Slide background

Delibera ANAC n. 24 del 17 gennaio 2024

ID 23900 | | Visite: 51 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/23900

Delibera ANAC n. 24 del 17 gennaio 2024 / Obblighi di trasparenza soggetti privati per attività rilevanti d'interesse pubblico

ID 23900 | 29.04.2025 / In allegato

Oggetto: Provvedimento di ordine volto all’attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - Adeguamento del sito web di ECOVOLO SERVICE SRL alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013  
_______

Riferimenti normativi
articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
_______

Massima
Tra i soggetti menzionati dall’art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche le società interamente private, con bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici
_______

La normativa di riferimento sulla trasparenza è contenuta nel D.Lgs. 33/2013, che impone obblighi specifici sia agli enti pubblici che ai soggetti privati, partecipati o meno da pubbliche amministrazioni, o che operano in ambiti di pubblico interesse.

In accordo con quanto stabilito dall'articolo 2-bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013 che disciplina gli obblighi di trasparenza, "anche le società private, se impegnate in attività di pubblico interesse e con un bilancio annuo superiore a 500.000 euro, sono tenute al rispetto degli obblighi di trasparenza”.

L’ampliamento alle società a capitale interamente privato è avvenuto con il D.Lgs. 97/2016 che ha appunto esteso l’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza anche a tali entità nelle ipotesi in cui svolgano attività rilevanti per l’interesse pubblico.

In tal caso, esse sono tenute a pubblicare una serie di dati nelle rispettive sezioni “Società Trasparente” da implementare nei loro siti web.

[box-note]D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
 
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
 
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici./box-note]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Delibera ANAC n. 24 del 17 gennaio 2024.pdf)Delibera ANAC n. 24 del 17 gennaio 2024
 
IT117 kB4

Tags: Codice Appalti