Rischio sismico: Sicurezza degli edifici scolastici Fonte: Protezione Civile
In questa sezione sono descritte le attività realizzate dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso le Regioni per la sicurezza degli edifici scolastici: dalle verifiche sismiche sulle scuole, agli interventi di adeguamento strutturale e antisismico per ridurre gli effetti dei terremoti.
Verifiche sismiche degli edifici strategici rilevanti. Dopo il terremoto in Puglia e Molise del 2002 è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che riclassifica l’intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità, eliminando le zone non classificate e introduce l’obbligo per gli enti proprietari di procedere alla verifica sismica degli edifici strategici e di quelli rilevanti per finalità di protezione civile. Tra questi ultimi rientrano anche le scuole.
L’articolo 32 bis del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modifiche dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le verifiche sismiche e i primi interventi urgenti. Il Fondo di 200 milioni di euro è stato implementato attraverso le opcm n. 3362 dell’8 luglio 2004 e n. 3505 del 9 marzo 2006. Con questi fondi il Dipartimento della Protezione Civile - attraverso le Regioni - ha finanziato circa 2.300 verifiche sismiche sugli edifici scolastici. Le Regioni e i Comuni, inoltre, hanno effettuato ulteriori verifiche sismiche degli edifici scolastici con fondi propri. Al momento il Dipartimento sta informatizzando i dati di sintesi delle verifiche svolte per costituire una banca dati centralizzata associata all’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica.
O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone
Le presenti norme definiscono i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, ai sensi dell’art.93, 1g) del D.L. 112/1998, ai fini della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone da parte delle Regioni, ai sensi dell’art 94, 2a) del medesimo decreto.
Le zone fanno esplicito riferimento a quelle indicate nelle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, nelle “Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti” e nelle “Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni” emanate contestualmente.
CRITERI
a) Le “Norme tecniche” indicano 4 valori di accelerazioni orizzontali (ag/g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico e le norme progettuali e costruttive da applicare; pertanto, il numero delle zone è fissato in 4.
b) Ciascuna zona sarà individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema seguente:
zona
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accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni [ag/g]
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accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) [ag/g]
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Pericolosita'
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1
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> 0,25
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0,35
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ALTA
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2
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0,15-0,25
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0,25
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ELEVATA
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3
|
0,05-015
|
0,15
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MEDIA
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4
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<0,05
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0,05
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BASSA
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c) Le valutazioni di ag dovranno essere effettuate utilizzando:
i) metodologie recenti e accettate a livello internazionale; ii) dati di base aggiornati (con particolare riferimento ai dati sulle sorgenti sismogenetiche, ai cataloghi dei terremoti, alle leggi di attenuazione del moto del suolo, ecc.); iii) procedure di elaborazione trasparenti e riproducibili, che evidenzino le assunzioni effettuate e le relative ragioni.
d) Le valutazioni di ag dovranno essere rappresentate in termini di curve di livello con passo 0,025 g calcolate su di un numero sufficiente di punti (griglia non inferiore a 0.05°). Sulla base di tali valutazioni l’assegnazione di un territorio ad una delle zone di cui al punto b) potrà avvenire con tolleranza 0,025 g.
e) L'insieme dei codici di calcolo e dei dati utilizzati dovrà essere reso pubblico in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero processo. Le elaborazioni dovranno essere sottoposte a verifica secondo le procedure di revisione in uso nel sistema scientifico internazionale.
f) Qualora siano disponibili differenti mappe di ag, prodotte nel rispetto dei criteri enunciati ai punti precedenti, queste dovranno essere messe a confronto e sottoposte a giudizio di esperti non coinvolti nella loro formulazione.
g) Le valutazioni di ag andranno aggiornate periodicamente, in relazione allo sviluppo delle metodologie di stima della pericolosità sismica e dei dati utilizzati dalle medesime.
h) Devono essere evitate situazioni di forte disomogeneità nelle zone sismiche ai confini tra regioni diverse. A tal fine, l'individuazione delle medesime dovrà tenere conto di un elaborato di riferimento compilato in modo omogeneo a scala nazionale, secondo i criteri esposti più sopra. A partire da questo elaborato di riferimento, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche dovrà prevedere:
1. La discretizzazione del medesimo con riferimento ai confini dei comuni. Questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona o in un'altra i comuni attraversati da curve di livello di ag, e di gestire la tolleranza di cui al punto d).
E' opportuno a questo proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue avvenga sempre in maniera graduale, sia all'interno di ciascuna regione che al confine fra regioni diverse. 2. L'eventuale definizione di sottozone, nell'ambito dello stesso comune, differenziate anche in relazione alle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche di dettaglio.
Segue allegato
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/sicurezza_scuole.wp
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtm
Fonte: Protezione Civile
Info e download
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