Regolamenti comunali gestione dei rifiuti
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Regolamenti comunali gestione dei rifiuti / Note 2022
ID 17852 | 17.10.2022 / In allegato Documento completo
Il regolamento dei servizi d’igiene urbana è il documento fondamentale che disciplina le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale.
In allegato, come esempio, si è preso il Modello del Regolamento comunale tipo della RL, emanato con:
- Delibera G.R. 29 aprile 2016 - n. X/5105
- Allegati:
- - Linee guida Regione Lombardia per la stesura di Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali anno 2016
- - Regolamento comunale tipo, estratto da alcune delle migliori best practices integrato con gli obiettivi del PRGR.
________
L’art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che nel Regolamento vengano previste:
- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
Oltre a quanto previsto dalla norma è auspicabile ed opportuno che nel regolamento vengano inseriti principi ed obiettivi specifici che l’Amministrazione Comunale intende perseguire sul proprio territorio.
Art. 198 (competenze dei comuni)
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116).
2-bis Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
Struttura Regolamento tipo
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione
Forma di gestione
Principi generali
Oggetto del regolamento
Finalità e Obiettivi
Classificazione dei Rifiuti
Definizioni
Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani
Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
Rifiuti cimiteriali
Attività di competenza del Comune
Ordinanze contingibili e provvedimenti
Attività di competenza del Gestore del servizio
Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali
Informazione
Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)
TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
Forme di gestione sovracomunale
Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi
Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti
Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti
Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato
Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico
Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento
Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti
Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.
TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI
Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani
Carta e cartone
Vetro
Multimateriale leggero (plastica, alluminio e banda stagnata)
Indumenti smessi
Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani.
Raccolte differenziate presso il Centro di Raccolta comunale
Rifiuti urbani pericolosi
TITOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
Il compostaggio domestico dei rifiuto organici e verdi
Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale
Mense scolastiche con dotazioni lavabili
Il Centro Comunale di Riutilizzo
Le Ecofeste
TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati
Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto
Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private
Attività di volantinaggio
Contenitori di materiale pubblicitario
Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri
Pulizia di aree occupate da cantieri
Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico
Obblighi di chi conduce animali domestici
Divieti
TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento
Verifiche e controlli
Regime sanzionatorio
Campagna di informazione alla cittadinanza
Clausola di adeguamento
Disposizioni transitorie
Allegati
ALLEGATO 1: ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – MAPPA ED ELENCO DELLE VIE
ALLEGATO 2: PILE E FARMACI: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DI PILE E FARMACI SUL TERRITORIO COMUNALE
ALLEGATO 3: CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA:, MODALITA’ DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI, TIPOLOGIA DEI RIFIUTI CONFERIBILI
ALLEGATO 4: SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI
ALLEGATO 5: GIORNI E FREQUENZE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE SINGOLE ZONE IN CUI E’ STATO RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE
ALLEGATO 6: CENTRO DEL RIUTILIZZO
Indicazioni - Regolamento tipo
Devono essere indicati i riferimenti normativi nazionali e regionali che specificano su quali temi i Comuni devono regolamentare l’attività di gestione e secondo quali principi (art. 198 del 152 e L.R.).
Si possono riassumere tutte le fasi di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento, gestione dei centri di raccolta e dei centri del riuso etc.) richiamando eventualmente gli aspetti di tutela igienico-sanitaria, anche a seconda della tipicità del territorio.
Tutti i regolamenti riprendono i riferimenti normativi o il dettaglio delle fasi della gestione, come oggetto principale. Non si evidenziano particolari criticità su questo aspetto.
Il regolamento comunale sulla gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve fare riferimento alla normativa ambientale più recente, che ad oggi, è individuata nei seguenti:
- D.lgs 152/2006, comma 2 art. 198 (Competenze del Comune) e art. 184 (Classificazione);
- Leggi regionali.
Nel caso un’Amministrazione provveda alla modifica di un regolamento esistente, occorre evidenziare la motivazione della revisione, anche alla luce degli aggiornamenti normativi intervenuti, provvedere all’abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed indicare i termini di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Oltre che agli art. 184 e 198 del D.lgs 152/2006, è possibile far riferimento:
- alla normativa europea, ovvero alla Direttiva 2008/98 CE (che ha introdotto il criterio gerarchico da seguire nella gestione dei rifiuti, a partire dalla prevenzione, preparazione per il riuso, avvio a recupero come materia, etc.), e al D.lgs 152/2006 sui criteri generali (Titolo I: gerarchia europea di gestione dei rifiuti improntata a prevenzione, art. 179 e 180),
- a norme nazionali specialistiche, relative ad esempio alla gestione dei RAEE, alle specifiche dei Centri comunali Multi-Raccolta/Piattaforme, …
- a norme territoriali di settore, quali la L.R.,
- al Piano Regionale di Gestione Rifiuti ed i Piani Provinciali Rifiuti approvato con D.G.R.
