Regolamento requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale edifici 2023
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Regolamento requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici 2023: / Trasmesso Conferenza Stato-Regioni
ID 19719 | 31.05.2023 / In allegato
Previsto dal D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA 2) che ha modificato il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato trasmesso in Conferenza Stato-Regioni lo Schema di Regolamento predisposto dal Ministero della Salute recante definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
Nota Min Salute 5182 del 23.03.2023
Regolamento recante la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - MONITOR id. 2353
Si trasmette lo schema di Regolamento recante la definizione dei requìsiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, unitamente all'Analisi tecnico normativa e all'Analisi di Impatto della Regolamentazione, da sottoporre, con ogni consentita urgenza, alla Conferenza unificata, al fine di sancire Intesa, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Struttura
Art. 1 - Finalità
Art.2 - Definizioni
Art.3 - Analisi del sito
Art.4 - Rapporto tra edificio e contesto
Art. 5 - Spazi verdi e controllo del microclima
Art. 6 - Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna
Art. 7 - Requisiti dimensionali degli spazi di vita
Art. 8 - Comfort termo-igrometrico
Art. 9 - Riduzione dei livelli di inquinamento indoor
Art 10 - Illuminazione naturale
Art 11 - Protezione acustica
Art 12 - Gestione dei rifiuti urbani
Art 13 - Gestione integrata dell'edificio
Art 14 - Disposizioni transitorie, finali e abrogative
Allegato 1 - Requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto del Prescindente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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Art. I (Finalità)
1. Il presente decreto definisce gli obiettivi e le prestazioni sanitarie minime da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione di edifici residenziali.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto possono costituire un riferimento per la progettazione di edifici diversi da quelli di cui al comma 1, laddove non si definiscano contrasti con la normativa specifica di settore.
3. L'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta i criteri di qualità, ovvero le indicazioni raccomandate, e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione e/o rigenerazione urbana che richiedono una modifica della destinazione d'uso.
4. I criteri di qualità inclusi nell' Allegato 1 sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare, in base al progresso scientifico e tecnologico in materia.
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Art. 3 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia
Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:
...
d) all'articolo 20: 1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».
segue in allegato
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Nota Min Salute 5182 del 23.03.2023.pdf |
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