Regolamenti comunali gestione dei rifiuti / Note 2022
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30 Novembre 2024 | ||
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Regolamenti comunali gestione dei rifiuti / Note 2022 ID 17852 | 17.10.2022 / Documento completo allegato Il regolamento dei servizi d’igiene urbana è il documento fondamentale che disciplina le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale. In allegato, come esempio, si è preso il Modello del Regolamento comunale tipo della RL, emanato con: L’art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che nel Regolamento vengano previste: - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; Oltre a quanto previsto dalla norma è auspicabile ed opportuno che nel regolamento vengano inseriti principi ed obiettivi specifici che l’Amministrazione Comunale intende perseguire sul proprio territorio. Art. 198 (competenze dei comuni) 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: 2-bis Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. 3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. 4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni. Struttura Regolamento tipo Regolamento tipo regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Campo di applicazione TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI Forme di gestione sovracomunale TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani TITOLO 4 - PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI Il compostaggio domestico dei rifiuto organici e verdi TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento Allegati ALLEGATO 1: ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI - MAPPA ED ELENCO DELLE VIE Indicazioni - Regolamento tipo Devono essere indicati i riferimenti normativi nazionali e regionali che specificano su quali temi i Comuni devono regolamentare l’attività di gestione e secondo quali principi (art. 198 del D.lgs 152/2006 e L.R.). Si possono riassumere tutte le fasi di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento, gestione dei centri di raccolta e dei centri del riuso etc.) richiamando eventualmente gli aspetti di tutela igienico-sanitaria, anche a seconda della tipicità del territorio. Tutti i regolamenti riprendono i riferimenti normativi o il dettaglio delle fasi della gestione, come oggetto principale. Non si evidenziano particolari criticità su questo aspetto. Il regolamento comunale sulla gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve fare riferimento alla normativa ambientale più recente, che ad oggi, è individuata nei seguenti: - D.lgs 152/2006, comma 2 art. 198 (Competenze del Comune) e art. 184 (Classificazione); Nel caso un’Amministrazione provveda alla modifica di un regolamento esistente, occorre evidenziare la motivazione della revisione, anche alla luce degli aggiornamenti normativi intervenuti, provvedere all’abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed indicare i termini di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Oltre che agli art. 184 e 198 del D.lgs 152/2006, è possibile far riferimento: - alla normativa europea, ovvero alla Direttiva 2008/98 CE (che ha introdotto il criterio gerarchico da seguire nella gestione dei rifiuti, a partire dalla prevenzione, preparazione per il riuso, avvio a recupero come materia, etc.), e al D.lgs 152/06 sui criteri generali (Titolo I: gerarchia europea di gestione dei rifiuti improntata a prevenzione, art. 179 e 180), Deve essere chiaramente esplicitato che il regolamento di igiene urbana è da considerarsi complementare al regolamento per la commisurazione del tributo. Inoltre il regolamento di igiene urbana deve integrarsi agli altri regolamenti comunali quali ad es. il regolamento edilizio, cimiteriale, dei mercati e manifestazioni, di manutenzione del verde etc. o fornire elementi affinché essi si raccordino in modo consono. Ad esempio, con l’introduzione di un sistema porta a porta in cui viene richiesta la disponibilità di appositi spazi all’interno delle pertinenze, tale previsione deve essere necessariamente inserita nel regolamento edilizio. Possono essere inseriti riferimenti alla necessità di adeguare regolamenti non prettamente attinenti alla gestione dell’igiene urbana, con i quali sussiste però un’interazione, anche a seguito di normative sovraordinate. A titolo di esempio, si può citare l’obbligo fissato dalla L. 28/2012 che ha imposto la commercializzazione di shopper usa e getta esclusivamente biodegradabili e compostabili oppure