Marcatura CE Cavi elettrici: Chiarimenti applicativi
Appunti Marcatura CE | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Cavi elettrici: Marcatura CE - Chiarimenti applicativi Il Documento allegato intende fornire chiarimenti sulla Marcatura CE dei cavi elettrici e l'applicazione pratica in accordo con la Direttiva 2014/35/UE BT ed il Regolamento (UE) 305/2011 CPR, casi illustrati. Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva 2014/35/UE (BT), dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR, ma, obbligatoriamente, solo per le applicazioni per le quali è richiesta la marcatura CE ai sensi dello stesso(*). Dal 1° luglio 2017 i cavi elettrici rientranti nel campo di applicazione della norma EN 50575 dovranno essere marcati CE in accordo al Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) e dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione di Prestazione (DoP). EN 50575 - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio La EN 50575 è stata redatta congiuntamente dal TC 20 “Cavi Elettrici”, TC 46X “Cavi per la comunicazione” e i suoi sotto comitati, e dal CT 86A CENELEC “Fibre ottiche e cavi per fibre ottiche” . Sono state fissate le seguenti date: - data ultima entro la quale il presente documento deve essere recepito a livello nazionale mediante pubblicazione di una Norma nazionale identica o mediante adozione: 11-08-2015 - data ultima entro la quale le Norme nazionali contrastanti con il presente documento devono essere ritirate: 11-08-2017 La norma è stata preparata su mandato accordato al CENELEC dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europea per il Libero Scambio UE e soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive UE (Reg. UE 305/2011). Excursus 3. Classi di reazione al fuoco e metodi di prova 4. Sistema AVPC
5. Dichiarazione di prestazione DoP Il produttore prepara la DoP e affigge la marcatura CE sulla base dei diversi sistemi AVCP definiti nell'allegato V del Regolamento (EU) n. 305/2011: In caso di prodotti compresi nel sistema 1+: - il controllo di produzione di fabbrica e il successivo collaudo di campioni prelevati in fabbrica in base al piano di collaudo previsto, eseguito dal produttore; e: - il certificato di costanza di prestazione pubblicato dall’ente notificato certificatore di prodotto sulla base delle prove di tipo (compresa la campionatura), calcolo di tipo, valori tabulati o la documentazione descrittiva di prodotto; ispezione iniziale dell‘impianto di produzione e del piano di fabbricazione e controllo; sorveglianza continua, verifica e valutazione del piano di fabbricazione e controllo e collaudo ispettivo dei campioni prelevati prima di immettere il prodotto sul mercato. In caso di prodotti compresi nel sistema 3: – il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore; e In caso di prodotti compresi nel sistema 4: – il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore; e Il modello della DoP è fornito nell'allegato III del Regolamento (EU) n. 305/2011. In base a questa normativa, la DoP dovrà contenere, in particolare, le seguenti informazioni: - il riferimento del tipo di prodotto per cui la dichiarazione di prestazione è stata redatta; La DoP dovrà inoltre contenere: (a) l’uso o gli usi previsti del prodotto, ai sensi delle specifiche tecniche armonizzate applicabili; Per quanto riguarda la fornitura della DoP, si applica l’articolo 7 del regolamento (EU) n. 305/2011. ... Certifico Srl - Rev. 00 Luglio 2017 |
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