UNI 9494-3 Sistemi Evacuatori Fumo Calore SEFC | Controlli e Manutenzione / Rev. 1.0 Luglio 2023
Appunti Prevenzione Incendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UNI 9494-3:2014 ID 5140 | Rev. 1.0 del 16.07.2023 Documento sui Controlli e manutenzione dei Sistemi di Evacuatori di Fumo Calore SEFC, con Liste di Controllo in formato doc, in accordo con la norma UNI 9494-3:2014 Sistemi per il controllo di fumo e calore - P. 3: Controllo iniziale e manutenzione di sistemi di evacuazione di fumo e calore.(*) La norma UNI 9494-3:2014 descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore SEFC. Tecnici qualificati In allegato alla Norma sono riportati dei Modelli doc: 1. Normativa Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) 2.3. Esercizio e manutenzione L’esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere effettuati secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile dell’attività, dall’impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, da un professionista antincendio. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.3.3 Documentazione inerente all’esercizio Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale. Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale. Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, co. 3, lett. a), punto 3, del dlgs 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021) Allegato I - Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (Art. 3, comma 1) 1. Manutenzione e controllo periodico 1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. 2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. 3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.
Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. 2. Marcatura CE per i SEFC I Sistemi di controllo del fumo e del calore (SEFC) devono avere un comportamento dichiarato alle temperature di esercizio e che, molti di loro, hanno l’obbligo di essere provvisti di marcatura CE in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011 CPR Prodotti da Costruzione. Apporre tale marcatura è possibile unicamente per quei componenti che hanno recepito la relativa norma armonizzata di prodotto (famiglia delle UNI 12101:X), come ad esempio la UNI EN 12101-7 per le condotte, la UNI EN 12101-8 per le serrande, la UNI EN 12101-3 per i ventilatori, la situazione dei prodotti da marcare CE è riepilogato nella Tabella 1: 3. Sintesi delle verifiche EN 9494-3:2014
4. Estratto UNI 9494-3:2014 UNI 9494-3:2014 Sistemi per il controllo di fumo e calore Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni di cui alla UNI EN 806-1 e i termini e le definizioni seguenti. 3.1 apparecchiatura di alimentazione: 3.2 barriere al fumo: Nota 3.3 controllo iniziale: 3.4 controllo periodico: 3.5 evacuatore forzato di fumo e calore: 3.6 evacuatore naturale di fumo e calore (ENFC): 3.9 manutenzione ordinaria: 3.1.0 manutenzione straordinaria: 3.11 posizione antincendio: 3.12 progetto dell'impianto: 3.17 sistema di evacuazione di fumo e calore (SEFC): 3.18 sistema di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC): 3.19 sistema di evacuazione naturale di fumo e calere (SENFC): 3.23 tecnico qualificato: Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore, in grado di eseguire su detto impianto le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma.Nota Si può ritenere competente e qualificato chi abbia sostenuto positivamente un corso di formazione professionale, teorica e pratica, documentato con un attestato sottoscritto da un'Autorità competente, nonché attività di aggiornamento continuo. Figura 2 - Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e calore SEFFC 5. Fasi e periodicità Controlli e manutenzione Il controllo e la manutenzione (obbligatori secondo la legislazione vigente) (1) dei SEFC devono essere eseguiti con le periodicità minime indicate nel prospetto 1. Il responsabile del sistema deve: - provvedere alla continua sorveglianza del sistema; I documenti relativi alle operazioni di controllo/manutenzione devono essere prodotti secondo il prospetto 2. 7. Liste di riscontro A1. Lista di riscontro per controllo iniziale di un sistema di evacuazione fumo e calore UNI 9494-1:2017 UNI 9494-2:2017 UNI 9493-1:2014 Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023 Matrice revisioni
Collegati Decreto 1 settembre 2021 Registro antincendio Decreto M.I. 20 dicembre 2012: Regola Tecnica PI Impianti Protezione Attiva |
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