Deve essere chiaramente esplicitato che il regolamento di igiene urbana è da considerarsi complementare al regolamento per la commisurazione del tributo. Inoltre il regolamento di igiene urbana deve integrarsi agli altri regolamenti comunali quali ad es. il regolamento edilizio, cimiteriale, dei mercati e manifestazioni, di manutenzione del verde etc. o fornire elementi affinché essi si raccordino in modo consono.
Ad esempio, con l’introduzione di un sistema porta a porta in cui viene richiesta la disponibilità di appositi spazi all’interno delle pertinenze, tale previsione deve essere necessariamente inserita nel regolamento edilizio.
Possono essere inseriti riferimenti alla necessità di adeguare regolamenti non prettamente attinenti alla gestione dell’igiene urbana, con i quali sussiste però un’interazione, anche a seguito di normative sovraordinate. A titolo di esempio, si può citare l’obbligo fissato dalla L. 28/2012 che ha imposto la commercializzazione di shopper usa e getta esclusivamente biodegradabili e compostabili oppure riutilizzabili.
Oggetto del regolamento
Devono essere indicati i riferimenti normativi nazionali e regionali che specificano su quali temi i Comuni devono regolamentare l’attività di gestione e secondo quali principi (art. 198 del D.lgs 152/2006 e L.R.).
Si possono riassumere tutte le fasi di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento, gestione dei centri di raccolta e dei centri del riuso etc.) richiamando eventualmente gli aspetti di tutela igienico-sanitaria, anche a seconda della tipicità del territorio.
Classificazione dei rifiuti e definizioni
Occorre citare gli articoli del D.lgs 152/2006 riferiti alla classificazione dei rifiuti e alle fasi della gestione: art. 183 e 184 in primis.
Tra le definizioni, oltre a quelle di legge, occorre anche inserire quelle specifiche del proprio territorio, comprendendo le raccolte con modalità particolari (es. grandi utenze etc., forme cooperative, compostaggio domestico, etc.), anche suddivise in articoli specifici.
Obiettivi dell'Amministrazione comunale
L’Amministrazione comunale deve definire all’interno del Regolamento gli obiettivi specifici che intende raggiungere con e attraverso la gestione del ciclo dei rifiuti.
Gli obiettivi previsti dal regolamento, oltre ad impegnare l’Amministrazione e tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, possono vincolare anche la Società affidataria dei servizi al conseguimento degli stessi.
Il Comune deve prevedere di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata indicati dalla normativa vigente (D.lgs 152/2006, articoli da 178 a 181 bis), dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (in particolare gli obiettivi sul raggiungimento del 65% di raccolta differenziata a livello comunale, la riduzione dei rifiuti, la qualità delle differenziate, la tariffa puntuale) anche mediante la sottoscrizione delle convenzioni per la gestione dei rifiuti d’imballaggio con i Consorzi della filiera CONAI previste nell’accordo ANCI –CONAI: COMIECO (imballaggi carta e cartone), COREPLA (imballaggi plastica), RILEGNO (imballaggi in legno), COREVE (imballaggi in vetro), CIAL, CNA (imballaggi metallici) e CONOE (recupero olii vegetali).
L’Amministrazione comunale deve inoltre deve inserire nell’articolato regolamentare obiettivi di:
1) prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione dello spreco, in conformità al Piano Regionale di riduzione dei rifiuti;
2) Riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica o comunque del rifiuto urbano residuo;
3) riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli, all’abbattimento dell’usa e getta ed alle pratiche di auto compostaggio;
4) raggiungimento di livelli di effettiva valorizzazione delle singole frazioni oggetto di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dal PRGR vigente;
5) consolidamento e costante miglioramento dei quantitativi valorizzabili raggiunti;
6) miglioramento progressivo della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata, volto ad ottenere la massima valorizzazione economica nella cessione dei predetti materiali al sistema CONAI e/o agli operatori privati autorizzati al recupero degli stessi;
7) miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati, con contestuale contenimento dei costi da porre a carico dell’utenza;
8) riduzione della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando contestualmente le maggiori garanzie di protezione ambientale.