riutilizzabili. Oggetto del regolamento Devono essere indicati i riferimenti normativi nazionali e regionali che specificano su quali temi i Comuni devono regolamentare l’attività di gestione e secondo quali principi (art. 198 del D.lgs 152/2006 e L.R.). Si possono riassumere tutte le fasi di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento, gestione dei centri di raccolta e dei centri del riuso etc.) richiamando eventualmente gli aspetti di tutela igienico-sanitaria, anche a seconda della tipicità del territorio. Classificazione dei rifiuti e definizioni Occorre citare gli articoli del D.lgs 152/2006 riferiti alla classificazione dei rifiuti e alle fasi della gestione: art. 183 e 184 in primis. Tra le definizioni, oltre a quelle di legge, occorre anche inserire quelle specifiche del proprio territorio, comprendendo le raccolte con modalità particolari (es. grandi utenze etc., forme cooperative, compostaggio domestico, etc.), anche suddivise in articoli specifici. Obiettivi dell'Amministrazione comunale L’Amministrazione comunale deve definire all’interno del Regolamento gli obiettivi specifici che intende raggiungere con e attraverso la gestione del ciclo dei rifiuti. Gli obiettivi previsti dal regolamento, oltre ad impegnare l’Amministrazione e tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, possono vincolare anche la Società affidataria dei servizi al conseguimento degli stessi. Il Comune deve prevedere di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata indicati dalla normativa vigente (D.lgs 152/2006, articoli da 178 a 181 bis), dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (in particolare gli obiettivi sul raggiungimento del 65% di raccolta differenziata a livello comunale, la riduzione dei rifiuti, la qualità delle differenziate, la tariffa puntuale) anche mediante la sottoscrizione delle convenzioni per la gestione dei rifiuti d’imballaggio con i Consorzi della filiera CONAI previste nell’accordo ANCI –CONAI: COMIECO (imballaggi carta e cartone), COREPLA (imballaggi plastica), RILEGNO (imballaggi in legno), COREVE (imballaggi in vetro), CIAL, CNA (imballaggi metallici) e CONOE (recupero olii vegetali). L’Amministrazione comunale deve inoltre deve inserire nell’articolato regolamentare obiettivi di: 1) prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione dello spreco, in conformità al Piano Regionale di riduzione dei rifiuti; Possono essere evidenziati ulteriori obiettivi strategici che impegnino l’Amministrazione e il Gestore quali ad esempio: - la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo; Organizzazione dei servizi Il regolamento deve evidenziare le modalità di affidamento prescelte da ogni singola Amministrazione secondo la normativa vigente al momento della stesura e pubblicazione del regolamento. Si può precisare che l’Amministrazione affidi, attraverso forme diverse (es. convenzioni) i servizi di igiene urbana o alcuni dei servizi ad Associazioni o Cooperative presenti sul territorio. Competenze del soggetto gestore Si devono elencare le competenze generali richieste per il proprio territorio relative a raccolta, spazzamento meccanizzato e manuale, gestione piattaforma, etc. Competenze del Comune Vengono individuate le attività che svolge il Comune secondo normativa (attività di pubblico interesse, ordinanze, controllo, definizione di criteri di assimilazione, compilazione del monitoraggio dei dati etc.) e gli eventuali servizi svolti in economia. Oltre a queste, si rammenta che è competenza del Comune adempiere alle azioni specifiche previste dal nuovo PRGR (es. adeguamento al Modello Omogeneo regionale di raccolta o giustificazione per le scelte gestionali alternative effettuate). Può essere evidenziato il ruolo propositivo del Gestore per l’emanazione di linee di indirizzo e la possibilità di proporre prove e sperimentazioni per la modifica del servizio, oltre a precisare il rapporto con l’impiantistica locale esistente (titolarità autorizzazioni, etc.). Possono essere indicati anche i criteri di revisione del regolamento stesso o di eventuali allegati (tempistiche, modalità: ad es. allegati, passaggi in Giunta o Consiglio Comunale, etc.), il coinvolgimento e la comunicazione verso i Cittadini, anche ai fini del rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti. Territorio di riferimento per il servizio Di minima occorre allegare la cartografia che identifica nella sua globalità il territorio su cui devono essere svolti i vari servizi definiti dal regolamento, soprattutto