Elenco sostanze soggette restrizioni Allegato XVII REACH / 09.2024
ID 15003 | Rev. 7.0 del 20.09.2024 / Last update Regolamento (UE) 2024/2462
Il Documento elenca le sostanze dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH (soggette a restrizioni), con note e link dei Regolamenti che hanno modificato l'elenco (dal 2019).
Le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, per le quali l'allegato XVII prevede una restrizione non sono fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate se non ottemperano alle condizioni di tali restrizioni.
Elenco di tutti i regolamenti di modifica dell'Allegato XVII del REACH:
REACH - List of Amendments to Annex XVII - Restrictions _______
20.09.2024 Regolamento (UE) 2024/2462 (GU L 2024/2462 del 20.9.2024)
Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione, del 19 settembre 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate. (GU L 2024/2462 del 20.9.2024). Entrata in vigore: 10.10.2024
(Modifica Allegato XVII aggiunta voce 79) _______
13.08.2024 Rettifica regolamento (UE) 2024/1328 (GU L 2024/90510 del 13.8.2024)
Rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6). (GU L 2024/90510 del 13.8.2024)
(Rettifica Allegato XVII voce 70) _______
17.05.2024 Regolamento (UE) 2024/1328 (GU L 2024/1328 del 17.5.2024)
Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano(D6). (GU L 2024/1328 del 17.5.2024). Entrata in vigore: 06.06.2024
(Sostituzione Allegato XVII voce 70) _______
27.09.2023 Regolamento (UE) 2023/2055 (GU L 238/67 del 27.09.2023)
Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. (GU L 238/67 del 27.09.2023). Entrata in vigore: 17.10.2023
(Modifica Allegato XVII aggiunta voce 78) _______
17.07.2023 Regolamento (UE) 2023/1464 (GU L 180/12 del 17.7.2023)
Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide. (GU L 180/12 del 17.7.2023). Entrata in vigore: 06.08.2023
(Modifica Allegato XVII aggiunta voce 77 - Formaldeide - N. CAS 50-00-0 - N. CE 200-001-8 e sostanze che rilasciano formaldeide). _______
Update 08.05.2023 Regolamento (UE) 2023/923 (GU L 123/1 dell’8.5.2023)
Regolamento (UE) 2023/923 della Commissione del 3 maggio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC. (GU L 123/1 del 8.5.2023). Entrata in vigore: 28.05.2023 _______
Update 14.12.2021 Regolamento (UE) 2021/2204 (GU L 415/16 del 22.11.2021)
Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) (GU L 446/34 del 14.12.2021). Entrata in vigore: 03.01.2022
(Modifica solo le Appendici 2, 4, 6 dell’Allegato XVII) _______
Update 23.11.2021 Regolamento (UE) 2021/2030 (GU L 415/16 22.11.2021)
(76) Ultima sostanza inserita N,N-dimetilformammide. Regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide (GU L 415/16 del 22.11.2021). Entrata in vigore: 12.12.2021 _______
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
TITOLO VIII RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE, MISCELE E ARTICOLI
CAPO 1 Questioni generali
Articolo 67 Disposizioni generali
1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione.
Questa disposizione non si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di una sostanza nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo scientifici.
L'allegato XVII specifica se la restrizione non si applica ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché il quantitativo massimo soggetto ad esenzione.
2. Il paragrafo 1 non si applica all'uso delle sostanze in prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE, in relazione alle restrizioni destinate a controllare i rischi per la salute umana contemplati da detta direttiva.
3. Fino al 1° giugno 2013, uno Stato membro può mantenere in vigore eventuali restrizioni esistenti più rigorose in relazione all'allegato XVII in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza, a condizione che esse siano state notificate conformemente al trattato. La Commissione compila e pubblica un inventario di tali restrizioni entro il 1o giugno 2009. _______
ALLEGATO XVII
RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI ...
Tutto il Documento in allegato
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76. N,N-dimetilformammide
N. CAS 68-12-2
N. CE 200-679-5
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1. Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea.
2. Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al paragrafo 1.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’obbligo ivi stabilito si applica a decorrere dal 12 dicembre 2024 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano, e a decorrere dal 12 dicembre 2025 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche.
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Regolamento (UE) 2021/2030
(GU L 415/16 del 22.11.2021)
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77. Formaldeide
N. CAS 50-00-0
N. CE 200-001-8
e sostanze che rilasciano formaldeide
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1. Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2026 in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:
a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.
Il primo comma non si applica:
agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;
agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
agli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;
ai biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
ai dispositivi di protezione individuale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;
agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;
agli articoli usati.
2. Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2027 in veicoli stradali se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli è superiore a 0,062 mg/m3.
Il primo comma non si applica:
ai veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
ai veicoli usati.
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Regolamento (UE) 2023/1464
(GU L 180/12 del 17.7.2023)
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78. Microparticelle di polimeri sintetici: polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti: a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle; b) almeno l’1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:
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Regolamento (UE) 2023/2055
(GU L 238/67 del 27.09.2023)
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79. Acido perfluoroesanoico (PFHxA), suoi sali e sostanze a esso correlate: (a) aventi un gruppo perfluoropentilico lineare o ramificato con la formula C5F11- direttamente legato a un altro atomo di carbonio quale uno degli elementi strutturali; oppure (b) avente un gruppo perfluoroesilico lineare o ramificato con la formula C6F13-. Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione: (a) C6F14; (b) C6F13-C(=O)OH, C6F13-C(=O)O-X′ o C6F13-CF2-X′ (dove X′ = qualsiasi gruppo, compresi i sali); (c) qualsiasi sostanza avente un gruppo perfluoroalchilico C6F13- direttamente legato a un atomo di ossigeno a uno degli atomi di carbonio non terminali.
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1. A decorrere dall’10 ottobre 2026 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA, misurata in materiali omogenei: a) nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori destinati al pubblico; b) nelle calzature destinate al pubblico; c) nella carta e nel cartone utilizzati come materiali a contatto con gli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004; d) nelle miscele destinate al pubblico; e) nei prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009. 2. A decorrere dall’10 ottobre 2027 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA, misurata in materiali omogenei, nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli diversi da quelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori di cui al paragrafo 1, destinati al pubblico. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) ai dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere gli utilizzatori dai rischi che rientrano nella categoria di rischio III, lettere a), da c) a f), h) e l) di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/425; b) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745; c) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746; d) ai prodotti tessili utilizzati nel settore delle costruzioni. 4. A decorrere dall’10 aprile 2026 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA: a) nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio utilizzati per l’addestramento e i test, ad eccezione dei test funzionali dei sistemi antincendio, a condizione che tutti i rilasci siano contenuti; b) nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio per i servizi pubblici antincendio, ad eccezione dei casi in cui tali servizi intervengano per sedare incendi industriali in impianti contemplati dalla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e utilizzino le schiume e le attrezzature esclusivamente a tale scopo. 5. A decorrere dall’10 ottobre 2029 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio utilizzati nell’aviazione civile (compresi gli aeroporti civili) in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA. 6. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano alle sostanze aventi un gruppo perfluoroalchilico C6F13- direttamente legato a un atomo di zolfo che sono vietate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 7. In deroga al paragrafo 1, tale paragrafo non si applica agli articoli e alle miscele immessi sul mercato prima dell’10 ottobre 2026. 8. In deroga al paragrafo 2, tale paragrafo non si applica agli articoli immessi sul mercato prima dell’10 ottobre 2027.
9. Ai fini della presente voce, le sostanze correlate al PFHxA sono sostanze per le quali si ritiene, in base alla loro struttura molecolare, che possano degradarsi o trasformarsi in PFHxA.
(*1) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (*2) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti
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Regolamento (UE) 2024/2462 (GU L 2024/2462 del 20.9.2024
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... segue in allegato
Fonte ECHA
Matrice Revisioni
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REACH - List of Amendments to Annex XVII - Restrictions
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