Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2090
della Commissione del 14 novembre 2017 che approva la birra come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Co...
ID 18972 | 27.02.2023 / Scheda allegata
In GU n. 49 del 27.02.2023 pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative / Conversione Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Milleproroghe 2023.
Secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6-quater del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14, è disposta la proroga fino al 31.12.2023 dell'obbligo di previa notifica a MinImprese e MinAffari delle esportazioni delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi (scaduto il 31.12.2022) e restringe il campo di applicazione di tale obbligo, per quanto riguarda i rottami ferrosi, alle spedizioni riguardanti quantità superiori a 250 tonnellate (o superiori a 500 tonnellate nell'arco di un mese).
Il provvedimento stabilisce inoltre una sanatoria per i soggetti che, nel 2022, hanno omesso di notificare esportazioni per quantitativi inferiori alle nuove soglie.
Export metalli ferrosi
Articolo 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)
6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 1, dopo le parole «fino al 31 dicembre 2023», sono aggiunte le parole "e, dopo la parola "Stato", sono aggiunte le parole "ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea".
b. dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
"6-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''all'obbligo di notifica di cui al comma 2.'' sono aggiunte le seguenti: '', qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.'';
b) al comma 4 le parole: ''fino al 31 dicembre 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023''.
6-ter. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui al comma lett. a) del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni".
...
segue in allegato
Matrice revisioni
| Rev. | Anno | Ogg. | Autore |
| 1.0 | 27.02.2023 | Legge 24 febbraio 2023, n. 14 | Certifico Srl |
| 0.0 | 15.02.2023 | --- | Certifico Srl |
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