nel caso di Comuni montani, rurali o comunque particolarmente estesi, nei quali sia eventualmente necessario differenziare le tipologie di servizi prestati. Posto che secondo quanto stabilito dal PRGR il modello di raccolta deve diventare "omogeneo" e non suscettibile di variazioni a breve termine, che comporterebbero una modifica e riapprovazione del Regolamento in Consiglio Comunale, è utile che esso sia il più ricco di informazioni possibile. Si possono inserire le planimetrie che ripartiscono le aree di raccolta a seconda delle zone del territorio comunale, delle tipologie di rifiuto e dei giorni di raccolta; in aggiunta o in alternativa, si può inserire l’elenco delle vie per zona ripartendole per giorni d’intervento e/o fasce orarie. Per quanto riguarda lo spazzamento stradale, è utile allegare le zone, con relative frequenze e giorni previsti, relative allo spazzamento meccanizzato e manuale. Inoltre è opportuno riportare la collocazione dei cestini getta carte e cestini per le deiezioni canine. Tipologia di raccolta Occorre delineare il modello di raccolta differenziata adottato evidenziandone la conformità rispetto al modello omogeneo proposto nel nuovo PRGR. In caso di difformità, occorre in questa sezione giustificare la scelta del modello alternativo, facendo riferimento allo studio di valutazione effettuato. In questa sezione devono essere inoltre elencate le modalità di raccolta specifiche (domiciliare a sacchi, con contenitori, stradale a cassonetti, centro di raccolta…) per ogni tipologia di utenza e per aree del territorio (es. a seconda delle tipologie stradali e sulle aree private). In particolare, se presenti, dovranno essere dettagliati i servizi tipo Ecomobile, isole ecologiche interrate, etc. Un esempio di livello di dettaglio più approfondito nella redazione di questa sezione regolamentare può essere la differente modalità di raccolta dello stesso rifiuto per utenze domestiche o non domestiche, il dettaglio delle raccolte per servizi sporadici (es. spettacoli viaggianti, etc.) e in caso di feste e manifestazioni (per le quali è opportuno dettagliare quanto possibile l'obbligo e modalità per la corretta differenziazione, incentivando la promozione di "ecofeste" come indicato dal PRGR), l’obbligo di posizionamento di cestini al di fuori di esercizi commerciali che potrebbero generare littering, i criteri di posizionamento di bidoni e cassonetti di raccolta rifiuti sul territorio comunale, i criteri di distribuzione e di ripristino di contenitori per la Raccolta Differenziata in caso di rottura o furto, ecc. Schede per singola frazione di rifiuto gestito Nel Regolamento comunale di gestione rifiuti va inserita una scheda per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in cui vengono individuate: - Modalità di raccolta per differenti utenze Gestione del centro di raccolta Di minima è un articolo all’interno del regolamento in cui devono essere contenute: - Localizzazione, Può essere altresì redatto uno specifico allegato separato dal Regolamento di Igiene Urbana, comprendente un maggior dettaglio, in particolare sulle tipologie di rifiuti conferibili, sui criteri di accettazione dei rifiuti assimilati e l’eventuale necessità di utilizzo dei formulari, sulla regolamentazione degli accessi, con allegata una planimetria dell’area. Qualora si voglia agevolare il conferimento delle utenze non domestiche al centro di raccolta, permettendo il trasporto senza formulario e senza iscrizione all’Albo Gestori come conto proprio, facendo ricadere questa fase di trasporto in una normale attività di conferimento, paragonabile al trasporto ad un cassonetto, si consiglia l’emanazione di un’Ordinanza comunale specifica, che potrà essere conservata in copia sui mezzi afferenti al Centro. E' utile inserire anche l'eventuale modalità di gestione del Centro del Riutilizzo. Elementi di personalizzazione del servizio Qualora l’Amministrazione abbia adottato un sistema di misurazione puntuale, con modalità volumetrica o a peso ai fini della determinazione del tributo, deve essere presentata all’interno del regolamento la metodologia adottata (es. distribuzione dei sacchi, RFID, sacco prepagato, contenitore con TAG, altre eventuali RD particolari attivate, come quella relativa alla frazione pannolini nelle realtà che hanno attivato il sistema di tariffazione volumetrica o a peso sul sacco dell’indifferenziato, etc.), rimandandone la spiegazione di dettaglio al regolamento relativo al tributo rifiuti. Per la verifica della qualità