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PI Gallerie ferroviarie e stradali: Normativa / Update Maggio 2024
ID 7080 | Rev. 5.0 del 12.05.2024 / Documento completo in allegato
Il quadro di riferimento normativo relativo alla definizione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie stradali, ricomprese nella attività di cui al numero 80 della Tabella dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, risulta prevalentemente definito come segue:
- per le gallerie rientranti nella rete stradale transeuropea dal D.Lgs 05/10/2006, n. 264 (recante attuazione della Direttiva 2004/54/CE) - per le gallerie non rientranti nella rete stradale transeuropea i requisiti sono parzialmente individuati nelle seguenti norme: – Circolare LL.PP. n. 7938/99 “Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose”, – D.M. 05.06.01 “Sicurezza nelle gallerie stradali”, – D.M. 05.11.01 “Norme per la costruzione delle strade”, – D.M. 14.09.05 “Norme di illuminazione delle gallerie stradali” – D.M. 19.04.06 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali “.
Al fine di definire i necessari disposti normativi, il Ministero dell’Interno, è competente per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/06, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è competente per l’emanazione delle norme tecniche stradali sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 285/92 (emanato il D.M. 05.11.01 da aggiornare ogni tre anni / ndr) ...
Il D.P.R. 151/2011 ha aggiunto la nuova attività n. 80 cat. A "Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m" nelle attività soggette a Prevenzione Incendi.
In quanto nuova attività, rispetto a quelle di cui al DM 16/02/82, si sono riformulate le scadenze dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (07 Ottobre 2011).
Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2011 (Art. 11. c. 4), gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.
Altri Decreti hanno ulteriormente prorogato tale scadenza (vedi art. Proroga antincendio nuove attività di cui al D.P.R. 151/2011).
Quindi, per ultimo, le scadenze da rispettare per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del medesimo regolamento (settembre 2011) sono le seguenti:
- se in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità, presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016; - se privi di atti abilitativi, richiesta di esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni al Comando VV.F. entro il 1 novembre 2015 e presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016.
E' questo il caso dell'Attività n. 80:
Gallerie stradali e ferroviarie
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N.
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ATTIVITA'
(DPR 151/2011)
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CATEGORIA
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A
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B
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C
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80
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Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m
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Tutte
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Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
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Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 - nuova
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Viene equiparata, ai soli fini della determinazione degli oneri relativi alle prestazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, all’attività 87 dell’allegato al DM 16/02/82.
Per tale attività sono stati pubblicati dei decreti, il DM 28/10/2005, inerente le gallerie ferroviarie, ed il D.Lgs 05/10/2006, n. 264 per le ferrovie stradali.
Responsabile della sicurezza delle gallerie
Entrambi i Decreti prevedono, in particolare, la designazione da parte del gestore del "Responsabile della sicurezza", in particolare:
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Atto |
Art. |
Designazione |
Gallerie stradali |
D.Lgs 05/10/2006, n. 264 |
Art. 6 |
Responsabile della sicurezza |
Gallerie ferroviarie |
DM 28/10/2005 |
Art. 6 Art. 7 |
Responsabile di galleria Responsabile della sicurezza* |
* Il Responsabile della sicurezza può coincidere con il Responsabile di galleria
Obblighi del Responsabile della sicurezza
Responsabile della sicurezza Gallerie stradali |
D.Lgs 05/10/2006, n. 264
Art. 6 Responsabile della sicurezza
1. Il Gestore designa per ciascuna galleria un Responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Per le gallerie gia' aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, il Gestore effettua la designazione del responsabile della sicurezza e ne comunica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il nominativo corredato da documentato curriculum alla Commissione, che si esprime entro tre mesi dalla data della comunicazione.
2. Il Responsabile della sicurezza deve possedere adeguata e pluriennale esperienza e puo' essere un libero professionista, un membro del personale del gestore della galleria o dei servizi di pronto intervento, opera in piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non soggiace ad alcuna istruzione o indicazione vincolante, da parte del Gestore della galleria o, se lavoratore dipendente, dal datore di lavoro. Il responsabile della sicurezza, previa accettazione da parte della Commissione, puo' esercitare le sue funzioni e assolvere le sue mansioni per piu' gallerie ricadenti nello stesso ambito territoriale. Il Gestore deve designare anche un sostituto del Responsabile della sicurezza, che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione. Il sostituto deve essere in grado di partecipare alle fasi delle emergenze, nei casi di indisponibilita' del Responsabile, con pari livello di competenza e conoscenza dei vari aspetti attinenti alla specifica galleria.
3. Il Responsabile della sicurezza assolve le funzioni e mansioni seguenti:
a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;
b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza;
c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie nuove sia nel caso di modifica di gallerie esistenti;
d) verifica che il personale di esercizio e i servizi di pronto intervento vengano formati e partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari non superiori ad un anno;
e) viene consultato sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie;
f) verifica, attraverso visite periodiche, che siano effettuate la manutenzione e le riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie;
g) partecipa alla valutazione di ogni incidente o evento di rilievo ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.
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Responsabile della sicurezza Gallerie ferroviarie |
DM 28/10/2005
Art. 6. Responsabile di galleria
1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero;
2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni:
a) attua le procedure di cui all’Allegato IV per la messa in servizio della galleria; b) dispone la messa fuori servizio della galleria in caso di emergenza, secondo quanto previsto nell’Allegato IV; c) garantisce il mantenimento di efficienza dell’infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza; d) organizza e garantisce che vengano effettuate le esercitazioni, come previsto dall’Allegato II; e) redige annualmente un rapporto di sintesi sulla sicurezza della galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza e lo trasmette al Gestore dell’Infrastruttura; f) mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di sicurezza di cui all’Allegato IV; g) garantisce, durante lo svolgimento di lavori in presenza di esercizio, il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie.
