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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825

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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825 

ID 23899 | 29.04.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825 della Commissione, del 28 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

GU L 2025/825 del 29.4.2025

Entrata in vigore: 19.05.2025

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Articolo 1

All’articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui al paragrafo 2, l’autorità doganale consultata risponde entro il termine stabilito dall’autorità doganale competente, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, seconda frase.

In deroga al primo comma, le autorità doganali completano il processo di consultazione entro 80 giorni dalla data in cui l’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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Tags: News Codice doganale

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