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Zone Logistiche Semplificate (ZLS) / Note

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Zone Logistiche Semplificate ZLS Note

Zone Logistiche Semplificate (ZLS) / Note Rev. 0.0 Ottobre 2024

ID 22802 | 28.10.2024 / Note complete in allegato

I criteri per la costituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), la relativa disciplina e le condizioni speciali applicabili sono definite dall’art. 1 commi 61-65 della legge n. 205 del 2017 e s.m.i. e dallo specifico regolamento emanato con DPCM n. 40 del 4 marzo 2024.

La ZLS può essere istituita in regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate”, nel numero massimo di una per ciascuna regione, in presenza di un'area portuale (con caratteristiche disciplinate dall’articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017 e s.m.i) o un'Autorità di sistema portuale (di cui alla legge n. 84 del 28 gennaio 1994).

La ZLS deve includere almeno un'area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all’Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale inteso come presenza, o potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata.

DPCM n. 40 del 4 marzo 2024

Art. 3 Requisiti della ZLS

1. La ZLS può essere istituita nelle regioni più sviluppate di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 205 del 2017, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale, di cui alla decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final, del 2 dicembre 2021, e alla decisione della Commissione europea C(2022) 1545 final, del 18 marzo 2022, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'Area portuale, avente le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 62, della medesima legge n. 205 del 2017, ovvero un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La ZLS deve ricomprendere almeno un'Area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, la ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.

3. Per ciascuna regione l'area destinata alle ZLS non può eccedere la superficie indicata per la regione stessa nell'Allegato 1 al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

4. Qualora in una delle regioni di cui al comma 1 ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Le aree retroportuali possono far parte della ZLS anche se ricadono in altre regioni in cui sono presenti aree portuali. In ogni caso resta fermo che l'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni coinvolte non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Al fine del rispetto di tale limite, le superfici retroportuali coincidenti con quelle ricadenti in altre ZLS sono calcolate una sola volta, sulla base di accordi tra le regioni interessate. I medesimi accordi disciplinano, altresì, per le suddette superfici l'applicazione delle eventuali diverse misure previste dai rispettivi Piani di sviluppo strategici.

5. Il limite di cui al comma 4, terzo periodo, si applica anche alle aree incluse nella ZLS «Porto e Retroporto di Genova», di cui all'articolo 7 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito  con legge 16 novembre 2018, n. 130, come successivamente modificato e integrato.

6. Alle ZLS di cui ai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 in quanto compatibili.

Nel caso di una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un’altra regione in cui sia presente almeno un’Area portuale, due regioni possono presentare insieme una richiesta per istituire una Zona Logistica Semplificata (ZLS), ma la superficie totale non può superare quella indicata per ciascuna regione nell'Allegato 1 del DPCM n. 40 del 4 marzo 2024. Nella ZLS interregionale, le regioni stabiliscono le modalità di cooperazione interregionale secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti.

La Zona Logistica Semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata che non può essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni.

Il Presidente della regione, o i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale, trasmettono la proposta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La proposta è corredata di un Piano di Sviluppo Strategico contenente i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti, le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale, e con la programmazione regionale, nonché indicazioni relative a:

- delimitazione della ZLS e identificazione delle aree coinvolte;
- elenco delle infrastrutture esistenti;
- analisi dell'impatto sociale ed economico;
- tipologie di attività, collegamenti infrastrutturali e semplificazioni amministrative ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;
- eventuali pareri, nulla osta o altri atti di assenso già rilasciati dagli enti locali;
- agevolazioni e incentivazioni regionali;
- consultazioni attuate per la stesura del Piano di sviluppo strategico;
- modalità con cui le strutture regionali e degli enti locali interessati assicurano le funzioni amministrative;
- aree escluse dalla ZLS per motivi di sicurezza e navigazione

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri gestisce l'istruttoria della proposta ZLS, verifica la completezza del Piano di Sviluppo Strategico ZLS e ottiene le valutazioni dai Ministeri dell'Economia e delle Finanze, per gli aspetti fiscali e doganali, e dei Trasporti, per le infrastrutture. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può richiedere modifiche al Piano di Sviluppo Strategico ZLS.

[...]

Misure di semplificazione

(Articolo 12 DPCM n. 40 del 4 marzo 2024)

I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nell'area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere nell'area ZLS. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorità competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.

La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale o locale che provvede al rilascio dell'autorizzazione unica.

Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS, usufruiscono, altresì, delle seguenti misure di semplificazione:

a) sono ridotti di un terzo i termini di cui:

agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;

b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990;

c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;

d) per le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3), lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

Allegato I DPCM n. 40 del 4 marzo 2024

Limite massimo delle superfici indicate per ciascuna regione

Zone Logistiche Semplificate ZLS Note   Allegato I
Valori calcolati su dati ISTAT al 1° gennaio 2021

segue in allegato

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