Nuovo Decreto Gas Fluorurati ad effetto serra D.P.R. 146/2018: FAQ 2019
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28 Novembre 2024 | ||
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Gas Fluorurati ad effetto serra: FAQ 2019 ID 7563 | 17.01.2019 Disponibili, in allegato, FAQ ufficiali relative alla nuova normativa Gas Fluorurati ad effetto serra (F-GAS) D.P.R. n. 146/2018 aggiornate all'11 gennaio 2019. Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 maggio 2014). Il D.P.R. n. 146/2018, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019, definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014, relativamente ai seguenti aspetti: 1. l’individuazione delle autorità competenti; 2. l’adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012, ed in particolare le procedure per: - l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione; - la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese; - la certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone; - la certificazione, l’attestazione e l’iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese; - il rilascio di esenzioni e deroghe all’obbligo di certificazione per le persone fisiche; - il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro. 3. l’individuazione degli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dell’accuratezza dei dati; 4. l’implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime; 5. la costituzione e la gestione di una Banca Dati, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature; 6. l’individuazione di sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 20, del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo; 7. l’etichettatura delle apparecchiature ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n.517/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.[/alert] A decorrere dal 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146), e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. ________ Indice - FAQ Gas Fluorurati ad effetto serra [06.12.2018] Definizioni ... Fonte: Gas Fluorurati ad effetto serra Registro Nazionale Collegati: |
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