Impianti termici a combustibile gassoso esistenti Adeguamento: Diagrammi e Note
ID 9755 | 22 Dicembre 2019
Diagramma e note nel Documento completo allegato, si schematizza con il Diagramma allegato le disposizioni per gli impianti termici a combustibile gassoso esistenti alla data dell'8 Novembre 2019 (emanazione Decreto 8 novembre 2019).
1. Note
Il nuovo Decreto 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2019), che sostituisce il D.M. 12 aprile 1996 ed entrato in vigore il 21 Dicembre 2019, prevede all'Art. 5. le Disposizioni per gli impianti esistenti.
Le soglie e relative norme da applicare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi:
Fig. 1. Soglie Portata termica e relative norme per la progettazione di impianti termici a combustibili gassosi ______
Decreto 8 novembre 2019 ... Art. 5. Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica(*) superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti. ______
(*) Portata termica (Q) [kW]: quantità di energia termica transitata nell'unità di tempo, corrispondente al prodotto delle portate (in volume od in massa) per il potere calorifico, considerando il potere calorifico inferiore o - eventualmente per casi particolari - il potere calorifico superiore. Unità di misura kW.
In particolare, sono da conformare alle nuove disposizioni del Decreto 8 novembre 2019, esistenti alla data dell’8 Novembre 2019, gli impianti termici a combustibile gassoso nei casi (non esaustivi):
A. Il passaggio dell'alimentazione di impianti termici > 35 kW a quella a combustibile gassoso; B. Incrementi portata termica maggiori del 20% degli impianti termici > 116 kW (effettuati una sola volta); C. Incrementi portata termica maggiori del 20% degli impianti termici 35 kW < Pt ≤ 116 kW tale da non comportare con l'incremento l'aumento di portata termica Pt > 116 (effettuati una sola volta); D. Incrementi portata termica inferiori del 20% degli impianti termici 35 kW < Pt ≤ 116 kW da comportare con l'incremento l'aumento di portata termica Pt > 116 kW; E. Successivi (se al primo <20%) aumenti di portata termica
Esempi
|
Impianto termico ad alimentazione a combustibile solido trasformato ad alimentazione combustibile gassoso
|
Adeguamento Decreto 8 novembre 2019
|
Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 80 kW con incremento della portata termica fino a 100 kW (maggiore del 20% - 16 kW)
|
Adeguamento Decreto 8 novembre 2019
|
Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 100 kW con incremento della portata del 20% (20 Kw – Tot. 120 kW), è superata la soglia di 116 kW.
|
Adeguamento Decreto 8 novembre 2019
|
Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 120 kW con incremento della portata del 25% (30 Kw – Tot. 150 kW)
|
Adeguamento Decreto 8 novembre 2019
|
Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 60 kW con incremento della portata del 20% (12 Kw - Tot. 72 kW)
|
No Adeguamento Decreto 8 novembre 2019
|
Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 150 kW con incremento della portata del 15% (12,5 Kw - Tot. 172,5 kW)
|
No Adeguamento Decreto 8 novembre 2019
|
2. Diagramma adeguamento impianti termici a combustibile gassoso esistenti alla data dell’8 Novembre 2019.
(1) D.M. 12 aprile 1996 e norme correlate (2) Successi (se al primo <20%) aumenti di portata termica -> conformità al Decreto 8 novembre 2019
Fig. 2 Diagramma adeguamento impianti termici a combustibile gassoso esistenti data dell’8 Novembre 2019
...segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019 ©Copia autorizzata Abbonati
Info e download
Collegati Decreto 8 novembre 2019 | RTV Centrali termiche a combustibile gassoso RTV Centrali termiche combustibile gassoso | Tavole di lettura
|