Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2021/57

ID 12671 | | Visite: 6982 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/12671

Regolamento UE 2021 57

Regolamento (UE) 2021/57 | Modifica All. XVII Reg. REACH

Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide

GU L 24/19 del 26.01.2021

Entrata in vigore: 15.02.2021

_____

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, alla voce 63, seconda colonna, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«11. Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:
a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;
b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Ai fini del primo comma:
a) «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;
b) svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa;
c) una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro.
La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo.

12. Se almeno il 20% del suo territorio complessivo, ad esclusione delle sue acque territoriali, è costituito da zone umide, al posto della restrizione di cui al paragrafo 11, primo comma, uno Stato membro può vietare le seguenti attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024:
a) immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1% in peso;
b) sparare munizioni di tale tipo;
c) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Uno Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma comunica tale intenzione alla Commissione entro il 15 agosto 2021. Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo delle misure nazionali da esso adottate, in ogni caso entro il 15 agosto 2023. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili le comunicazioni di intenti e i testi delle misure nazionali che ha ricevuto da tale Stato.

13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;
b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo;
c) «fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa;
d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;
e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;
f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»:
i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;
ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro.

14. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali in materia di tutela dell’ambiente o della salute umana in vigore al 15 febbraio 2021 e limitare il piombo nelle munizioni più severamente di quanto previsto al paragrafo 11.
Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili i testi delle disposizioni nazionali che ha ricevuto.»

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2021 57.pdf)Regolamento (UE) 2021/57
 
IT549 kB702

Tags: Chemicals Reach

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Dic 09, 2024 53

Regolamento delegato (UE) 2024/3095

Regolamento delegato (UE) 2024/3095 ID 23077 | 09.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3095 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda la certificazione di determinati operatori e gruppi di operatori di paesi terzi e i controlli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 25, 2024 218

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024 ID 23004 | Last update: 15.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Nov 18, 2024 309

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 13, 2024 186

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024 ID 21612 | Last update: 13.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Logo di produzione biologica UE
Nov 11, 2024 224

Regolamento delegato (UE) 2024/2867

Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE ID 22907 | 11.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di… Leggi tutto
Nov 07, 2024 253

Direttiva 1999/2/CE

Direttiva 1999/2/CE ID 22885 | 07.11.2024 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti GU L 66/16 del 13.3.1999… Leggi tutto
Ott 28, 2024 173

Decreto 4 agosto 2011 n. 158

Decreto 4 agosto 2011 n. 158 / Recepimenti Direttiva ID 22820 | 28.10.2024 Decreto 4 agosto 2011 n. 158 Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 87359

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto