Protezione dell'Ozono: Quadro normativo / Rev. 2.0 Febbraio 2024
Appunti Ambiente | |||||||||||||||||
25 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
Salve Visitatore | |||||||||||||||||
Protezione dell'Ozono: Quadro normativo / Rev. 2.0 Febbraio 2024 ID 10157 | Rev. 2.0 del 24.02.2024 / Documento completo allegato Quadro normativo sulla protezione dell'Ozono nell'UE (IT), dal Protocollo di Montreal e Convenzione di Vienna, attuate in EU con Decisione 88/540/CEE, Update Rev. 2.0 del 24.02.2024 - Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L 2024/590 del 20.02.2024) Excursus PROTOCOLLO DI MONTREAL Alla fine degli anni ottanta, nel quadro del protocollo di Montreal, i governi di tutto il mondo hanno convenuto di proteggere lo strato di ozono terrestre eliminando gradualmente le sostanze che lo riducono emesse dalle attività umane. In Europa, il protocollo è attuato attraverso una legislazione a livello dell’UE che non solo consegue gli obiettivi fissati ma comporta anche misure più rigorose e ambiziose. L’azione globale nel quadro del protocollo di Montreal ha interrotto la riduzione dello strato di ozono consentendo di avviarne il recupero, ma resta ancora molto da fare per garantire una ripresa stabile. Il REGOLAMENTO UE SULL'OZONO Pubblicato nella GU L 2024/590 del 20.02.2024 il Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, in vigore dall’11.03.2024. Il regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Il Regolamento (UE) 2024/590 si applica: a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Il Regolamento (UE) 2024/590 abroga dall’11 marzo 2024 il regolamento (CE) n. 1005/2009 L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025. L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. LA DECISIONE 88/540/CEE SULLA CONVENZIONE DI VIENNA Decisione 88/540/CEE relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono. LA DECISIONE (UE) 2017/1541/CEE DEL CONSIGLIO DELL'EMENDAMENTO DI KIGALI Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio del 17 luglio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE PUNTI CHIAVE Come obbligo generale, le parti devono adottare le misure appropriate per proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi derivanti o che potrebbero derivare da attività umane che modificano o che possono modificare lo strato di ozono. In particolare, sulla base di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti, le parti devono: La ricerca sullo strato di ozono e le valutazioni scientifiche che coinvolgono le parti, direttamente o all’interno di organismi internazionali, si concentrano su: Inoltre, le parti sono tenute a: La Conferenza delle parti (in cui tutti i paesi firmatari sono rappresentati e hanno diritto di voto): Dopo che la convenzione è rimasta in vigore per quattro anni, una parte può annunciare la propria intenzione di uscire. Ciò ha effetto un anno dopo. APPLICAZIONE CONVENZIONE E DECISIONE CONTESTO (1) Strato di ozono: lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta. DOCUMENTI PRINCIPALI Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 10). Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8). DOCUMENTI CORRELATI Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1). (Abrogato dall’11 marzo 2024 dal Regolamento (UE) 2024/590) - Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009. (GU L 2024/590 del 20.02.2024), in vigore dall’11 marzo 2024. Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono - Dichiarazione della Comunità economica europea (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21). Decisione 82/795/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1982, sul rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell’ambiente (GU L 329 del 25.11.1982, pag. 29). Decisione 80/372/CEE del Consiglio del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell’ambiente (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 45). Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati (Abrogato dall’11 marzo 2024 dal Regolamento (UE) 2024/573) - Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L 2024/573 del 20.02.2024), in vigore dall’11 marzo 2024. LEGISLAZIONE PRINCIPALE IT Legge 4 luglio 1988, n. 277 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonche' di due risoluzioni finali adottate in pari data. (GU n.170 del 21-7-1988 - S.O. n. 64) Legge 28 dicembre 1993 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. (GU n.305 del 30-12-1993) D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.(GU n.7 del 09-01-2019) D.Lgs. 5 dicembre 2019 n. 163 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. D.Lgs. 13 settembre 2013 n. 108 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (GU n.227 del 27-09-2013) Legge 21 gennaio 2022 n. 8 Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (GU n.33 del 09.02.2022).
Matrice revisioni
Collegati |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter |
|||||||||||||||||
Certifico Srl 2000-2020 | VAT IT02442650541 |