure
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
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Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38
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