Regolamento requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici 2023
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28 Novembre 2024 | ||
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Regolamento ID 19719 | 31.05.2023 / In allegato Previsto dal D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA 2) che ha modificato il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato trasmesso in Conferenza Stato-Regioni lo Schema di Regolamento predisposto dal Ministero della Salute recante definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Nota Min Salute 5182 del 23.03.2023 Si trasmette lo schema di Regolamento recante la definizione dei requìsiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, unitamente all'Analisi tecnico normativa e all'Analisi di Impatto della Regolamentazione, da sottoporre, con ogni consentita urgenza, alla Conferenza unificata, al fine di sancire Intesa, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Struttura Art. 1 - Finalità Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto definisce gli obiettivi e le prestazioni sanitarie minime da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione di edifici residenziali. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto possono costituire un riferimento per la progettazione di edifici diversi da quelli di cui al comma 1, laddove non si definiscano contrasti con la normativa specifica di settore. 3. L'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta i criteri di qualità, ovvero le indicazioni raccomandate, e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione e/o rigenerazione urbana che richiedono una modifica della destinazione d'uso. 4. I criteri di qualità inclusi nell' Allegato 1 sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare, in base al progresso scientifico e tecnologico in materia. Art. 3 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni: d) all'articolo 20: 1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.». segue in allegato Collegati |
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