Direttore dei lavori e responsabilità sicurezza / Note Luglio 2023
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27 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Direttori dei lavori e responsabilità sicurezza / Note Luglio 2023 ID 16457 | Rev. 1.0 del 31.07.2023 / Documento completo allegato Il Direttore dei lavori non è una figura sicurezza definita dal D.Lgs. 81/2008 (salvo rif. all'Art. 145 e Allegato XV p. 4.1.6, ma è definita negli Appalti pubblici e Privati, in generale, come figura incaricata dal Committente (Stazione appaltante / Appalti pubblici) e preposta al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori. Il Documento illustra il Quadro normativo del Direttore dei lavori negli Appalti pubblici e privati e quando ha responsabilità in capo in ambito sicurezza. Direttore dei lavori e il Responsabile dei lavori Il Direttore dei lavori e il Responsabile dei lavori di cui all'Art. 89 comma c) del D.Lgs. 81/2008 sono figure distinte, nel documento non si fa riferimento a quest'ultima figura, ma si approfondisce individuazione, ruolo, compiti e responsabilità del Direttore dei lavori. A. Quadro normativo Il Direttore dei lavori negli appalti pubblici è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Non è quindi destinatario di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri, salvo specifiche menzioni nelle norme correlate dove è menzionata la figura, o abbia specifico incarico figura sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08), e dalla giurisprudenza, in generale, emerge che il direttore dei lavori possa essere ritenuto responsabile per un infortunio sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere. Senza specificità di norme o su incarico, la responsabilità sicurezza lavoro potrebbe essere attribuita al direttore dei lavori quale soggetto che ha funzione di garanzia in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori in virtù del principio di effettività espresso all’articolo 299 dal D.Lgs. 81/08 (esercizio di fatto di poteri direttivi). La giurisprudenza, in generale, diverge sulla sua responsabilità sicurezza in particolare nei casi: (*) Es. Articolo 145 del D.Lgs. 81/2008 (vedi a seguire) Fig. 1 - Linee di possibili responsabilità di sicurezza del Direttore dei lavori Norme esaminate: D.Lgs. n. 36/2023
Il direttore dei lavori negli Appalti privati Nel caso di appalti privati non esiste una normativa specifica cui fare riferimento per i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori, così come invece è prevista per gli appalti pubblici. L’art. 1662 del Codice civile prevede una “facoltà di nomina”: “Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”. - si realizzano opere strutturali oppure ubicate in zone sismiche (DPR 380/2001) - si installano cantieri soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 Proprio per assenza di una specifica normativa, l’affidamento dell’incarico di direzione lavori negli appalti privati, e quindi la definizione dei compiti in capo al tecnico designato, spesso fa riferimento per analogia alla normativa vigente per gli appalti pubblici, naturalmente con le limitazioni del caso. Negli incarichi da committente privato, in assenza di normativa, è la giurisprudenza che fornisce le indicazioni relative all’attività, alle obbligazioni ed alle responsabilità del direttore dei lavori. Il direttore dei lavori negli appalti privati non è quasi mai una figura professionale autonoma, di solito coincide con il progettista e, solitamente, viene incaricato anche per la redazione del verbale di regolare esecuzione, inoltre la sua nomina non sempre avviene a cura del committente privato, in quanto anche l’impresa aggiudicataria può procedere al suo incarico, che sarà svolto con funzioni e responsabilità diverse. Fig. 3 - Obbligo nomina Direttore dei lavori negli Appalti privati Note (*) (**) (*) Art. 64 - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità 3. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. (**) Art. 93 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Il Direttore dei Lavori (Codice Appalti D.Lgs. 36/2023) Articolo 114. Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti. 1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate 2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei Lavori (Linee guida DM 49/2018) Il Direttore Lavori e le NTC 2018 Il DM 17/01/18 (NTC 2018) riporta tra l'altro: 4.1.10.3 Responsabilità e competenze Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera. È responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato. Responsabilità sicurezza a carico del direttore dei lavori Responsabilità a carico del direttore dei lavori (e del progettista) per gli infortuni dei lavoratori causati da instabilità delle strutture durante la fase della costruzione dell’opera. Il Direttore Lavori e il D.Lgs. 81/2008 Nel D.Lgs. 81/2008 all'Art. 145 riporta prescrizioni per i direttore lavori a questi punti: Articolo 145 c. 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. 4.1. Stima dei costi della sicurezza 4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. Responsabilità sicurezza Direttori dei lavori Il Direttore dei lavori negli appalti pubblici è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Non è quindi destinatario di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri, salvo specifiche menzioni nelle norme correlate dove è menzionata la figura, o abbia specifico incarico figura sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08), e dalla giurisprudenza, in generale, emerge che il direttore dei lavori possa essere ritenuto responsabile per un infortunio sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere. Senza specificità di norme o su incarico, la responsabilità sicurezza lavoro del direttore dei lavori potrebbe essere attribuita al direttore dei lavori quale soggetto che ha funzione di garanzia in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori in virtù del principio di effettività espresso all’articolo 299 dal D.Lgs. 81/08 (esercizio di fatto di poteri direttivi). La giurisprudenza, in generale, diverge sulla sua responsabilità sicurezza in particolare nei casi: Sentenza CP n. 1471 del 15 gennaio 2014 Sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014 La qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. Si è infatti chiarito (…) che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere”. ... Articolo 114. Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti. 1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate 2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. 4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 5. L’allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all’allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Fig. 4 - Soggetti a cui si avvale il RUP nella fase dell'esecuzione dei contratti (Art. 114 c. 1 D.Lgs. 36/2023)
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili 1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo. 2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. 3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza. Art. 145 - Disarmo delle armature 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. 2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei. 3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. DM 17/01/18 4. Costruzioni civili e industriali 4.1. Costruzioni di calcestruzzo 4.1.10.3 Responsabilità e competenze Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera. È responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato. I componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la responsabilità di un Direttore tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione professionale, che assume le responsabilità proprie del Direttore dei lavori. Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l’emissione del certificato di collaudo. Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera. Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico. Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti: Decreto 7 marzo 2018 n. 49 / Direttore lavori TITOLO II IL DIRETTORE DEI LAVORI Art. 7. Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore 1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: Art. 8. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali 8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Art. 14. I documenti contabili 1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono: 1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; altro ... Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023 Matrice revisioni
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