Modello Dichiarazione di conformità MOCA ceramica
Appunti Chemicals | ||
28 Novembre 2024 | ||
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Modello Dichiarazione di conformità MOCA ceramica ID 19547 | 03.05.2023 / Modello in allegato Modello Dichiarazione di conformità MOCA ceramica ai sensi del Decreto 4 aprile 1985 di cui all'Allegato III come modificato da Decreto 1° febbraio 2007 (allegato II) e del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA quadro) Decreto 4 aprile 1985 (come modificato da Decreto 1° febbraio 2007) Art. 3-bis. 1. Gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati nelle varie fasi, della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformita' all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato III del presente decreto. 3. Su richiesta dell'autorita' competente il fabbricante o l'importatore deve fornire un'adeguata documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all'art. 3. 3. Tale documentazione deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, nonche' il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi. Allegato III Dichiarazione di conformita' La dichiarazione di conformita' deve contenere le seguenti informazioni: 1) identita' e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’importatore che lo importa nella Unione europea; 2) identita' dell’oggetto; 3) data della dichiarazione; 4) attestatazione che l’oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni del presente decreto e del regolamento (CE) n. 1935/2004. La dichiarazione scritta consentira' di identificare facilmente gli oggetti ai quali si riferisce e dovra' essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio. Articolo 16 Dichiarazione di conformità 1. Le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano. 2. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti.
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