Decisione di esecuzione (UE) 2025/816
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/816
ID 23898 | 29.04.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/816 del Consiglio, del 14 aprile 2025, che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote d’imposta ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento
GU L 2025/816 del 29.4.2025
Applicazione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
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Articolo 1
1. L’Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti zone geografiche svantaggiate:
a) comuni che rientrano nella zona climatica F quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
b) comuni che rientrano nella zona climatica E quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
c) comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane a eccezione della Sicilia.
2. Al fine di evitare compensazioni eccessive, le aliquote d’imposta ridotte di cui al paragrafo 1 non sono superiori ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare delle zone di cui al paragrafo 1, lettera c), tali aliquote d’imposta ridotte non deve far diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.
3. Le aliquote d’imposta ridotte di cui al paragrafo 1 sono conformi agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispettano i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della stessa.
Articolo 2
L’ammissibilità delle zone geografiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata all’indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.
Articolo 3
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
Essa cessa di produrre effetti il giorno dell’applicazione di qualsiasi sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, nel caso in cui tale sistema diventi applicabile durante il periodo di cui al primo paragrafo del presente articolo.
Articolo 4
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
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