Informazione e formazione degli addetti in ambienti confinati / Note 2025
Appunti Sicurezza lavoro | ||||||||||
Newsletter n. 102347 del 29 Maggio 2025 | ||||||||||
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Informazione e formazione addetti in ambienti confinati / Note 2025 ID 24018 | 24.05.2025 / In allegato Con la pubblicazione dell'Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 (GU n.119 del 24.05.2025), si è dato seguito alla previsione dell'Art. 2 lettera d) del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 per quanto riguarda l'informazione e la formazione degli addetti in ambienti confinati. Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 (GU n.119 del 24.05.2025) PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE 7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011) Il presente corso è valido per gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR n. 177/2011. Obiettivi Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi: - illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
Requisiti dei docenti Le docenze con riferimento al modulo giuridico-tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento. Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento. 2. REQUISITI DEI DOCENTI I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.
PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.
[...] D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: in allegato Collegati ![]() |
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