Obbligo previa notifica export metalli ferrosi grandi quantità / Legge di conv. 14/2023 Milleproroghe 2023
Appunti Ambiente | |||||||||||||
28 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Obbligo previa notifica export metalli ferrosi grandi quantità ID 18972 | 27.02.2023 / Scheda allegata In GU n. 49 del 27.02.2023 pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative / Conversione Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Milleproroghe 2023. Secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6-quater del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14, è disposta la proroga fino al 31.12.2023 dell'obbligo di previa notifica a MinImprese e MinAffari delle esportazioni delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi (scaduto il 31.12.2022) e restringe il campo di applicazione di tale obbligo, per quanto riguarda i rottami ferrosi, alle spedizioni riguardanti quantità superiori a 250 tonnellate (o superiori a 500 tonnellate nell'arco di un mese). Il provvedimento stabilisce inoltre una sanatoria per i soggetti che, nel 2022, hanno omesso di notificare esportazioni per quantitativi inferiori alle nuove soglie. Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Export metalli ferrosi Articolo 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy) 6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a. al comma 1, dopo le parole «fino al 31 dicembre 2023», sono aggiunte le parole "e, dopo la parola "Stato", sono aggiunte le parole "ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea". b. dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 6-ter. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui al comma lett. a) del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni". segue in allegato Matrice revisioni
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