Formaldeide: le scadenze per l'immissione sul mercato / Note
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Formaldeide: le scadenze per l'immissione sul mercato / Note
ID 20003 | 18.07.2023 / Note complete in allegato
Pubblicato nella GU L 180/12 del 17 luglio 2023, il Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.
La formaldeide è una sostanza chimica a elevato volume di produzione con un’ampia gamma di usi. Viene altresì prodotta a livello endogeno negli esseri umani e negli animali ed è un intermedio metabolico essenziale in tutte le cellule. Inoltre il 98 % della formaldeide fabbricata o importata nell’Unione è usata come sostanza intermedia nella produzione di resine a base di formaldeide, materiali termoplastici e altre sostanze chimiche, a loro volta utilizzate in una vasta gamma di applicazioni.
Le resine a base di formaldeide sono utilizzate nella produzione di una grande varietà di articoli che, di conseguenza, possono rilasciare formaldeide. Le resine a base di formaldeide sono utilizzate principalmente nella fabbricazione di pannelli a base di legno, dove fungono da legante per le particelle di legno. Tali resine sono utilizzate anche nella produzione di altri prodotti a base di legno, come mobili e pavimenti, nonché per carta da parati, schiume, parti di veicoli stradali e aeromobili, prodotti tessili e in pelle.
La formaldeide è un gas altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica. È classificata nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1.
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Restrizioni allegato XVII regolamento REACH: 77. Formaldeide N. CAS 50-00-0 - N. CE 200-001-8 e sostanze che rilasciano formaldeide
Il Regolamento (UE) 2023/1464 stabilisce che:
- dal 6 agosto 2026 possono essere immessi sul mercato unicamente articoli che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide:
a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.
Deroghe limiti di concentrazione di formaldeide:
- articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
- gli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
- gli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;
- gli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
- gli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;
- biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
- dispositivi di protezione individuale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;
- articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;
- articoli usati.
- dal 6 agosto 2027, possono essere immessi sul mercato unicamente articoli che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide:
a) 0,062 mg/m3 per veicoli stradali.
Deroghe limiti di concentrazione di formaldeide:
- veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
- veicoli usati.
Inoltre, il regolamento aggiunge l'appendice 14 all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la misurazione della formaldeide rilasciata negli ambienti chiusi.
1. Misurazione della formaldeide rilasciata nell’aria degli ambienti chiusi dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77
La formaldeide rilasciata dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77 è misurata nell’aria di una camera di prova alle seguenti condizioni di riferimento cumulative:
a) la temperatura nella camera di prova è di (23 ± 0,5) °C;
b) l’umidità relativa nella camera di prova è del (45 ± 3) %;
c) il fattore di carico, espresso come il rapporto tra la superficie totale del campione e il volume della camera di prova, è di (1 ± 0,02) m2/m3. Questo fattore di carico riguarda le prove effettuate sui pannelli a base di legno; per altri materiali o prodotti, se tale fattore di carico è chiaramente non realistico in condizioni d’uso prevedibili, possono essere utilizzati fattori di carico conformemente alla sezione 4.2.2 della norma EN 16516 (*);
d) il tasso di ricambio dell’aria nella camera di prova è di (1 ± 0,05) h-1;
e) è utilizzato un procedimento analitico adeguato per misurare la concentrazione di formaldeide nella camera di prova;
f) è utilizzato un metodo adeguato per la selezione dei campioni;
g) la concentrazione di formaldeide nell’aria della camera di prova è misurata almeno due volte al giorno per tutta la durata della prova, con un intervallo di tempo minimo tra due campionamenti consecutivi di 3 ore; la misurazione viene ripetuta finché non sono disponibili dati sufficienti per determinare la concentrazione allo stato stazionario;
h) la durata della prova è sufficientemente lunga da consentire la determinazione della concentrazione allo stato stazionario, senza tuttavia superare i 28 giorni;
i) la concentrazione di formaldeide allo stato stazionario misurata nella camera di prova è utilizzata per verificare la conformità al valore limite di formaldeide rilasciata dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77.
Se i dati ottenuti con un metodo di prova che utilizza le condizioni di riferimento di cui sopra non sono disponibili o non sono adatti alla misurazione della formaldeide rilasciata da un articolo specifico, possono essere usati i dati ottenuti con un metodo di prova che utilizza condizioni diverse da quelle di riferimento, qualora esista una correlazione scientificamente valida tra i risultati del metodo di prova utilizzato e le condizioni di riferimento.
2. Misurazione della concentrazione di formaldeide all’interno dei veicoli di cui al paragrafo 2, primo comma, della voce 77
Per i veicoli stradali, compresi gli autocarri e gli autobus, la concentrazione di formaldeide è misurata in modalità ambiente conformemente alle condizioni specificate nella norma ISO 12219-1 (**) o nella norma ISO 12219-10 (***) e la concentrazione misurata è utilizzata per verificare la conformità al valore limite di cui al paragrafo 2, primo comma, della voce 77».
[...] Segue in allegato
Collegati
Regolamento (UE) 2023/1464
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
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