Formaldeide: le scadenze per l'immissione sul mercato / Note 2023
Appunti Chemicals | ||
26 Novembre 2024 | ||
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Formaldeide: le scadenze per l'immissione sul mercato / Note 2023 ID 20003 | 18.07.2023 / Note complete in allegato Pubblicato nella GU L 180/12 del 17 luglio 2023, il Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide. La formaldeide è una sostanza chimica a elevato volume di produzione con un’ampia gamma di usi. Viene altresì prodotta a livello endogeno negli esseri umani e negli animali ed è un intermedio metabolico essenziale in tutte le cellule. Inoltre il 98 % della formaldeide fabbricata o importata nell’Unione è usata come sostanza intermedia nella produzione di resine a base di formaldeide, materiali termoplastici e altre sostanze chimiche, a loro volta utilizzate in una vasta gamma di applicazioni. Le resine a base di formaldeide sono utilizzate nella produzione di una grande varietà di articoli che, di conseguenza, possono rilasciare formaldeide. Le resine a base di formaldeide sono utilizzate principalmente nella fabbricazione di pannelli a base di legno, dove fungono da legante per le particelle di legno. Tali resine sono utilizzate anche nella produzione di altri prodotti a base di legno, come mobili e pavimenti, nonché per carta da parati, schiume, parti di veicoli stradali e aeromobili, prodotti tessili e in pelle. La formaldeide è un gas altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica. È classificata nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1. Restrizioni allegato XVII regolamento REACH: 77. Formaldeide N. CAS 50-00-0 - N. CE 200-001-8 e sostanze che rilasciano formaldeide Il Regolamento (UE) 2023/1464 stabilisce che: - dal 6 agosto 2026 possono essere immessi sul mercato unicamente articoli che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide: a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno; b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno. Deroghe limiti di concentrazione di formaldeide: - articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli; - dal 6 agosto 2027, possono essere immessi sul mercato unicamente articoli che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide: a) 0,062 mg/m3 per veicoli stradali. Deroghe limiti di concentrazione di formaldeide: - veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili; Inoltre, il regolamento aggiunge l'appendice 14 all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la misurazione della formaldeide rilasciata negli ambienti chiusi. Appendice 14 1. Misurazione della formaldeide rilasciata nell’aria degli ambienti chiusi dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77 La formaldeide rilasciata dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77 è misurata nell’aria di una camera di prova alle seguenti condizioni di riferimento cumulative: a) la temperatura nella camera di prova è di (23 ± 0,5) °C; 2. Misurazione della concentrazione di formaldeide all’interno dei veicoli di cui al paragrafo 2, primo comma, della voce 77 Per i veicoli stradali, compresi gli autocarri e gli autobus, la concentrazione di formaldeide è misurata in modalità ambiente conformemente alle condizioni specificate nella norma ISO 12219-1 (**) o nella norma ISO 12219-10 (***) e la concentrazione misurata è utilizzata per verificare la conformità al valore limite di cui al paragrafo 2, primo comma, della voce 77». [...] Segue in allegato Collegati |
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