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Circolare MIT prot. 15356 del 29 maggio 2024

ID 21977 | | Visite: 1250 | Documenti riservati Full PlusPermalink: https://www.certifico.com/id/21977

Circolare MIT prot  15356 2024

Circolare MIT prot. 15356/2024 | Istruzioni operative RVFU - Obbligo dal 07.06.2024

ID 21977 | 02.06.2024 / In allegato

Circolare MIT prot. 15356 del 29 maggio 2024 -  Registro unico telematico dei veicoli fuori uso - Art. 5, comma 10, del d.lgs. n. 209/2003, come modificato dal d.lgs. n. 119/2020, e DPR n. 177/2022 - Istruzioni operative.

...

A decorrere dal 7 giugno 2024, diverrà obbligatorio l’utilizzo del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione a norma dell’art. 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”), come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 (“Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”), e la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177 (“Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022.

Il RVFU sostituirà integralmente il registro previsto dall’art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), con il quale attualmente viene annotata su supporto cartaceo la presa in carico dei veicoli avviati a demolizione, il cui utilizzo continuerà ad essere obbligatorio sino a tutto il 6 giugno 2024.

Il richiamato DPR n. 177/2022 prevede, inoltre, la facoltà, per i Centri di raccolta dei veicoli fuori uso, di provvedere direttamente alla radiazione dei veicoli stessi dall’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV). Detta facoltà è prevista esclusivamente per i veicoli fuori uso iscritti al PRA.

La presente circolare, pertanto, persegue la finalità di fornire indicazioni operative a tutti gli Operatori professionali, destinatari delle norme richiamate, con riguardo sia alle modalità di tenuta del RVFU sia alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall’ANV e dal PRA, e di fornire informazioni utili sia alle Autorità cui la legislazione vigente affida compiti di vigilanza in materia di trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso, sia agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e agli Uffici PRA per il controllo e la validazione delle pratiche di radiazione dei veicoli stessi.

Si richiama l’attenzione di tutti i titolari dei Centri di raccolta, dei Concessionari, dei Gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati, obbligati alla tenuta del RVFU, di completare gli adempimenti necessari per l’accreditamento, secondo le istruzioni evidenziate nel successivo paragrafo 2.2, perentoriamente entro il 31 maggio p.v., nonché, per i soli titolari dei Centri di raccolta, gli adempimenti per ottenere il collegamento VPN e le credenziali di Firma Digitale Remota. Detti adempimenti, infatti, consentono di accedere al sistema HDA, che permette di richiedere assistenza aprendo ticket e consultando le FAQ del servizio.

Si sollecita, inoltre, l’utilizzo delle procedure di gestione del RVFU già dal 3 giugno p.v., rilasciando almeno un certificato di rottamazione digitale (v. par. 4), anche al fine di verificare, prima del 7 giugno 2024, il corretto completamento della procedura di accreditamento.

Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209

Art. 5 comma 10 - Raccolta

10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

________

INDICE

1) PREMESSA

2) ACCREDITAMENTO
2.1) Operatori obbligati alla tenuta del RVFU
2.2) Modalità di accreditamento
2.3) Utenti delegati dell’impresa

3) STRUTTURA E CONTENUTI DEL RVFU
3.1) Sezione veicoli iscritti al PRA
3.2) Sezione veicoli non iscritti al PRA

4) CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE
4.1) Controlli preventivi e cause ostative
4.1.1) Fermi amministrativi
4.1.2) Disponibilità del CDPD
4.1.3) Veicolo per il quale è stato omesso l’obbligo di iscrizione al PRA
4.2) Certificato di rottamazione digitale (CRD)
4.3) Certificato di rottamazione cartaceo

5) RADIAZIONE DEL VEICOLO FUORI USO
5.1) Codice pratica C05332 – Demolizione
5.2) Codice pratica C05333 – Demolizione su provvedimento della PA
5.3) Fascicolo digitale
5.4) Adempimenti per la presentazione e la convalida delle pratiche di radiazione
5.4.1) Integrazione del fascicolo
5.4.2) Preavviso di ricusazione
5.4.3) Conservazione e distruzione della documentazione e delle targhe

6) PRECISAZIONI FINALI IN TEMA DI RADIAZIONE DEL VEICOLO FUORI USO
6.1) Consulente automobilistico delegato del Centro di raccolta
6.2) Studio di consulenza automobilistica

7) IRREGOLARITA’ NELL’UTILIZZO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE

8) MANUALI OPERATIVI

9) ASSISTENZA
Allegati:
“Scheda tematica n. 9 – La convalida digitale nazionale”
“Scheda tematica n. 24 - Le istanze cumulative” (vs. 2.0 del 30.03.2021)

...

Fonte: MIT

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