Rischio sismico: Sicurezza degli edifici scolastici
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Rischio sismico: Sicurezza degli edifici scolastici
In questa sezione sono descritte le attività realizzate dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso le Regioni per la sicurezza degli edifici scolastici: dalle verifiche sismiche sulle scuole, agli interventi di adeguamento strutturale e antisismico per ridurre gli effetti dei terremoti.
Verifiche sismiche degli edifici strategici rilevanti.
Dopo il terremoto in Puglia e Molise del 2002 è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che riclassifica l’intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità, eliminando le zone non classificate e introduce l’obbligo per gli enti proprietari di procedere alla verifica sismica degli edifici strategici e di quelli rilevanti per finalità di protezione civile. Tra questi ultimi rientrano anche le scuole.
L’articolo 32 bis del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modifiche dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le verifiche sismiche e i primi interventi urgenti. Il Fondo di 200 milioni di euro è stato implementato attraverso le opcm n. 3362 dell’8 luglio 2004 e n. 3505 del 9 marzo 2006. Con questi fondi il Dipartimento della Protezione Civile - attraverso le Regioni - ha finanziato circa 2.300 verifiche sismiche sugli edifici scolastici. Le Regioni e i Comuni, inoltre, hanno effettuato ulteriori verifiche sismiche degli edifici scolastici con fondi propri. Al momento il Dipartimento sta informatizzando i dati di sintesi delle verifiche svolte per costituire una banca dati centralizzata associata all’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica.
Programma per gli interventi di adeguamento sismico delle scuole.
Con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato incrementato di 20 milioni di euro all’anno a partire dal 2008 per l’adeguamento strutturale e antisismico delle scuole e per la costruzione di nuovi edifici scolastici, qualora sia indispensabile sostituire quelli ad elevato rischio sismico. Dal 2008 sono state attivate sei annualità del programma, per un totale di 120 milioni di euro stanziati. La prima annualità del programma è disciplinata dall’ordinanza n. 3728 del 29 dicembre 2008, mentre le successive sono regolate rispettivamente dalla opcm n. 3864 del 31 marzo 2010 per il 2009, dalla n. 3879 del 19 marzo 2010 per il 2010, dalla n. 3927 del 2 marzo 2011 per il 2011 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014 per il 2012 e il 2013. Le quote di competenza regionale sono assegnate a ciascuna Regione tenendo conto dei diversi livelli di rischio sismico che caratterizzano i territori.
Al 19 novembre 2015, data di pubblicazione del decreto di finanziamento delle ultime due annualità, risultano finanziati o cofinanziati, con le prime sei annualità del programma, complessivamente 242 interventi. In media sono stati finanziati 40 interventi all’anno, per un costo medio di 478.000 euro per intervento. Le Regioni con il numero più alto di interventi finanziati sono il Veneto (37), la Calabria (31) e la Sicilia (27).
Di tutti gli interventi finanziati, ad oggi ne sono stati conclusi 103. Oltre ai 242 interventi finanziati, altri 34 sono stati annullati d'intesa con le Regioni. Pubblichiamo in questa sezione i 242 interventi finanziati dal programma, aggiornati al 17 dicembre 2015.
Per ogni intervento sono indicati: Comune, Provincia, Regione, importo finanziato, annualità, nome della scuola, data dell’ultimo aggiornamento, stato dell’intervento e descrizione dell’intervento. Inoltre, sono riportati anche il provvedimento di assegnazione delle risorse alla Regione con data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il provvedimento di finanziamento dell'intervento con data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Gli interventi finanziati dal programma sono definiti dall’ordinanza n. 3728 del 2008 all’art.1, commi 4, 5, 6 e 7.
Nella ordinanza si precisa che gli interventi devono riguardare:
- l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, se risultano necessari da verifiche tecniche eseguite coerentemente alle norme;
- l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici che, anche se non sono state eseguite le verifiche tecniche, si trovano in una reale situazione di grave e attuale rischio sismico; devono però essere disponibili studi o documenti che lo certificano;
- la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell’adeguamento sismico in relazione al costo per la costruzione di un nuovo edificio.
Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico.
Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 è stato emanato un nuovo provvedimento per dare maggiore impulso alla prevenzione sismica. L’articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modifiche dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale e stanzia 965 milioni di euro in 7 anni. Nell’ambito di questo Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, a partire dall’opcm opcm n. 3907 del 13 novembre 2012, sono stati introdotti contributi per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile. Tra questi ultimi sono compresi gli edifici scolastici che hanno funzioni strategiche nei piani di emergenza di protezione civile. A partire dall’annualità 2013, regolamentata dall’ocdpc n.171 del 19 giugno 2014, le Regioni possono destinare una quota del finanziamento complessivo, previsto per gli interventi sugli edifici pubblici e privati, anche per interventi su edifici scolastici pubblici che nei piani di emergenza non svolgono una funzione strategica.
*l1 4 gennaio 2016 è stata modificata la colonna "Data del provvedimento di assegnazione di risorse alla Regione", che riportava alcuni refusi. Tutti i dati relativi alle altre colonne rimangono invariati.
O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone
Le presenti norme definiscono i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, ai sensi dell’art.93, 1g) del D.L. 112/1998, ai fini della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone da parte delle Regioni, ai sensi dell’art 94, 2a) del medesimo decreto.
Le zone fanno esplicito riferimento a quelle indicate nelle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, nelle “Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti” e nelle “Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni” emanate contestualmente.
CRITERI
a) Le “Norme tecniche” indicano 4 valori di accelerazioni orizzontali (ag/g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico e le norme progettuali e costruttive da applicare; pertanto, il numero delle zone è fissato in 4.
b) Ciascuna zona sarà individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema seguente:
zona | accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni [ag/g] | ccelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) [ag/g] | Pericolosita' |
1 | > 0,25 | 0,35 | ALTA |
2 | 0,15-0,25 | 0,25 | ELEVATA |
3 | 0,05-015 | 0,15 | MEDIA |
4 | <0,05 | 0,05 | BASSA |
c) Le valutazioni di ag dovranno essere effettuate utilizzando:
i) metodologie recenti e accettate a livello internazionale;
ii) dati di base aggiornati (con particolare riferimento ai dati sulle sorgenti sismogenetiche, ai cataloghi dei terremoti, alle leggi di attenuazione del moto del suolo, ecc.);
iii) procedure di elaborazione trasparenti e riproducibili, che evidenzino le assunzioni effettuate e le relative ragioni.
d) Le valutazioni di ag dovranno essere rappresentate in termini di curve di livello con passo 0,025 g calcolate su di un numero sufficiente di punti (griglia non inferiore a 0.05°). Sulla base di tali valutazioni l’assegnazione di un territorio ad una delle zone di cui al punto b) potrà avvenire con tolleranza 0,025 g.
e) L'insieme dei codici di calcolo e dei dati utilizzati dovrà essere reso pubblico in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero processo. Le elaborazioni dovranno essere sottoposte a verifica secondo le procedure di revisione in uso nel sistema scientifico internazionale.
f) Qualora siano disponibili differenti mappe di ag, prodotte nel rispetto dei criteri enunciati ai punti precedenti, queste dovranno essere messe a confronto e sottoposte a giudizio di esperti non coinvolti nella loro formulazione.
g) Le valutazioni di ag andranno aggiornate periodicamente, in relazione allo sviluppo delle metodologie di stima della pericolosità sismica e dei dati utilizzati dalle medesime.
h) Devono essere evitate situazioni di forte disomogeneità nelle zone sismiche ai confini tra regioni diverse. A tal fine, l'individuazione delle medesime dovrà tenere conto di un elaborato di riferimento compilato in modo omogeneo a scala nazionale, secondo i criteri esposti più sopra. A partire da questo elaborato di riferimento, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche dovrà prevedere:
1. La discretizzazione del medesimo con riferimento ai confini dei comuni. Questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona o in un'altra i comuni attraversati da curve di livello di ag, e di gestire la tolleranza di cui al punto d).
E' opportuno a questo proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue avvenga sempre in maniera graduale, sia all'interno di ciascuna regione che al confine fra regioni diverse. 2.
L'eventuale definizione di sottozone, nell'ambito dello stesso comune, differenziate anche in relazione alle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche di dettaglio.
Segue allegato
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/sicurezza_scuole.wp
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtm
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp
Fonte: Protezione Civile
O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
SO GU n. 105 del 8 Maggio 2003
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