Possono essere evidenziati ulteriori obiettivi strategici che impegnino l’Amministrazione e il Gestore quali ad esempio:
- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- l’introduzione in bandi di gara o lettere d'invito di clausole che valorizzino la messa in atto di azioni di riduzione di rifiuti e di massimizzazione della riciclabilità di beni impiegati in determinati processi;
- la promozione di accordi e contratti di programma o di protocolli d'intesa, anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- la promozione di centri per il riutilizzo e lo scambio di merci usate, anche attraverso un marchio ecologico comunale;
- l’adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto anche conto delle caratteristiche ambientali e del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- l’individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento con i migliori processi tecnologici, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni o alla massimizzazione del recupero energetico dal trattamento dei rifiuti ad essi consegnati;
- la previsione di incentivi alle persone, Associazioni o Aziende che si distinguano particolarmente nel favorire e realizzare iniziative di raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati.
Organizzazione dei servizi
Il regolamento deve evidenziare le modalità di affidamento prescelte da ogni singola Amministrazione secondo la normativa vigente al momento della stesura e pubblicazione del regolamento. Si può precisare che l’Amministrazione affidi, attraverso forme diverse (es. convenzioni) i servizi di igiene urbana o alcuni dei servizi ad Associazioni o Cooperative presenti sul territorio.
Competenze del soggetto gestore
Si devono elencare le competenze generali richieste per il proprio territorio relative a raccolta, spazzamento meccanizzato e manuale, gestione piattaforma, etc.
Competenze del Comune
Vengono individuate le attività che svolge il Comune secondo normativa (attività di pubblico interesse, ordinanze, controllo, definizione di criteri di assimilazione, compilazione del monitoraggio dei dati etc.) e gli eventuali servizi svolti in economia. Oltre a queste, si rammenta che è competenza del Comune adempiere alle azioni specifiche previste dal nuovo PRGR (es. adeguamento al Modello Omogeneo regionale di raccolta o giustificazione per le scelte gestionali alternative effettuate).
Può essere evidenziato il ruolo propositivo del Gestore per l’emanazione di linee di indirizzo e la possibilità di proporre prove e sperimentazioni per la modifica del servizio, oltre a precisare il rapporto con l’impiantistica locale esistente (titolarità autorizzazioni, etc.). Possono essere indicati anche i criteri di revisione del regolamento stesso o di eventuali allegati (tempistiche, modalità: ad es. allegati, passaggi in Giunta o Consiglio Comunale, etc.), il coinvolgimento e la comunicazione verso i Cittadini, anche ai fini del rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti.
Territorio di riferimento per il servizio
Di minima occorre allegare la cartografia che identifica nella sua globalità il territorio su cui devono essere svolti i vari servizi definiti dal regolamento, soprattutto nel caso di Comuni montani, rurali o comunque particolarmente estesi, nei quali sia eventualmente necessario differenziare le tipologie di servizi prestati.
Posto che secondo quanto stabilito dal PRGR il modello di raccolta deve diventare "omogeneo" e non suscettibile di variazioni a breve termine, che comporterebbero una modifica e riapprovazione del Regolamento in Consiglio Comunale, è utile che esso sia il più ricco di informazioni possibile. Si possono inserire le planimetrie che ripartiscono le aree di raccolta a seconda delle zone del territorio comunale, delle tipologie di rifiuto e dei giorni di raccolta; in aggiunta o in alternativa, si può inserire l’elenco delle vie per zona ripartendole per giorni d’intervento e/o fasce orarie. Per quanto riguarda lo spazzamento stradale, è utile allegare le zone, con relative frequenze e giorni previsti, relative allo spazzamento meccanizzato e manuale. Inoltre è opportuno riportare la collocazione dei cestini getta carte e cestini per le deiezioni canine.
Tipologia di raccolta
Occorre delineare il modello di raccolta differenziata adottato evidenziandone la conformità rispetto al modello omogeneo proposto nel nuovo PRGR. In caso di difformità, occorre in questa sezione giustificare la scelta del modello alternativo, facendo riferimento allo studio di valutazione effettuato.