3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino.
4. In una galleria, il responsabile della galleria redige e trasmette al Gestore un rapporto informativo sugli inconvenienti entro le 48 ore successive.
5. Il responsabile di galleria può esercitare le sue funzioni per più gallerie di una o più tratte ferroviarie.
Art. 7 Responsabile della sicurezza
1. Per ogni galleria il Gestore dell’infrastruttura nomina un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo al Ministero. Il responsabile della sicurezza, puo' coincidere con il responsabile della galleria.
2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un solo responsabile della sicurezza puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie appartenenti ad una o piu' tratte ferroviarie.
3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni:
a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi; b) partecipa alla pianificazione, all’attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del personale interno per l’emergenza esterna ed il soccorso; c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio; d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati e partecipa all’organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari; e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere secondo quanto previsto nell’Allegato IV; f) verifica che siano effettuate la manutenzione, le prove funzionali e le riparazioni della infrastruttura e degli impianti delle gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza; g) partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2. h) mantiene aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria di cui all’Allegato IV. 4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa.
4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa
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Il Documento completo in allegato
Elenco norme Prevenzione Incendi
Gallerie ferroviarie
Data
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Norma
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Argomento
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28/10/2005
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DM 28/10/2005
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Sicurezza nelle gallerie ferroviarie
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24/01/2012
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DL 24/01/12, n° 1
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Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Inerente i termini di adeguamento delle gallerie ferroviarie e stradali. N.d.R.)
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05/06/2012
23/05/2012
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NOTA 05/06/12 n° EM2873
NOTA 23/05/12 n° EM2587
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D.M. 28 ottobre 2005 “Sicurezza delle gallerie ferroviarie” – Indicazioni riguardanti le misure di prevenzione e protezione di competenza del C.N.VV.F.
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22/06/2012
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DL 22/06/12, n° 83
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Misure urgenti per la crescita del Paese (Prevede gli adempimenti amministrativi per le gallerie esistenti e la proroga dei termini per le nuove attività esistenti introdotte dal DPR 151/2011. N.d.R.)
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10/10/2014
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CHIARIMENTO 10/10/14, n° 12015
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D.P.R. 151/11. Attività 80 dell’Allegato I – Gallerie. (Inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie ferroviarie isolate a scartamento ridotto ad uso di personale tecnico. N.d.R.)
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31.12.2020
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Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183
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Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 … 17-bis … sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
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Gallerie stradali
DATA
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NORMA
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ARGOMENTO
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05/10/2006
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D.Lgs 05/10/06, n° 264
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Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
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24/01/2012
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DL 24/01/12, n° 1
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Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Inerente i termini di adeguamento delle gallerie ferroviarie e stradali. N.d.R.)
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22/06/2012
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DL 22/06/12, n° 83
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Misure urgenti per la crescita del Paese (Prevede gli adempimenti amministrativi per le gallerie esistenti e la proroga dei termini per le nuove attività esistenti introdotte dal DPR 151/2011. N.d.R.)
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20/04/2012
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Chiarimento 20/04/12, n° 5832
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D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti. (Inerente 1) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante;
2) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie stradali di servizio. N.d.R.)
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29/01/2013
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Circolare 29/01/2013, n° 1
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Circolare Esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11. (Riporta la tempistica degli adempimenti amministrativi per l’adeguamento delle gallerie stradali transeuropee e non. N.d.R.)
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12/04/2016
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Circolare 12/04/13, n° DCPREV 2
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Circolare esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali che ricadono nell’ambito di applicazione del d.lgs. 264/2006 , degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11. (Riporta la tempistica degli adempimenti amministrativi per l’adeguamento delle gallerie stradali transeuropee ed il coordinamento con la Commissione permanente prevista dall'art. 4 del D.Lgs n. 264/2006. N.d.R.)
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31/10/2019
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Circolare 31/10/2019 n. 16510
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Circolare DCPREV n. 16510 del 31/10/2019 recante indirizzi applicativi per gli adempimenti procedurali e tecnici da osservare per le gallerie stradali più lunghe di 500 mt.
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06/04/2021
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Nota CSLLPP prot. n. 0003499 del 06 aprile 2021
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D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all’ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.
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08/04/2021
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Nota VVF prot. n. 0005144 del 08.04.2021
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D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all’ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.
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26/07/2023
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Circolare ANSFISA prot. n. 44844 del 26.07.2023
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Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica in galleria.
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02/08/2023 |
Circolare Min. Interno n. 11784 del 02.08.2023 |
Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica in galleria.
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[...]
Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie
Decreto 1° agosto 2022 / Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie
- Decreto 1° agosto 2022 (link diretto) - Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie (link diretto) ________
Decreto 1° agosto 2022 Approvazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.
(GU n. 196 del 23.08.2022)
Vedi
Proroghe adeguamento Gallerie ferroviarie
Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Timeline Proroghe
Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ottobre 2005 (GU n.83 del 08.04.2006 - SO n. 89). In particolare è previsto l'adeguamento delle gallerie esistenti all'Art. 3 c. 8 e all'Art. 11 c. 4 inizialmente entro quindici anni dalla pubblicazione dello stesso, cioè entro il 08 aprile 2021, le proroghe susseguitesi hanno portato il differimento del termine al 31 dicembre 2024. Timeline.
Vedi
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Collegati Proroghe adeguamento Gallerie ferroviarie Decreto 1° agosto 2022 Decreto Legislativo 5 ottobre 2006 n. 264 Decreto 28 ottobre 2005 Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011 Linee guida prevenzione incendi gallerie | Bozza 2018 Bozza RT gallerie stradali non appartenenti rete stradale transeuropea Linee Guida per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali - ANAS
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