merceologica delle frazioni differenziate, occorre specificare come verrà effettuata (analisi merceologiche etc.) Occorre citare i servizi peculiari ed innovativi presenti sul proprio territorio, soprattutto qualora esistano difformità rispetto al modello omogeneo di raccolta del PRGR. Controlli Deve essere stabilito l’oggetto delle attività di controllo, chi è demandato alla loro esecuzione e la procedura che viene adottata. Deve essere indicato il riferimento all’articolato interno al regolamento, che definisce le sanzioni. Deve essere anche dettagliata la possibilità di applicare non solo sanzioni a carico del cittadino, ma anche penalità a carico della Ditta Appaltatrice nel caso essa non raggiunga gli obiettivi previsti (contratto di performance). Questo permette la possibilità di applicare tale concetto nel capitolato d'appalto. E’ utile precisarne in dettaglio la periodicità e la modalità. Elencare tutti gli articoli del regolamento che prevedono l’attivazione di attività di controllo (es. pulizia strade, littering, volantinaggio, etc.). Possono essere precisate anche le modalità con le quali lo stesso cittadino può richiedere controlli al Comune. Sanzioni Devono essere citati i divieti e le sanzioni previste per legge (689/81), dettagliando la modalità di applicazione delle stesse. Per maggiore chiarezza è bene sia riportata una tabella riassuntiva, in cui vengono evidenziati i comportamenti non ammessi a livello regolamentare e le relative sanzioni irrogabili. E’ auspicabile che vengano individuate ed elencate le singole violazioni, attribuendo ad ognuna una sanzione specifica e coerente con l’effetto della stessa. Inoltre, è utile inserire un riferimento agli articoli del regolamento stesso a cui la violazione fa riferimento. Assimilazione In ogni Regolamento di gestione dei rifiuti devono essere ben definite e coordinate con il regolamento sul tributo: - Le tipologie di rifiuti assimilabili (mediante descrizione generica o codice, facendo riferimento alla normativa vigente, tenuto conto dell’autorizzazione del centro di raccolta e ricordando che le tipologie di rifiuto conferibili al centro di raccolta devono appartenere prevalentemente alle macrocategorie 15 e/o 20 della tabella dei codici CER). Un tema importante, da definire con attenzione in tutti i regolamenti è quello dell’assimilazione del rifiuto speciale indifferenziato (molte volte conferito impropriamente con codice CER 150106 al centro di raccolta, nel cassone dei rifiuti ingombranti; pratica scorretta e da contrastare). Andando nella direzione del pagamento del tributo commisurato alla quantità di rifiuti prodotti e adottando un metodo presuntivo si utilizzano i coefficienti kd di produzione per specifica categoria, anche nell’ambito dell’assimilazione del rifiuto speciale indifferenziato ci si deve riferire indicativamente ad essi per fissare il limite quantitativo. Ciò premesso, è tuttavia anche auspicabile che si definisca una quota massima di rifiuto indifferenziato conferibile e fattibilmente gestibile e misurabile, e che si incentivi il più possibile le Utenze non Domestiche al conferimento delle frazioni differenziate di maggior pregio. A tal fine è opportuno consentire il conferimento di rifiuti misti solo mediante esposizione in sacchi o comunque secondo il modello di riferimento utilizzato a livello territoriale e non attraverso il conferimento diretto ed indifferenziato al centro di raccolta, e che si definisca inoltre un limite numerico di sacchi (o bidoni) conferibili per giro di raccolta. Ad esempio, in caso di possibilità di misurazione automatica tramite sistemi RFID o altro, si potrebbe stabilire che questo limite sia, rispetto al kd,, previsto dalla categoria di appartenenza dell’ utenza non domestica decurtata dalla quota relativa all’obiettivo di % RD posto a livello comunale e stabilito nel regolamento. (se l’attività prevede una produzione pari a 100 kg e l’obiettivo di rd è 65% l’attività potrà esporre come rifiuti indifferenziata 35 kg); altrimenti, tipicamente si fissa un limite generico in numero di sacchi a giro di raccolta per le utenze non domestiche. L'importante è che anche queste utenze si impegnino a raggiungere elevati obiettivi di RD . Anche le frazioni differenziate assimilate conferite in piattaforma dovrebbero essere monitorate, sempre al fine di non superare il limite massimo di rifiuti assimilati complessivamente. [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
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