Lavori elettrici: D.Lgs. 81/2008 e la norma CEI 11-27
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1. Estratto norma CEI 11-27 2. Procedura organizzativa 11-27
La norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" è la norma di riferimento per tutte le attività di lavoro sugli impianti elettrici, che sono normate dal D.Lgs. 81/2008 Art. 82 e 83.
La Norma CEI 11-27 si applica alle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi ed esercitati a qualunque livello di tensione, destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori.
La Norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e di manutenzione.
La Norma si applica a tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (vedi D. Lgs 81/08 e s.m.i.).
Il D.Lgs. 81/2008 all’Art. 83 comma 2 “Lavori in prossimità di parti attive” riporta: …2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche… che rimandata, quindi, anche alla norma tecnica CEI 11-27.
La norma CEI 11-27 individua 3 distanze limite (aree) in cui definire le zone di lavoro sulle parti elettriche: DL, DV e DA9
DL = distanza che definisce il limite della zona di lavoro sotto tensione DV = distanza che definisce il limite della zona di lavoro in prossimità DA9 = distanza che definisce il limite della zona dei lavori non elettrici
Nella tabella sottostante sono riportate le Distanze limite in relazione la tensione nominale del sistema:
....
Sono definiti gli operatori:
PERSONA ESPERTA (PES) Persona formata, in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l’elettricità può creare
PERSONA AVVERTITA (PAV) Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da Persone Esperte, per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare
PERSONA COMUNE (PEC) Persona non Esperta e non Avvertita nel campo delle attività elettriche
PERSONA IDONEA ai lavori sotto Tensione (PEI) Persona Esperta o Avvertita che ha le conoscenze teorico/pratiche richieste per i lavori sotto tensione in Bassa Tensione
Il LAVORO SOTTO TENSIONE in BT può essere eseguito solo da Persona Idonea (PEI)
Nel grafico sottostante le Distanze limite, il tipo di lavoro e i requisiti di formazione del personale
Elaborato: Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2016 Tutto l'articolo in allegato
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Info e download 11-27
Info e download Procedura organizzativa 11-27
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