In questa sezione devono essere inoltre elencate le modalità di raccolta specifiche (domiciliare a sacchi, con contenitori, stradale a cassonetti, centro di raccolta…) per ogni tipologia di utenza e per aree del territorio (es. a seconda delle tipologie stradali e sulle aree private). In particolare, se presenti, dovranno essere dettagliati i servizi tipo Ecomobile, isole ecologiche interrate, etc.
Un esempio di livello di dettaglio più approfondito nella redazione di questa sezione regolamentare può essere la differente modalità di raccolta dello stesso rifiuto per utenze domestiche o non domestiche, il dettaglio delle raccolte per servizi sporadici (es. spettacoli viaggianti, etc.) e in caso di feste e manifestazioni (per le quali è opportuno dettagliare quanto possibile l'obbligo e modalità per la corretta differenziazione, incentivando la promozione di "ecofeste" come indicato dal PRGR), l’obbligo di posizionamento di cestini al di fuori di esercizi commerciali che potrebbero generare littering, i criteri di posizionamento di bidoni e cassonetti di raccolta rifiuti sul territorio comunale, i criteri di distribuzione e di ripristino di contenitori per la Raccolta Differenziata in caso di rottura o furto, ecc.
Schede per singola frazione di rifiuto gestito
Nel Regolamento comunale di gestione rifiuti va inserita una scheda per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in cui vengono individuate:
- Modalità di raccolta per differenti utenze
- Zone di raccolta
- Frequenza di raccolta ed eventuali variazioni stagionali
- Orari di esposizione
- Tipologie di contenitori e sacchi da utilizzare obbligatoriamente per il conferimento e l’esposizione, specificando se vi è fornitura gratuita o agevolata.
Gestione del centro di raccolta
Di minima è un articolo all’interno del regolamento in cui devono essere contenute:
- Localizzazione,
- Tipologia di Utenze servite e modalità di ingresso,
- Tipologie di rifiuti conferibili in relazione all’autorizzazione / comunicazione di cui il centro Comunale di Raccolta dispone, in coerenza con gli obiettivi del PRGR sulle raccolte minime da attivare su tutto il territorio (vedi obiettivi del PRGR)
- Norme comportamentali degli utenti in fase di conferimento e del gestore in fase di ricevimento, assistenza alle Utenze, controllo, gestione (es. tenuta registri e formulari etc.),
- Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, in relazione ai criteri di assimilazione,
- Criteri per indirizzare il cittadino e le utenze non domestiche ad una maggior separazione dei rifiuti, minimizzando il conferimento improprio nel cassone dei rifiuti ingombranti.
Può essere altresì redatto uno specifico allegato separato dal Regolamento di Igiene Urbana, comprendente un maggior dettaglio, in particolare sulle tipologie di rifiuti conferibili, sui criteri di accettazione dei rifiuti assimilati e l’eventuale necessità di utilizzo dei formulari, sulla regolamentazione degli accessi, con allegata una planimetria dell’area. Qualora si voglia agevolare il conferimento delle utenze non domestiche al centro di raccolta, permettendo il trasporto senza formulario e senza iscrizione all’Albo Gestori come conto proprio, facendo ricadere questa fase di trasporto in una normale attività di conferimento, paragonabile al trasporto ad un cassonetto, si consiglia l’emanazione di un’Ordinanza comunale specifica, che potrà essere conservata in copia sui mezzi afferenti al Centro.
E' utile inserire anche l'eventuale modalità di gestione del Centro del Riutilizzo.
Elementi di personalizzazione del servizio
Qualora l’Amministrazione abbia adottato un sistema di misurazione puntuale, con modalità volumetrica o a peso ai fini della determinazione del tributo, deve essere presentata all’interno del regolamento la metodologia adottata (es. distribuzione dei sacchi, RFID, sacco prepagato, contenitore con TAG, altre eventuali RD particolari attivate, come quella relativa alla frazione pannolini nelle realtà che hanno attivato il sistema di tariffazione volumetrica o a peso sul sacco dell’indifferenziato, etc.), rimandandone la spiegazione di dettaglio al regolamento relativo al tributo rifiuti. Per la verifica della qualità merceologica delle frazioni differenziate, occorre specificare come verrà effettuata (analisi merceologiche etc.)
Occorre citare i servizi peculiari ed innovativi presenti sul proprio territorio, soprattutto qualora esistano difformità rispetto al modello omogeneo di raccolta del PRGR.
Controlli
Deve essere stabilito l’oggetto delle attività di controllo, chi è demandato alla loro esecuzione e la procedura che viene adottata. Deve essere indicato il riferimento all’articolato interno al regolamento, che definisce le sanzioni. Deve essere anche dettagliata la possibilità di applicare non solo sanzioni a carico del cittadino, ma anche penalità a carico della Ditta Appaltatrice nel caso essa non raggiunga gli obiettivi previsti (contratto di performance). Questo permette la possibilità di applicare tale concetto nel capitolato d'appalto.
E’ utile precisarne in dettaglio la periodicità e la modalità. Elencare tutti gli articoli del regolamento che prevedono l’attivazione di attività di controllo (es. pulizia strade, littering, volantinaggio, etc.).
Possono essere precisate anche le modalità con le quali lo stesso cittadino può richiedere controlli al Comune.
Sanzioni
Devono essere citati i divieti e le sanzioni previste per legge (689/81), dettagliando la modalità di applicazione delle stesse.
Per maggiore chiarezza è bene sia riportata una tabella riassuntiva, in cui vengono evidenziati i comportamenti non ammessi a livello regolamentare e le relative sanzioni irrogabili.
E’ auspicabile che vengano individuate ed elencate le singole violazioni, attribuendo ad ognuna una sanzione specifica e coerente con l’effetto della stessa. Inoltre, è utile inserire un riferimento agli articoli del regolamento stesso a cui la violazione fa riferimento.
Assimilazione
In ogni Regolamento di gestione dei rifiuti devono essere ben definite e coordinate con il regolamento sul tributo:
- Le tipologie di rifiuti assimilabili (mediante descrizione generica o codice, facendo riferimento alla normativa vigente, tenuto conto dell’autorizzazione del centro di raccolta e ricordando che le tipologie di rifiuto conferibili al centro di raccolta devono appartenere prevalentemente alle macrocategorie 15 e/o 20 della tabella dei codici CER).
- Sulla base dell’elenco di cui sopra, le tipologie effettivamente assimilate sul proprio territorio, in virtù dei servizi in concessione svolti e dei livelli autorizzativi dei centri di raccolta presenti.
- Devono essere definiti dei criteri quantitativi (volumetrici o in peso) ai fini dell’assimilabilità.
Un tema importante, da definire con attenzione in tutti i regolamenti è quello dell’assimilazione del rifiuto speciale indifferenziato (molte volte conferito impropriamente con codice CER 150106 al centro di raccolta, nel cassone dei rifiuti ingombranti; pratica scorretta e da contrastare). Andando nella direzione del pagamento del tributo commisurato alla quantità di rifiuti prodotti e adottando un metodo presuntivo si utilizzano i coefficienti kd di produzione per specifica categoria, anche nell’ambito dell’assimilazione del rifiuto speciale indifferenziato ci si deve riferire indicativamente ad essi per fissare il limite quantitativo.
Ciò premesso, è tuttavia anche auspicabile che si definisca una quota massima di rifiuto indifferenziato conferibile e fattibilmente gestibile e misurabile, e che si incentivi il più possibile le Utenze non Domestiche al conferimento delle frazioni differenziate di maggior pregio.
A tal fine è opportuno consentire il conferimento di rifiuti misti solo mediante esposizione in sacchi o comunque secondo il modello di riferimento utilizzato a livello territoriale e non attraverso il conferimento diretto ed indifferenziato al centro di raccolta, e che si definisca inoltre un limite numerico di sacchi (o bidoni) conferibili per giro di raccolta.
Ad esempio, in caso di possibilità di misurazione automatica tramite sistemi RFID o altro, si potrebbe stabilire che questo limite sia, rispetto al kd,, previsto dalla categoria di appartenenza dell’ utenza non domestica decurtata dalla quota relativa all’obiettivo di % RD posto a livello comunale e stabilito nel regolamento. (se l’attività prevede una produzione pari a 100 kg e l’obiettivo di rd è 65% l’attività potrà esporre come rifiuti indifferenziata 35 kg); altrimenti, tipicamente si fissa un limite generico in numero di sacchi a giro di raccolta per le utenze non domestiche.
L'importante è che anche queste utenze si impegnino a raggiungere elevati obiettivi di RD .
Anche le frazioni differenziate assimilate conferite in piattaforma dovrebbero essere monitorate, sempre al fine di non superare il limite massimo di rifiuti assimilati complessivamente.
[...] Segue in allegato
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Indagine conoscitiva misure di prevenzione produzione rifiuti urbani
Rifiuti "ex assimilati" agli urbani - Novità L. 118/2022
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